Novembre 9, 2011

Il Pagamento del mantenimento “Una Tantum” nella Separazione e nel Divorzio

Novembre 9, 2011

Il Pagamento del mantenimento “Una Tantum” nella Separazione e nel Divorzio

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Indice

Presupposti e Limiti del Pagamento “una tantum” al posto dell’assegno di mantenimento (periodico)

Il pagamento “Una tantum” nella separazione

I coniugi possono, in sede di separazione, accordarsi nel senso che il coniuge economicamente più forte versi all’altro, in luogo dell’assegno mensile, una somma una tantum. Un accordo del genere, però, non mette il coniuge onerato al riparo da future richieste da parte dell’altro: il Tribunale di Piacenza, infatti (sentenza del 6/2/2003), ha sancito la nullità di un accordo del genere per contrasto  con l’art. 160 c.c., per il quale gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Massime:a)    La circostanza, infine, che in  sede di separazione i coniugi si siano accordati per il pagamento di un importo una tantum, non esclude che, ricorrendone le condizioni, il coniuge beneficiario possa chiedere l’assegno in sede di divorzio (Cass. 21/02/2008, n. 4424)
b)  La determinazione dell’assegno di divorzio, secondo la regolamentazione datane dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, anche per accordo fra le parti, in sede di separazione (Cass. 11 settembre 2001, n. 11575; Cass. 10.3.2006, n. 5302);
c)    Gli accordi con i quali i coniugi intendano regolare, in sede di separazione, i loro reciproci rapporti economici in relazione al futuro divorzio con riferimento all’assegno di mantenimento sono nulli, per illiceità della causa, stante la natura assistenziale di tale assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo in sede di divorzio (Cass. 10.3.2006, n. 5302; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15349; 14 giugno 2000, n. 8109; 18 febbraio 2000, n. 1810; 20 marzo 1998, n. 2955).

Ne deriva che la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 5, comma 8, – a norma del quale su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno di divorzio può avvenire in un’unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale, e in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.

Gli accordi di separazione, dovendosi interpretare secundum ius, non possono implicare alcuna rinuncia all’assegno di divorzio.

Le pattuizioni intervenute in sede di separazione possono costituire elemento di valutazione al fine della determinazione dell’assegno divorzile (Cass. 27.7.2005, n. 15728 Cass. 19.10.2006, n. 22500)

La sentenza di divorzio ha efficacia costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo, ancorché tale principio sia temperato dalla modifica apportata alla L. n. 898 del 1970, art. 4 dalla L. n. 74 del 1987, art. 8 a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere l’assegno divorzile dal momento della domanda (Cass. 15.1.1998, n. 317; Cass. 6.3.2003, n. 3351). In difetto di diversa pronuncia del giudice, l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

Il pagamento “Una tantum” nel divorzio

Le parti possono concordare che l’assegno di divorzio venga corrisposto “una tantum”, cioè in un’unica soluzione. Il tribunale dovrà verificare che l’ammontare dell’assegno sia equo ed adeguato.

Il coniuge che riceve l’assegno “una tantum” non potrà vantare successivamente alcuna pretesa patrimoniale e, in generale, i coniugi non potranno successivamente proporre nessuna domanda di contenuto economico: per esempio il beneficiario non potrà chiedere un aumento dell’assegno di divorzio, anche se mutano le condizioni degli ex coniugi, né potrà vantare pretese sul trattamento di fine rapporto percepito dall’ex coniuge; l’obbligato, d’altra parte, non potrà chiedere la riduzione dell’assegno, anche se peggiorano le sue condizioni economiche (v. art. 5 legge sul divorzio). In questo senso si è pronunciata anche la Cassazione civile sez. lav. 08/03/2012 n. 3635: “ La corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell’altro coniuge…con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell’assegnatario o, comunque, per la sopravvenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l’ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico.”

Può un coniuge richiedere l’assegno di divorzio dopo aver ottenuto l’assegno una tantum in sede di separazione?

Tendenzialmente la risposta è positiva, infatti non si esclude la possibilità di richiedere un assegno di divorzio anche nel caso in cui in sede di separazione ci sia stata una corresponsione una tantum. Si tratta di una conclusione confermata dalla corte di Cassazione con ordinanza n.22401/2019.

Pertanto è sconsigliato stabilire un assegno una tantum in sede di separazione in quanto non esonera il coniuge da ulteriori pretese in sede di divorzio.

