Maggio 5, 2022

La casa familiare – Beni mobili e arredi

Maggio 5, 2022

La casa familiare – Beni mobili e arredi

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Indice

Oggetto del provvedimento di assegnazione della casa familiare, è quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della comunità familiare.

Attraverso gli svariati interventi giurisprudenziali, è stata data una definizione di casa familiare non geografica, bensì funzionale, individuando un complesso di beni che vale ad identificare lo standard di vita familiare oggettivato in una data organizzazione di beni e quindi capace di ricomprendere beni mobili, arredi, elettrodomestici e servizi, con l’eccezione di quei beni strettamente personali oppure che soddisfano esigenze particolari del coniuge privato del godimento della casa familiare.

La normativa in punto di assegnazione della casa familiare costituisce espressione di un modello di solidarietà familiare che supera il muro della crisi coniugale. La crisi di coppia, come appena enunciato, non integra in alcun modo la crisi del rapporto genitoriale che, in quanto tale, rimane e continua a connotare contenutisticamente la responsabilità di ciascuno dei coniugi.

Bisogna infatti ricercare un equilibrio tra le varie ed opposte esigenze di tutti i membri della famiglia, questo perché, nonostante interesse primario sia la tutela e conservazione dell’habitat della prole, anche il genitore è espressione dell’individualità umana con le sue esigenze fisiche e psicologiche.

Quali sono i beni mobili e arredi ricompresi nel provvedimento di assegnazione?

Le norme che disciplinano l’assegnazione della casa familiare non offrono alcuna precisazione riguardante i beni mobili e gli arredi ivi contenuti. Nel silenzio della norma, è necessario procedere analizzando una serie di norme eterogenee estendibili per analogia.

Un primo riferimento normativo ai beni mobili che corredano la casa è contenuto all’interno dell’articolo 540 comma 2 del c. c., inerente al diritto successorio del coniuge superstite di abitare l’immobile utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius.

L’art. 540 comma 2, c. c dispone: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano…”.

In base ad un’interpretazione analogica di tale espresso normativo, l’orientamento prevalente ha ritenuto applicabile l’estensione degli effetti dell’assegnazione della casa familiare anche agli arredi e a tutti i beni strumentali che la compongono, ad eccezione di quelli strettamente personali del coniuge o convivente non assegnatario.

Un secondo riferimento normativo è individuato dall’art. 514 c.p.c. il quale dispone che: “Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe, ed i fornelli.”

Questo vincolo di destinazione dei beni alla tutela dell’habitat domestico è indispensabile al fine di evitare possibili abusi connessi a tale diritto, per tale motivo è necessario che i beni siano contenuti nell’immobile adibito a casa familiare e non in altri luoghi.

Il coniuge non destinatario del provvedimento di assegnazione può portare con sé beni mobili?

Se ci sono figli ed è stato emesso da parte del Giudice il  provvedimento di assegnazione della casa familiare è necessario procedere ad una stima informale di tutti i beni. Sul punto, è opportuno precisare che i beni che permettono di garantire ai figli l’habitat domestico nel quale vivere dovranno essere esclusi da tale stima.

Una volta effettuata una stima, si liquida il coniuge estromesso oppure, attraverso un accordo, il coniuge potrà portate via quei beni non strettamente necessari alle esigenze abitative dei figli.

Come deve avvenire la suddivisione dei beni mobili non ricompresi nel provvedimento di assegnazione?

Tutti i beni mobili non funzionali al mantenimento dell’habitat domestico all’interno della casa coniugale possono essere:

  • divisi, se acquistati dopo il matrimonio dai coniugi in regime di comunione dei beni;
  • asportati dal legittimo proprietario, se acquistati prima del matrimonio anche se in regime di comunione o se acquistati dopo il matrimonio da coppia in regime di separazione dei beni.

Se i coniugi sono in  Comunione dei beni, bisogna fare una distinzione:

  1. Per i beni mobili acquistati da uno solamente dei coniugi precedentemente al matrimonio: questi beni non cadono in comunione e rimangono di proprietà dell’acquirente, il quale è tenuto a dare prova di questa titolarità, ad esempio utilizzando gli scontrini;
    1.  Mobili acquistati da uno solo o da entrambi i coniugi dopo il matrimonio: questi beni rientrano nella comunione e devono essere divisi secondo accordo.

Se invece mancano figli e il regime patrimoniale è della separazione dei beni, i mobili acquistati prima o dopo il matrimonio, rimangono di proprietà di chi li ha pagati.

Nel caso di convivenza more uxorio, i mobili rimangono nella disponibilità di chi è proprietario.

Quali sono le conseguenze in caso di mancato accordo tra i coniugi?

Nel caso in cui tale accordo non venga trovato, sarà il Giudice a decidere. Per dimostrare il diritto di proprietà, occorrerebbe in realtà comprendere chi abbia pagato tali oggetti, e magari avere gli scontrini e le fatture. Il giudice, in mancanza di prova di pagamento, decide in maniera equitativa, a meno che non si tratti di beni di particolare valore. Per questi ultimi, si può addirittura arrivare alla prova per testi.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda ai seguenti Articoli:

Separazione e divisione casa coniugale
Abbandono del tetto coniugale
Come dividere le spese della casa assegnata ad uno dei coniugi.
L’assegno di divorzio versato in modalità “una tantum”
Il Pagamento del mantenimento “Una Tantum” nella Separazione e nel Divorzio
Separazione e divorzio consensuale
Separazione e divorzio. Modalità e costi a seconda delle procedure
Differenza tra assegno all’ ex coniuge di separazione e l’assegno di divorzio.
Il diritto di visita dei genitori dei figli separati
La responsabilità genitoriale
Il diritto agli alimenti

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Pubblicato
Maggio 5, 2022
Cateogoria

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