Aprile 30, 2020

L’assegno di divorzio versato in modalità “una tantum”

Aprile 30, 2020

L’assegno di divorzio versato in modalità “una tantum”

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Indice

Quali sono caratteristiche dell’assegno divorzile una tantum

L’espressione una tantum divorzile (in tema di Separazione e divorzio consensuale) è legata alla caratteristica di unicità della prestazione di mantenimento (che viene corrisposta, appunto, una volte per tutte). Con la corresponsione una tantum si assolve all’ obbligo di mantenimento che, ove non fosse dovuto, renderebbe ingiustificata la corresponsione. Le parti cioè assolvono non ad un desiderio di arricchimento dell’altro (pur sempre legittimo anche in sede divorzile), ma ad un obbligo di contribuzione sostituendo all’assegno mensile la corresponsione una tantum.
Requisito di detta corresponsione è l’accordo di entrambi i coniugi, che devono pertanto essere concordi affinché l’assegno venga versato “una volta per tutte”.

La corresponsione in unica soluzione del mantenimento divorzile mediante versamento in denaro o trasferimento immobiliare

La corresponsione una tantum del mantenimento divorzile può essere realizzata anche attraverso una attribuzione di tipo patrimoniale o attraverso un trasferimento di diritti immobiliari, per esempio la cessione di una quota di un bene ovvero di tutto il bene o la costituzione di un diritto reale limitato.  In particolare la Corte d’Appello di Firenze Sez. I, 2 marzo 2009 ha affermato che la sentenza di divorzio (nella specie su ricorso congiunto dei coniugi) può contenere una clausola con cui uno dei coniugi cede all’altro una quota di immobile comune, in quanto in un ambito di generale sistemazione dei rapporti dipendenti dal matrimonio, non può essere impedito di inserire nel ricorso congiunto per divorzio anche quel profilo che, consenta di realizzare compiutamente il regolamento di interessi che concluda la fase della vita coniugale .

Le ulteriori richieste economiche vengono inibite dalla corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione.

La decisione di corrispondere il mantenimento divorzile in un’unica soluzione ha l’effetto di inibire per il futuro la proposizione di ogni “successiva domanda di contenuto economico”.

Non sono infatti ipotizzabili domande di alimenti tra persone che non sono più “coniugi” (ex art. 433 c.c) che vengono certamente inibite dalla corresponsione in un’unica soluzione del mantenimento divorzile, anche nei casi in cui sopraggiunga una condizione di bisogno di uno dei coniugi (Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 1998, n. 7365).

Infatti, la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale, nei confronti dell’altro coniuge, attesta la cessazione di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi: con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario.

Può essere richiesta la pensione di reversibilità?

Ad avviso della giurisprudenza, no.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, si sono espresse prevedendo l’inammissibilità di qualsiasi domanda ivi compresa quella relativa alla pensione di reversibilità
(Cass. civ. Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22434). E’ stato affermato che, “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”.

L’orientamento quindi della giurisprudenza è quello che esclude il diritto alla pensione di reversibilità nel caso in cui il mantenimento divorzile sia stato assicurato una volta per tutte da una corresponsione di qualsiasi tipo in unica soluzione.

 Ed invece, che efficacia ha l’assegno versato “una tantum” in sede di separazione?

Il pagamento di una somma a titolo di mantenimento, corrisposta nell’ambito di un accordo di separazione, mirato a riequilibrare le capacità reddituali dei coniugi, non mette al riparo da una successiva richiesta di mantenimento in sede divorzile. E’ opportuno evidenziare come non pregiudica il diritto a ottenere l’assegno divorzile, poiché gli accordi che riguardano il futuro assegno di divorzio, sono nulli per illiceità della causa (Corte di Cass. Civ. n. 5302/2006).

 Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:

Il Pagamento del mantenimento “Una Tantum” nella Separazione e nel Divorzio

Le conseguenze del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento

Come Calcolare l’Assegno di Mantenimento

Differenza tra assegno all’ ex coniuge di separazione e l’assegno di divorzio.

Il diritto agli alimenti

La pensione di reversibilità

12 risposte

      1. Mia figlia ha 30 anni , laureata in giurisprudenza , abilitata al concorso per magistrato , convive ma non è dimostrabile con un noto chirurgo e continua ad esigere l’assegno di mantenimento , come potrei esimermi da tale dictat ?

  1. Sn Paola, sn già divorziata ma non ho mai avuto assegno di mantenimento.. Il divorzio non mi è servito a nulla. Potrei richiedere modifiche dell’atto di divorzio!? Ora sn disoccupata da ben 5 anni. Saluti Paola

    1. Buongiorno,
      la modifica del divorzio è sempre concessa, vanno valutati diversi elementi.
      Se era già disoccupata all’epoca del divorzio le sue condizioni economiche non sono peggiorate.
      Dovrebbe rivolgersi al giudice dopo un’attenta valutazione della sua situazione.
      Cordiali saluti
      Lorenzo Cirri

  2. 29/12/2020 SONO DIVORZIATO (A ROMA),
    DOMANDA: posso modificare gli alimenti mensili che verso mensilmente, per mantenimento in un versamento economico totale ” una tantum ” a chiusura definitiva ?
    Dopo averlo concordato e versato definitivamente )
    Se il mio conto corrente aumenta di molto, per eredità o restituzione da una fiduciaria (da me aperta nel 2014) sul mio conto corrente,
    la ex moglie successivamente può pretendere ulteriori soldi ????
    saluti
    PS. (vivo a Roma, ho 82 anni , se capita a Roma e può fissarmi un appuntamento informativo, per chiarimenti sul il mio problema le sarei grato

    1. Sig. Paolantonio buongiorno,
      per liquidare in una unica soluzione l’assegno si può fare ma ci deve essere un provvedimento del giudice o un accordo delle parti anche a mezzo di negoziazione assistita (si guardi il mio video in merito per capire meglio).
      Ma non lo versi prima!
      Successivamente non potrà chiedere altri soldi.
      Se vuole ci sentiamo per telefono (seguo separazioni in tutta italia).
      Mi chiami in studio!
      A presto e auguri
      Lorenzo Cirri

  3. Buongiorno.
    Sono in fase di divorzio. Al momento il giudice mi ha attribuito un assegno di urgenza di 200 euro . La causa è in corso. Nel frattempo l’imps mi ha riconosciuto un assegno sociale di 500 euro tolte ovviamente le 200 del marito. Io ho più di 70 e non ho entrate. Ora mio marito vuol chiudere con un ” una tantum” di 26000 euro. Non è tanto ma in parte risolverebbero, però chiedo e lì sono i pareri contrastanti, se accetto so che non otterrei altro e nemmeno la reversibilità, ma il problema è l’assegno sociale. Perderei anche quello? Se lo perdo , potrei poi richiederlo nell’eventualità di averne i requisiti? O accettando l’una tantum perdo poi ogni diritto futuro di richiesta?
    Perché certo la cifra non mi basterebbe come rendita per la vita e da qui a qualche anno sarei punto e a capo e più vecchia.
    Se l’imps poi in base a questa mia accettazione ora, non mi permette niente che faccio?
    Grazie
    So che è tombale per il divorzio l’ una tantum, ma lo diventa anche per l’imps? Grazie

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Pubblicato
Aprile 30, 2020

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