Per ulteriori approfondimenti circa la differenza tra assegno di separazione e assegno di divorzio si rimanda al seguente articolo. ( su articolo inserire link: differenza tra assegno ex coniuge di separazione e assegno di divorzio)

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI :

L’assegno di divorzio versato in modalità “una tantum”

Come si Calcola l’Assegno di Divorzio (Ultime Novità)

Assegno Divorzio: Revisione e Revoca

Differenza tra assegno all’ ex coniuge di separazione e l’assegno di divorzio.

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12 risposte

  1. Buona sera ,espongo la mia breve storia ,dopo aver versato per circa tre anni un assegno di mantenimento di 200 euro al mese , ho versato un assegno di 10000 euro come una tantum alla mia ex moglie in fase di separazione davanti al giudice regolando così ogni pretesa economica , dopo due anni intrapeso il divorzio mi richiede il mantenimento , il giudice gli da ragione e mi ritrovo di aver buttato via i 10000 euro dati ,e dargli nuovamente un assengo di 100 euro al mese con uno stipendio che percepisco di 700/ 800 euro , tengo a precisare che faccio ogni giorno circa 36 km per recarmi a lavoro , lei lavora e convive . Mi sento preso in giro vorrei sapere se il mio legale si e venduto ,e se possibile recuperare questo assegno dato in fase di separazione , sono disperato mi aiuti Cordiali saluti Antonio.

    1. Buonasera,
      c’è qualcosa che non mi torna.
      Dovrei vedere le due sentenze per capire.
      Comunque se convive l’assegno non le spetta.
      Chiami in studio per fissare un appuntamento.
      Grazie
      Avv Cirri

      1. Buona sera , ho scoperto che convive e lavora assicurata a tempo indeterminato come colf ,tramite indagini fatte da un investigatore privato con album fotografico e relazione scritta , le indagini sono durate circa 5 mesi , sono inpossesso di alcuni messaggi su Messenger che conferma alla sua amica la convivenza già da due anni , il legale della mia ex moglie con mia moglie anno dichiarato il falso nelle memorie scrivendo di non avere i mezzi di sostentamento e non lavorare . Per quanto riguarda la cambiale devo recarmi in tribunale per ritirare tutta la documentazione.

        1. Dimenticavo una cosa molto importante , lei a la residenza a casa del padre , neanche il compagno a la residenza dove vivono cordiali saluti .

  2. buongiorno avvocato, mi sono separata con attribuzione in mio favore di una una tantum da erogarmi ratealmente in 10 anni, dopo 3 anni mi sono divorziata senza ribadire tale accordo e neppure ulteriori, ritiene che il mio diritto a ricevere l’una tantum rateale permanga in quanto generatosi alla data della separazione oppure nel momento del divorzio mio marito può cessare l’erogazione rateale? la ringrazio anticipatamente.

    1. Buongiorno
      In linea di massima direi proprio che il diritto rimane, ma l’atto di divorzio che dice?
      Domanda banale: come avete fatto a dimenticarvi questa clausola?
      Avv. Cirri

  3. Buongiorno avvocato, sono una mamma divorziata e ho un figlio di 15anni che vive con me
    Io e il mio ex abbiamo l’affidamento condiviso, quest’ultimo mi sta nascondendo di avere in programma per ottobre un viaggio in Istaele con mio figlio e nn credo abbia intenzione di dirmelo, forse perché sa che sarei contraria a dare il consenso in quanto lo ritengo un paese pericoloso. Se partisse ugualmente, tenendomi all’oscuro di tutto , a cosa andrebbe incontro in caso di una mia denuncia ? Grazie

  4. Buongiorno io sto per separarmi da mio marito…30 anni di matrimonio..non ho lavorato per suo volere..ho dedicato la mia vita a curare la famiglia e a fare piccoli lavori di pulizie…e risparmiato tanto per costruire casa su mio terreno di mia eredità…lui ha uno stipendio fisso di 1500 euro mensili all ente foreste sardegna…vorrei sapere se nonostante lui abbia fatto finanziamenti per macchine e altre sue soddisfazioni personali…ho diritto ad avere almeno 300 euro di assegno anche se dovessi avere un reddito di 200 euro mensili da piccoli lavoretti ….grazie..

  5. E posso chiedere eventualmente di avere convertire il diritto dell assegno con l una tantum annullando cosi il suo diritto a un rimborso per le spese sostenute per la costruzione della casa nella mia proprietà grazie

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Pubblicato
Novembre 9, 2011
Cateogoria

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