Novembre 7, 2016

Separarsi senza l’ausilio di un avvocato

Novembre 7, 2016

Separarsi senza l’ausilio di un avvocato

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Indice

La separazione “fai da te”

Separarsi è possibile (in taluni casi) senza l’assistenza di un avvocato: la condizione necessaria è che ci sia l’accordo tra i coniugi sulle questioni più importanti della vita coniugale.

Senza accordo, l’unica via percorribile è quella giudiziale (con l’assistenza necessaria di un avvocato per ciascun coniuge), presso il Tribunale competente.
Per separarsi consensualmente senza l’ausilio di un avvocato ci sono due modi: il ricorso da depositare in Tribunale, oppure la conclusione di un accordo di separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune.

La separazione consensuale in Tribunale.

Percorrere la prima delle due strade comporta la necessità che i coniugi predispongano un ricorso congiunto (Qui puoi scaricare il fac-simile : modello separazione consensuale) da depositare presso la cancelleria del Tribunale competente, ossia quello dell’ultima residenza comune o nel quale ha la residenza o il domicilio uno dei coniugi. Nel ricorso i coniugi, oltre a chiedere l’autorizzazione a vivere separati, possono dettare le condizioni significative della separazione stessa, ossia:

  1. Affidamento e regime delle visite dei figli minori
  2. Assegnazione della casa coniugale, indipendentemente dall’esistenza del diritto di proprietà o altro diritto di godimento in favore dei coniugi;
  3. Eventuale contributo al mantenimento dei minori e/o di uno dei coniugi;
  4. Ogni altro eventuale accordo circa i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio (es. divisione patrimonio mobiliare e immobiliare).

Il ricorso, firmato da entrambe le parti, deve essere corredato da una nota di iscrizione al ruolo (compilabile direttamente in cancelleria) e, assieme ad esso, occorre presentare una copia dell’atto di matrimonio (anche solo per estratto) e dei certificati di residenza e di stato di famiglia di ciascuno dei coniugi (o, se ancora conviventi, di uno soltanto). Inoltre è necessario acquistare presso una rivendita di tabacchi una marca “contributo unificato” di € 43,00.
In seguito al deposito del ricorso viene fissata un’udienza nella quale il Giudice esperisce un tentativo di conciliazione e, se questo fallisce, il Giudice richiede ai coniugi di confermare le condizioni della separazione. A questo punto i coniugi non hanno altri adempimenti da compiere: devono solamente attendere l’emissione del decreto di omologa del verbale di separazione da parte del Tribunale(di norma circa 15 giorni).  N.B. Prima di redigere il ricorso è consigliabile rivolgersi alla cancelleria del Tribunale competente per conoscere se vi siano delle particolari preclusioni alla separazione consensuale senza l’assistenza di un legale.  Infatti, in alcuni Tribunali (v. Tribunale di Firenze) è possibile separarsi consensualmente senza avvocato nei soli casi in cui non vi siano figli minorenni, incapaci o portatori di handicap, ovvero maggiorenni ma non autosufficienti. Altri ancora, invece, precludono del tutto ai coniugi la possibilità di depositare un ricorso congiunto per la separazione consensuale se non c’è l’assistenza di un avvocato (V. Tribunale di Grosseto).

La separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

Il D.L. n. 132/2014, convertito in L.n.162/2014, ha previsto un’ulteriore possibilità per i coniugi di addivenire ad una separazione di tipo consensuale (senza ricorrere al Tribunale). L’art. 12 del suddetto decreto consente ai coniugi di comparire direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza (di uno dei coniugi) o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. La procedura consente di concludere un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio).
La procedura è molto semplice: l’ufficiale riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi secondo le condizioni tra di esse concordate. (scarica qui la bozza). L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento della dichiarazione e tiene luogo del provvedimento giudiziale (decreto di omologa o sentenza) che definisce il procedimento di separazione personale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé a distanza di non meno di 30 giorni per la conferma dell’accordo (la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo).
Tuttavia, non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. divisione di beni mobili), ma solo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico di mantenimento (**).

E’ possibile anche divorziare senza l’ausilio di un avvocato?

