Che cos’è la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità è una prestazione economica diretta erogata in favore dei familiari dei superstiti. L’erogazione di questa pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato (la data in cui è stata fatta la domanda è irrilevante).
Quali sono le condizioni per beneficiarne?
Perché́ i familiari superstiti possano beneficiarne, il pensionato defunto doveva essere inscritto a una delle gestioni INPS (già̀ titolare di una prestazione previdenziale: inabilità, vecchiaia…) o il defunto doveva essere titolare di pensione diretta o averne una in corso la liquidazione.
L’articolo 13 della legge 636/1939 elenca i beneficiari di questa pensione:
- Il coniuge: sia separato (se è titolare del diritto agli alimenti o se l’importo del suo assegno di mantenimento è inferiore all’importo di quella pensione), che divorziato (se non sia passato a nuove nozze e se il rapporto assicurativo del coniuge defunto sia di data anteriore a quella della sentenza di scioglimento del matrimonio).
La Corte Costituzionale ha chiaramente dichiarato che sia escluso che il convivente more uxorio abbia diritto alla pensione di reversibilità̀ prevista per il coniuge, anche se in caso di più̀ beneficiari, la quota di pensione di reversibilità̀ all’ex coniuge titolare di assegno divorzile può̀ anche essere conteggiata tenendo conto dell’eventuale periodo di convivenza more uxorio con il coniuge deceduto (Corte Cost., 3/11/2000, n. 461 e 14/11/2000, n. 491). - – I figli: quelli minorenni, quelli disabili e quelli che sono studenti universitari (con un’età inferiore a 26 anni comunque) che sono a carico dei genitori.
- – I nipoti a totale carico del nonno o della nonna defunto/a
- – I genitori del defunto : che hanno meno di 65 anni, che non sono titolari di pensione e che erano a carico del defunto.
- – I fratelli o le sorelle: non coniugati e inabili, a carico del defunto e non titolari di pensione.
Cosa significa essere “a carico” di qualcuno?
Secondo l’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, le persone “si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.” Questa definizione implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato che il mantenimento abituale da parte del pensionato deceduto.
A quanto ammonta questa pensione di reversibilità?
Il coniuge percepisce il 60% della pensione del defunto se si trova da solo e il figlio solo percepisce il 70% della pensione, non considerate le maggiorazioni o le riduzioni previste dalla legge (L. n. 335/1995, circolare n. 185 del 18/11/2015).
Quando si tratta di un coniuge insieme a un figlio o quando si tratta di due figli da soli, la pensione precipita ammonta all’80%.
Quando c’è un coniuge con più̀ di due figli, la pensione del defunto viene versata per intero. La percezione di questa pensione non è subordinata ad alcun requisito contributivo da parte del beneficiario superstite.
Quali sono le cause di cessazione?
La pensione di reversibilità̀ viene meno per il coniuge se contrae un nuovo matrimonio.
La pensione non è nemmeno versata ai figli o ai nipoti minori che hanno ricoperto la loro abilità.
Per quanto riguarda i genitori del defunto, non possono ricevere la pensione di reversibilità̀ se percepiscano già̀ un’altra pensione. I fratelli o le sorelle del defunto a cui viene data un’altra pensione oppure che abbiano contratto un matrimonio o cessato di essere inabili non possono percepire questa pensione.
Come fare per ottenere la pensione di reversibilità̀?
La domanda per ottenerla deve essere presentata entro un anno dalla data del decesso del defunto.
Può essere introdotta in via telematica (sul sito INPS), rivolgendosi a un patronato oppure prendendo contatto con il Call center dell’INPS (803164: gratuito).
Quali sono i documenti necessari per la richiesta?
- Fotocopia del documento d’identità̀ del richiedente e del defunto
- Fotocopia del codice fiscale del defunto e del richiedente
- Certificato di stato di famiglia o autocertificazione
- Certificato di morte o eventuale autocertificazione
- Modello SR 163 firmato e timbrato dalla banca (il conto corrente non deve essere intestato al defunto)
- L’ultima dichiarazione di redditi dei due
- Fotocopia CUD del defunto (estremi della pensione del defunto)
- Estremi di eventuali altre pensioni in carico al richiedente
- Data e luogo del matrimonio (per separati/divorziati, ci vuole una fotocopia della sentenza del giudice che pronuncia la separazione o il divorzio)
- Estratto contributivo del defunto se lavorava
Tale diritto è soggetto a prescrizione?
Sì, vale il termine di prescrizione ordinaria (art.2946 c.c.), ciò significa che una volta che diano decorsi 10 anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti ARTICOLI:
La separazione giudiziale dei coniugi
Come calcolare l’assegno di mantenimento
Come si Calcola l’Assegno di Divorzio