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Giugno 27, 2025

Assegno di divorzio una tantum: regolamentazione e disciplina del mantenimento nelle fasi di separazione e divorzio

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Assegno di divorzio una tantum: regolamentazione e disciplina del mantenimento nelle fasi di separazione e divorzio

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Nel sistema giuridico italiano, la regolamentazione economica della crisi matrimoniale rappresenta un ambito di fondamentale rilevanza per la tutela patrimoniale dei coniugi. La legislazione in materia ha subito un’evoluzione significativa, seguendo i mutamenti della società contemporanea e delle strutture familiari. L’assegno di divorzio una tantum costituisce uno degli strumenti negoziali più complessi nell’ambito della disciplina patrimoniale, richiedendo un’attenta valutazione delle implicazioni a lungo termine. La consulenza specialistica di un avvocato divorzio Pistoia risulta determinante per orientarsi nel quadro normativo vigente e per valutare la convenienza delle diverse soluzioni disponibili, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

 

Assegno di divorzio una tantum: considerazioni sulla separazione

Durante la fase di separazione, i coniugi possono accordarsi affinché il coniuge economicamente più forte versi all’altro una somma forfettaria in sostituzione dell’assegno di mantenimento al coniuge periodico. Questa soluzione, tecnicamente definita come versamento “una tantum”, rappresenta un’alternativa alla corresponsione mensile che potrebbe apparire vantaggiosa per entrambe le parti. Il coniuge beneficiario ottiene immediatamente una somma consistente, mentre quello obbligato si libera dall’onere di versamenti periodici.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che tale accordo presenta limiti giuridici significativi. Come stabilito dal Tribunale di Piacenza nella sentenza del 6 febbraio 2003, simili pattuizioni possono essere dichiarate nulle per contrasto con l’articolo 160 del Codice Civile, secondo cui gli sposi non possono derogare ai diritti e doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sentenze n. 4424/2008, n. 11575/2001, n. 5302/2006) ha ribadito che la determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operate in sede di separazione, anche se frutto di accordo tra le parti.

I diritti assistenziali legati alla fine del matrimonio sono considerati indisponibili e pertanto non possono essere oggetto di rinuncia preventiva. È importante sottolineare che gli accordi con cui i coniugi intendono regolare in sede di separazione i loro rapporti economici in relazione al futuro divorzio sono considerati nulli per illiceità della causa, stante la natura assistenziale dell’assegno divorzile. La disposizione dell’articolo 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 (come modificata dalla Legge n. 74/1987), che consente la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, è applicabile esclusivamente nell’ambito del procedimento di divorzio e non può essere estesa alla fase di separazione. Le pattuizioni intervenute in sede di separazione possono costituire solamente un elemento di valutazione per la successiva determinazione dell’assegno divorzile.

 

Assegno una tantum divorzio: caratteristiche e conseguenze

Nel contesto del divorzio, a differenza di quanto avviene nella Separazione Consensuale Firenze, la legge prevede espressamente la possibilità che l’assegno divorzile venga corrisposto in un’unica soluzione. Questa opzione, disciplinata dall’articolo 5, comma 8, della Legge sul divorzio, rappresenta una soluzione definitiva che estingue ogni obbligo economico tra gli ex coniugi.

Perché sia valida, l’intesa deve rispettare due requisiti fondamentali: il consenso di entrambe le parti e la valutazione di equità da parte del Tribunale. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante poiché il giudice è chiamato a verificare che l’ammontare concordato sia adeguato rispetto alle condizioni economiche delle parti e alle loro prospettive future. Le conseguenze giuridiche di tale accordo sono particolarmente significative e permanenti.

Una volta che il Tribunale ha omologato l’accordo sull’una tantum, si produce un effetto preclusivo totale: il beneficiario non potrà avanzare successivamente alcuna pretesa patrimoniale nei confronti dell’ex coniuge, neppure in caso di peggioramento delle proprie condizioni economiche. Come confermato dalla Cassazione civile (sezione lavoro, sentenza n. 3635/2012), il coniuge che ha ricevuto l’assegno una tantum non potrà richiedere un aumento, anche in presenza di mutamenti significativi delle condizioni patrimoniali delle parti, né potrà avanzare pretese su eventuali trattamenti di fine rapporto percepiti dall’ex coniuge.