Innanzitutto, vediamo quando è possibile chiedere il divorzio. Tutto dipende da come i coniugi si sono separati.
In caso di separazione giudiziale: è possibile divorziare dopo il passaggio in giudicato (ossia non è stato proposto appello nei termini per farlo) della sentenza del giudice che ha pronunciato la separazione e il decorso del termine di 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.In caso di separazione consensuale: è possibile divorziare una volta omologata la separazione dal Tribunale e decorsi 6 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.In caso di separazione raggiunta in seguito alla procedura di negoziazione assistita: è possibile divorziare dopo che il p.m. ha comunicato il nulla osta o ha autorizzato l’accordo di separazione e sono decorsi 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso;In caso di separazione conclusa innanzi all’ufficiale di stato civile: è possibile divorziare in seguito alla compilazione e sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile e sono decorsi 6 mesi dalla data del suddetto atto.C’è da dire che per quanto riguarda il divorzio, ormai quasi nessun Tribunale accetta il deposito del ricorso da parte dei soli coniugi, senza l’assistenza di un avvocato.Come consigliato in caso di separazione, anche per il divorzio è opportuno prendere informazioni presso la cancelleria del Tribunale competente (possiamo già anticipare, per quanto riguarda la Toscana, che presso i Tribunali di Firenze, Pistoia, Grosseto e Lucca il divorzio è consentito solo con l’ausilio di un avvocato).
E’ sempre possibile, invece, la strada della conclusione dell’accordo di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile del comune. Circa le modalità si rinvia a quanto già detto in merito alla separazione.
In particolare il divorzio non sarà possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. divisione di beni mobili), ma solo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico di mantenimento.(**)
In definitiva, l’assistenza di un avvocato è sempre consigliata, non solo per l’assenza di uniformità nei Tribunali competenti circa l’accoglimento o meno di un ricorso congiunto da parte dei soli coniugi, ma perché sia il procedimento di separazione che di divorzio riguardano questioni delicate e di assoluta importanza nell’ambito della vita coniugale, per i quali è sempre utile il confronto con un professionista competente nel settore.

NOTA BENE

(**) Una sentenza del Tar Lazio (la numero 7813/2016) aveva recentemente annullato la circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno che dava indicazioni applicative circa la specifica previsione dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132/14, precludendo la possibilità ai coniugi di avvalersi della procedura semplificata (separazione o divorzio) dinanzi all’ufficiale di Stato Civile quando il loro accordo prevedeva “patti di trasferimento patrimoniale”.
La menzionata circolare del Ministero dell’Interno aveva chiarito che era fatta salva – dal divieto normativo – la previsione di un obbligo di pagamento avente ad oggetto una somma di denaro a titolo di mantenimento, sia nel caso di separazione che di divorzio. Nel luglio 2016, il Tar Lazio,  aveva annullato la suddetta circolare.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia. Si è espresso il Consiglio di Stato con  la sentenza n. 4478/16 (depositata lo scorso 26 ottobre),  annullando la decisione presa dal Tar. Ed invero, il Collegio ha ritenuto che sia preferibile la tesi restrittiva del divieto in esame, come correttamente ritenuto nella Circolare n. 6/2015, “in quanto l’operatività dell’istituto sarebbe limitata ai soli accordi che, in sostanza, modifichino lo status dei coniugi, con esclusione di ogni pattuizione economica”.
Dunque, il Consiglio ha sancito che vi è piena tutela del coniuge più debole anche in previsione di un assegno periodico di mantenimento, in quanto proprio un accordo di questo tipo tra i coniugi mira a riequilibrare le differenze economiche esistenti.
Il divieto che continua a sussistere i patti di trasferimento patrimoniale, gli accordi traslativi della proprietà e la corresponsione di un  assegno una tantum.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:

la separazione consensuale

La separazione giudiziale

SEPARAZIONE E DIVORZIO – Modalità e costi a seconda delle procedure

Separazione e divorzio consensuale

Differenza tra assegno all’ ex coniuge di separazione e l’assegno di divorzio.

43 risposte

  1. Salve le espongo il mio quesito Io sono sarda e attualmente vivo a padova con mio marito anche lui sardo e mio figlio di 5 anni, ora con mio marito ci siamo lasciati e vorrei procedere con la separazione attualmente viviamo sotto lo stesso tetto in una casa in affitto a nome suo e abbiamo una casa che attualmente è in affitto con regolare contratto, io lavoro a tempo determinato e non riuscirei a garantire un buon tenore di vita al bambino in quanto durante i miei turni di lavoro dovrebbero stare con una baby sitter estranea, io vorrei tornare giù in Sardegna con mio figlio dove abbiamo tutta la nostra famiglia genitori zii cugini cercare un lavoro la e consentire a mio figlio di crescere vicino ai nostri affetti e avere l’aiuto dei miei genitori per Vitto e alloggio e cura del bambino, volevo sapere il padre può imporsi oppure viene considerato come ricongiungimento familiare e lui non può proibirci di andare??? Io avrei una sua autorizzazione al cambio di residenza del

    bambino che aveva fatto nel 2015 per una situazione analoga ( in quanto questa è la 4 volta che ci riproviamo può valere anche quella?? Grazie aspetto suo riscontro

    1. Buonasera.
      Andrebbe studiata meglio la situazione.
      Ma direi proprio che il consenso del padre é necessario.
      Grazie per aver scritto.
      Avv. Cirri

  2. Buonasera mi sono separata legalmente nel 2007 consensualmente,ma oggi non ho soldi per ingaggiare un avvocato e vorrei visti gli anni trascorsi dalla separazione legale divorziare senza 1n legale che mi rappresenti ma con l’aiuto di 1n assistente sociale di zona che già mi supporta per altre questioni di natura salutare,la domanda è questa: Posso divorziare definitivamente senza l’ausilio di 1n legale? Grazir tante per il suo tempo.

