Comunione e separazione dei beni tra coniugi nel matrimonio
Che cos’è la comunione dei beni
La comunione dei beni è il regime dispositivo che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ciò vuol dire che in mancanza di una scelta espressa, da parte dei coniugi, di mantenere i beni separati, questi beni, dal momento del matrimonio, cadranno nel regime della comunione legale (disciplinata dagli artt. 177-179 del codice civile).
Secondo l’art. 177 del codice civile costituiscono oggetto della comunione legale:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Ai sensi dell’art. 179 c.c., invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c, d ed f del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Il regime di comunione legale è comunque derogabile, nei limiti previsti dall’art. 210 c.c., dai coniugi attraverso la stipula di una convenzione (c.d. comunione convenzionale).
In caso di comunione dei beni, la gestione dei beni comuni per gli atti di straordinaria amministrazione quali vendite, iscrizioni ipotecarie, mutui, richiedono il comune accordo, mentre quelli di ordinaria amministrazione sono rimessi all’autonomia del coniuge.
Che cos’è la separazione dei beni
Con la separazione dei beni i coniugi possono dichiarare di voler restare ciascuno proprietario esclusivo dei beni fino ad allora acquistati e di quelli futuri.
In tal caso, ciascun coniuge potrà gestire i beni di cui è titolare in maniera esclusiva.
Ad ogni modo, anche in caso di separazione, il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene (art. 219 c.c.).
Le conseguenze fiscali
In caso di separazione, il proprietario di beni dovrà denunciare la quota per intero. Nel caso di comunione, invece, la metà.
Come si passa da un regime patrimoniale all’altro?
Le modifiche del regime patrimoniale della famiglia necessitano dell’atto notarile alla presenza di due testimoni e della successiva annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Può essere comunque opportuno consultarsi con un legale.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:
Separazione e divorzio. Modalità e costi a seconda delle procedure
Separazione per colpa (con addebito)
Separazione e divorzio consensuale
4 risposte
Buonasera avv.cirri…una curiosità….quando i due coniugi lavorano separatamente e una delle due dichiara parti dichiara a fine anno un basso guadagno….l altra parte deve provvedere uguale a mantenerla oltre al mantenimento dei figli??
Buongiorno
Mi può formulare meglio la domanda!?
Grazie
Buongiorno Avvocato, in corso di matrimonio io con la mia ex moglie abbiamo fatto diverse operazioni immobiliari. Per le quali ho investito diversi soldi. Avendo intestato tutto a lei, oggi con la separazioni la mia ex mi ha escluso da tutto. Tanto che ha venduto un immobile , da me costruito , con fatture di forniture intestate alla mia ditta e ad oggi insolute, non riconoscendomi alcunche’. Posso rivalermi in qualche modo. Tra l’altro vi sono due dichiarazioni scritte da lei nelle quali attesta che sono proprietario al 50% degli immobili.
Buongiorno
Se ci sono le controscritture si.
Ma bisogna correre!!
Da dove mi scrive?