Parallelamente, anche il coniuge obbligato non potrà chiedere la riduzione dell’importo versato, nemmeno in caso di deterioramento della propria situazione finanziaria. L’assegno una tantum rappresenta quindi una soluzione definitiva e irreversibile che comporta la completa cessazione di ogni rapporto economico tra gli ex coniugi, offrendo certezza giuridica ma richiedendo una attenta valutazione delle prospettive future di entrambe le parti.

 

Divorzio assegno una tantum: effetti successivi alla separazione

 

Un aspetto cruciale da considerare riguarda la possibilità che un coniuge, dopo aver ricevuto un assegno una tantum in sede di separazione, possa comunque richiedere un assegno di divorzio nella fase successiva. La risposta a questo quesito è tendenzialmente affermativa, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare con l’ordinanza n. 22401/2019.

Questa posizione deriva dal principio secondo cui gli accordi economici presi durante la fase di separazione, inclusi quelli relativi a versamenti una tantum, non vincolano le parti nella successiva fase di divorzio. Tale orientamento vale sia per la separazione consensuale che per la separazione giudiziale, poiché il fondamento giuridico rimane invariato: l’indisponibilità dei diritti assistenziali legati alla fine del matrimonio. La Cassazione ha ripetutamente affermato che la determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operate in sede di separazione (sentenze n. 11575/2001 e n. 5302/2006).

Ciò significa che anche in presenza di un accordo che prevedeva un pagamento forfettario durante la separazione, questo non preclude la possibilità di richiedere l’assegno divorzile, se ne sussistono i presupposti. È importante considerare che mentre la separazione mantiene in vita il vincolo matrimoniale, il divorzio lo scioglie definitivamente, creando una nuova situazione giuridica con esigenze potenzialmente diverse. L’assegno di divorzio, infatti, trova la propria fonte nel nuovo status delle parti e ha un’efficacia costitutiva rispetto all’assegno eventualmente stabilito in sede di separazione.

In questo senso, le pattuizioni economiche intervenute durante la separazione possono rappresentare semplicemente un elemento di valutazione per il giudice del divorzio, ma non hanno carattere vincolante. I coniugi devono quindi essere consapevoli che la liquidazione una tantum in sede di separazione non offre garanzie definitive riguardo alla cessazione degli obblighi economici, che potrebbero essere rideterminati in sede di divorzio.

 

Assegno divorzio una tantum: rischi dell’accordo in sede di separazione

La previsione di un pagamento forfettario durante la fase di separazione presenta rischi significativi che devono essere attentamente valutati. Il principale problema risiede nel fatto che tale accordo non garantisce l’estinzione definitiva degli obblighi economici tra i coniugi. Come evidenziato dalla giurisprudenza costante, l’assegno di divorzio può essere richiesto anche dopo aver ricevuto un versamento una tantum in sede di separazione.

Questo aspetto rende particolarmente delicata la negoziazione degli accordi economici nella fase separativa, poiché il coniuge che versa la somma forfettaria potrebbe illudersi di aver chiuso definitivamente ogni pendenza economica, per poi scoprire che non è così. Secondo l’avvocato matrimonialista Pistoia esperto in diritto di famiglia, è fondamentale informare adeguatamente i clienti su questa possibilità, evitando aspettative irrealistiche riguardo agli effetti dell’accordo.

La nullità degli accordi con cui i coniugi intendono regolare in sede di separazione i loro rapporti economici in relazione al futuro divorzio è stata ribadita dalla Cassazione in numerose pronunce (sentenze n. 5302/2006, n. 15349/2000, n. 8109/2000), rendendo sostanzialmente inefficaci le clausole con cui un coniuge rinuncia preventivamente a richiedere l’assegno divorzile.

Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dal fatto che tra la separazione e il divorzio possono intercorrere diversi anni, durante i quali le condizioni economiche e personali delle parti potrebbero cambiare significativamente. Per questi motivi, è generalmente sconsigliato stabilire un assegno di divorzio una tantum in sede di separazione, preferendo piuttosto attendere la fase di divorzio per definire in modo permanente gli aspetti economici.

Solo nel contesto del procedimento di divorzio, infatti, la legge attribuisce a tale soluzione l’effetto preclusivo di ulteriori richieste economiche, offrendo la certezza giuridica che entrambe le parti generalmente ricercano quando optano per una liquidazione forfettaria.