    1. Buonasera,
      sul mio sito trova un articolo dedicato interamente all’argomento.
      Lo legga e mi faccia sapere se ci sono chiarimenti di cui Lei necessita.
      Avv Cirri

  3. Buona sera mio marito a fatto separazione e divorzio e sta pagando il datore di lavoro mantenimento per figlia e ex moglie ma gli a Donato una casa coniugale alla figlia minore dobbiamo pagarlo il mantenimento

  4. posso separarmi da mio marito . pur rimanendo nella stessa casa .. ci sono 2 appartamenti ( 1 al piano superiore e l’altro inferiore ) non abbiamo figli .. io non lavoro e chiedo se al posto di pagargli le utenze dei consumi miei posso convertirli con le ore che presto per i servizi giornalieri ( pulizie .lavatrice e stiro . prep.ne pasti ) etc.. la casa è sua.. ci sono 2 entrate indipendenti ( prima vivevano i suoi genitori ..ma ora sono deceduti entrambi )…in questo caso io non chiedo nulla per il mantenimento .. nemmeno per i cani e gatti ..posso fare una separazione senza avvocati per eliminare tutte le spese ?????

    1. Buongiorno
      In una consensuale si possono mettere quelle condizioni.
      Per il discorso di separazione senza avvocato basta che siate nelle condizioni richieste dalla legge!
      Tutto scritto nell’articolo.

  5. buongiorno sono divorziata consensualmente in comune senza assistenza daccordo con il mio ex marito abbiamo stabilito e sottoscritto sull accordo un assegno di mantenimento che io verso a lui perche’ parte piu debole l assegno e’ piuttosto irrisorio ma e’ quanto posso permettermi . lui e’ obbligato a dichiararlo ? ed io posso scaricarlo? ed infine nella casa di entrambi e’ rimasto lui ma io ancora pago il mutuo e’ vero che non posso piu scaricare gli interessi perche non abito piu li? grazie

    1. Buonasera

      Si. Lei può scaricare la cifra dalle tasse e lui deve pagarci le tasse.
      Per gli interessi da scaricare senta il suo commercialista.
      Avv. Cirri

  6. si puo’ annullare il mantenimento emesso in fase diseparazione se i coniugi sono d’accordo entrambi, e cio’ si puo’ fare senza il sussidio di un avvocato grazie

  7. l’ultima domando se posso, in caso invece si decidesse di appoggiarsi ad un legale anche lei se fosse possibile, alla luce di questi fatti quanto mi costerebbe comune di Fonte Nuova(tor Lupara) provincia di roma
    grazie della risposta

  8. Salve , è stata emessa un sentenza di separazione.
    Ma…l’ avvocato e il servizio sociale del mio comune hanno omesso una querela nei confronti del mio ex marito di pericolosità,di acquisto illecito di una pistola, che voleva usare contro me e mia figlia ,pregiudicando la sentenza.
    Mettendo nuovamente in pericolo noi.

    Nelle memorie dell’avvocato e del servizio sociale non c’è nulla di tutte le dichiarazioni che ho fatto e che ci sono documenti di altri servizi sociali, educatrici, psicologi e psichiatri infantili ove dimostrano che lui è pericoloso e inaffidabile e un giudice di Asti .

    Io ho chiesto la nullità del matrimonio,la decadenza della patria potestà e nessun mantenimento.

    L’avvocato h fatto tutto l’opposto: affido super esclusivo e mantenimento e diritto di vedere la mia bambina e il servizio sociale deve fare una relazione con cadenza trimestrale degli incontri.
    Lui si trova in Sicilia e il abito al nord, scappiamo e ci nascondiamo ormai da 14 anni.
    Mia figlia 16 anni Disabile articolo 3 comma 1 senza indennità, clinicamente è una bambina di 5 anni.
    Io Disabile grave dove ho diritto ad una assistenza che il mio servizio sociale ci nega ad entrambe.

