Se i coniugi non trovano un accordo si ricorre alla separazione giudiziale
Cos’è la separazione giudiziale?
La separazione giudiziale, disciplinata dall’art. 151 del codice civile, è quella che deriva da sentenza del giudice poiché i coniugi non hanno raggiunto alcun accordo.
Si arriva alla separazione quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Quali elementi debbono essere specificati nel ricorso per la separazione giudiziale?
Il ricorso per la separazione giudiziale deve contenere l’esposizione dei fatti che portano alla richiesta di separazione, l’eventuale esistenza di figli, le richieste di ciascun coniuge, facendo particolare e chiaro riferimento all’affidamento dei figli, alle conseguenze patrimoniali e all’eventuale addebito nei confronti dell’altro coniuge.
Cosa comporta la dichiarazione di addebito della separazione?
In caso di separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata violazione, da parte di uno dei coniugi, di uno o più obblighi matrimoniali. In caso di accertamento positivo da parte del giudice, il coniuge in questione subisce una serie di conseguenze:
– Il coniuge al quale la separazione è stata addebitata non ha diritto all‘assegno di mantenimento.
– Il medesimo coniuge non ha diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
Il giudice, in ogni caso, può procedere alla dichiarazione di addebito soltanto se espressamente richiesto da uno o da entrambi i coniugi. È opportuno specificare, inoltre, che il tradimento senza i requisiti che lo qualificano come lesivo della dignità e della sensibilità dell’altro coniuge, non porta all’addebito.
Quali sono le modalità per accedere al divorzio giudiziale?
Trascorso 1 anno dalla separazione legale giudiziale (6 mesi nel caso di separazione consensuale), può essere chiesto il divorzio. Quando tra i coniugi non vi sia accordo su tutte le condizioni, il divorzio può essere chiesto in forma giudiziale: la domanda può essere presentata da ciascun coniuge indipendentemente e contro il consenso dell’altro. La domanda sarà poi notificata all’altro coniuge. È previsto che entrambi si presentino personalmente davanti al Presidente del Tribunale, poiché prima di iniziare la causa questi tenterà di conciliarli. Soltanto in caso di esito negativo della conciliazione si potrà proseguire con il divorzio.
Che forma deve avere il ricorso per divorzio giudiziale?
Il ricorso per divorzio giudiziale può essere promosso da uno solo o da entrambi i coniugi. Deve contenere l’indicazione delle generalità dei coniugi, dell’oggetto della domanda e dei fatti che hanno portato a presentare la domanda di divorzio, oltre all’indicazione dell’eventuale presenza di figli. Nel ricorso debbono poi essere specificati gli elementi di prova di cui si intende avvalersi per sostenere le proprie ragioni.
A quanto ammonta l’assegno di mantenimento?
L’entità dell’assegno di mantenimento varia in relazione al singolo caso concreto ed è valutato in relazione all’ intera consistenza patrimoniale del coniuge obbligato. Dunque, non basterà considerare il solo reddito netto, ma il calcolo dovrà tenere conto anche di tutti i beni, mobili ed immobili, nonché di ulteriori redditi. L’assegno dovrà ammontare alla somma sufficiente ad integrare il reddito del beneficiario, per consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. L’assegno può essere versato mensilmente oppure in un’unica soluzione, purché la somma sia adeguata. Per l’assegno di mantenimento ai figli, si rinvia all’articolo dedicato LINK.
Cosa accade se il coniuge obbligato non paga l’assegno di mantenimento?
In caso di mancato pagamento, il coniuge beneficiario dell’assegno può rivolgersi direttamente al giudice, il quale può disporre il sequestro di una parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare di versare direttamente al beneficiario una parte delle somme di denaro che soggetti terzi siano obbligati a corrispondere periodicamente al coniuge obbligato. Così, ad esempio, il coniuge potrà rivolgersi al datore di lavoro o all’Ente che eroga la pensione per ottenere il pagamento dell’assegno direttamente dalla retribuzione o dalla pensione, nella misura massima di 1/5 della stessa, purché l’obbligato non sia già pignorato. Se vuoi approfondire le conseguenze del mancato pagamento del mantenimento vai a questo LINK.
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