 

 

12 risposte

  1. Buona sera ,espongo la mia breve storia ,dopo aver versato per circa tre anni un assegno di mantenimento di 200 euro al mese , ho versato un assegno di 10000 euro come una tantum alla mia ex moglie in fase di separazione davanti al giudice regolando così ogni pretesa economica , dopo due anni intrapeso il divorzio mi richiede il mantenimento , il giudice gli da ragione e mi ritrovo di aver buttato via i 10000 euro dati ,e dargli nuovamente un assengo di 100 euro al mese con uno stipendio che percepisco di 700/ 800 euro , tengo a precisare che faccio ogni giorno circa 36 km per recarmi a lavoro , lei lavora e convive . Mi sento preso in giro vorrei sapere se il mio legale si e venduto ,e se possibile recuperare questo assegno dato in fase di separazione , sono disperato mi aiuti Cordiali saluti Antonio.

    1. Buonasera,
      c’è qualcosa che non mi torna.
      Dovrei vedere le due sentenze per capire.
      Comunque se convive l’assegno non le spetta.
      Chiami in studio per fissare un appuntamento.
      Grazie
      Avv Cirri

      1. Buona sera , ho scoperto che convive e lavora assicurata a tempo indeterminato come colf ,tramite indagini fatte da un investigatore privato con album fotografico e relazione scritta , le indagini sono durate circa 5 mesi , sono inpossesso di alcuni messaggi su Messenger che conferma alla sua amica la convivenza già da due anni , il legale della mia ex moglie con mia moglie anno dichiarato il falso nelle memorie scrivendo di non avere i mezzi di sostentamento e non lavorare . Per quanto riguarda la cambiale devo recarmi in tribunale per ritirare tutta la documentazione.

        1. Dimenticavo una cosa molto importante , lei a la residenza a casa del padre , neanche il compagno a la residenza dove vivono cordiali saluti .

        2. Buonasera,
          bisogna che faccia un ricorso ex art 710 per riformare la vecchia sentenza.
          A presto
          Avv Cirri

  2. buongiorno avvocato, mi sono separata con attribuzione in mio favore di una una tantum da erogarmi ratealmente in 10 anni, dopo 3 anni mi sono divorziata senza ribadire tale accordo e neppure ulteriori, ritiene che il mio diritto a ricevere l’una tantum rateale permanga in quanto generatosi alla data della separazione oppure nel momento del divorzio mio marito può cessare l’erogazione rateale? la ringrazio anticipatamente.

    1. Buongiorno
      In linea di massima direi proprio che il diritto rimane, ma l’atto di divorzio che dice?
      Domanda banale: come avete fatto a dimenticarvi questa clausola?
      Avv. Cirri

  3. Buongiorno avvocato, sono una mamma divorziata e ho un figlio di 15anni che vive con me
    Io e il mio ex abbiamo l’affidamento condiviso, quest’ultimo mi sta nascondendo di avere in programma per ottobre un viaggio in Istaele con mio figlio e nn credo abbia intenzione di dirmelo, forse perché sa che sarei contraria a dare il consenso in quanto lo ritengo un paese pericoloso. Se partisse ugualmente, tenendomi all’oscuro di tutto , a cosa andrebbe incontro in caso di una mia denuncia ? Grazie

  4. Buongiorno io sto per separarmi da mio marito…30 anni di matrimonio..non ho lavorato per suo volere..ho dedicato la mia vita a curare la famiglia e a fare piccoli lavori di pulizie…e risparmiato tanto per costruire casa su mio terreno di mia eredità…lui ha uno stipendio fisso di 1500 euro mensili all ente foreste sardegna…vorrei sapere se nonostante lui abbia fatto finanziamenti per macchine e altre sue soddisfazioni personali…ho diritto ad avere almeno 300 euro di assegno anche se dovessi avere un reddito di 200 euro mensili da piccoli lavoretti ….grazie..

    1. Buongiorno,
      difficile darle una risposta professionale con così poche indicazioni.
      Parrebbe di si ma dovremmo parlarne a voce.

  5. E posso chiedere eventualmente di avere convertire il diritto dell assegno con l una tantum annullando cosi il suo diritto a un rimborso per le spese sostenute per la costruzione della casa nella mia proprietà grazie

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Giugno 27, 2025
Cateogoria

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