L’assegno di separazione si differenzia da quello di divorzio in quanto soddisfano esigenze differenti; si può affermare che l’assegno di divorzio e l’assegno di separazione abbiano una diversa natura.
Che differenza c’è tra separazione e divorzio?
La separazione – e quindi anche l’assegno separativo – presuppone la permanenza del vincolo coniugale: in caso di separazione si ha solo una sospensione dei doveri “personali” del matrimonio (come l’obbligo di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) mentre rimangono invariati i doveri di natura economica.
Nell’ambito del divorzio, invece, vengono meno tutti i rapporti tra i coniugi sia personali che economici.
La separazione ed il divorzio si ottengono con due procedimenti giudiziali differenti ed i criteri per la valutazione dei relativi assegni sono diversi.
Qual è la natura dell’assegno di separazione?
L’assegno di separazione mira in buona sostanza a mantenere, in favore del coniuge più debole economicamente, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Qual è invece la natura dell’assegno di divorzio?
L’assegno di divorzio, ha solo lo scopo di garantire all’ex coniuge, più debole economicamente, il necessario per vivere ed essere autosufficiente: non deve essere calcolato, dunque, in base al precedente tenore di vita della coppia. Il criterio del tenore di vita è stato considerato superato dalla Cassazione la quale ha abbandonato questo criterio, facendo venire meno una concezione «patrimonialistica» del matrimonio.
L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche di compensazione, non tanto per far conseguire l’autosufficienza economica dell’ex bensì per riconoscergli un livello reddituale che sia adeguato al contributo fornito nella vita familiare, tenendo conto di eventuali aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Ovviamente, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e dell’apporto fornito dall’ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex coniuge. Sulle novità in materia di assegno di divorzio si rimanda al seguente articolo.
Nel caso in cui il coniuge obbligato non provveda a corrispondere l’assegno di mantenimento esistono i seguenti rimedi: articolo.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:
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Come dividere le spese della casa assegnata ad uno dei coniugi.
L’assegno di divorzio versato in modalità “una tantum”
Il Pagamento del mantenimento “Una Tantum” nella Separazione e nel Divorzio
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