    Io vorrei impugnare la sentenza ,raccontare tutto al giudice he ha emesso la sentenza.
    Ma sono senza avvocato attualmente e nessuno vuole assistermi,chiedono soldi che io non ho e non mi fanno il gratuito patrocinio essendo una vittima di violenza e persecuzioni e stolking… dicono che economicamente non gli conviene…e mi dicono “buona giornata”.
    Come faccio senza avvocato a presentare ricorso e mettere in salvo me e mia figlia?!?

  9. Salve. Io e mio marito non abitiamo più insieme da due anni.Vorremmo avviare una separazione consensuale al comune senza l’ausilio di un avvocato, perché non ci sarà nessun tipo di trasferimento o problematiche di nessuna natura.I figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, aggiungo che hanno residenza anagrafica in una casa di loro proprietà. La mia domanda è questa , la modalità di separazione consensuale ha la stessa validità di quella giudiziale? In seguito viene omologata? E infine mio marito potrà uscire definitivamente dal mio nucleo famigliare creandone uno suo presso la sua residenza ? Vi ringrazio se vorrete rispondermi.

    1. Buongiorno,
      certamente se non vi sono questioni economiche ed i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti potete rivolgervi al comune per la separazione.

      Cordiali saluti
      Avv. Cirri

      1. Grazie per avermi risposto.Un ultima cosa. Dopo la separazione mio marito uscirà dal mio nucleo familiare avendo lui residenza presso altra abitazione? Grazie di nuovo

  10. Buongiorno, ho letto il suo articolo con interesse. Ho però chiamato la cancelleria del tribunale di Grosseto che mi ha espressamente detto che posso presentare Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio solo tramite avvocato. Io non posso permettermi un avvocato al momento. La ringrazio fin da ora per la sua risposta. Un caro saluto

    1. Buongiorno,
      in presenza di figli minori non è possibile procedere senza l’assistenza di un legale.
      In ogni caso, detta possibilità è riservata alle coppie coniugate che non abbiano figli o che abbiano figli maggiorenni.
      Se ha redditi inferiori a 11.000 ca. può presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, rivolgendosi ad un avvocato iscritto alle apposite liste. Si rivolga al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto.
      Saluti
      Avv Cirri

  11. Buongiorno vorrei esporle la mia situazione,voglio avviare la separazione consensuale da mio marito,abbiamo due figli 14,17 anni ,io ho proposto per non recare ulteriore danno ai nostri figli di farli rimanere nella loro casa con lui e io vado in affitto vicino a casa per poter comunque seguirli tutti i giorni e cmq tener in ordine la loro casa,come se fossi li con loro.Noi siamo in comunione dei beni ma avendo uno stipendio molto più basso e per non incombere in problemi finanziari a tutti e due ho chiesto solo che finisca di pagarmi il finanziamento dell’auto nuova che scadrà fra 3 anni scarsi di € 230€ che sinceramente non è granché.Io cmq se avro’ soldi in più lo aiutero’ con le spese x i ragazzi.Non volendo aggravare sul bilancio famigliare come possiamo muoverci senza grosse spese per la separazione e poi il divorzio,poi se trovo un appartamento prima della sentenza di separazione posso venire accusata di abbandono del tetto coniugale?

    1. Buonasera Sig.ra Tiziana,
      mi sembra un pò delicata la sua situazione.
      Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato al fine di poter valutare insieme i passi da fare (anche prima di lasciare la casa familiare).
      Da dove mi scrive?
      Avv Cirri

  12. Buongiorno,
    In caso di separazione consensuale assistita, cui seguirà la dipartita di mio marito da casa, la cui proprietà è in comunione dei beni, l’aspetto che mi preoccupa di più è quello per cui l’eredità di mio padre, liquidi versati attraverso attestati bonifici, finora condivisa, possa o debba essere parzialmente divisa. È così che funziona?
    Grazie per la risposta.

    1. Buonasera,
      la risposta non è possibile darla con così pochi dati.
      Le eredità non finiscono in comunione dei beni tra coniugi…ma va visto dove li ha versati e a quale scopo.
      Può chiamarmi in studio?
      Avv Cirri

  13. Salve vorrei separarmi da mio marito abbiamo un figlio di quasi 4 anni e viviamo sotto lo stesso tetto in affitto! Volevo sapere se siamo obbligati a ricorrere ad un avvocato per la separazione e se uno dei due volendo può lasciare la casa senza rischiare nulla… Grazie mille

  14. Buona sera,
    Per quanto riguarda invece la separazione consensuale di una coppia con figli, non sposata? Quale sarebbe la procedura da seguire?

    1. Buongiorno.
      Se non c’è accordo va fatto un ricorso al tribunale ordinario. (Art. 337)
      Se c’è accordo potete fare un ricorso congiunto sempre al tribunale. Oppure una negoziazione assistita (può vedere su questo sito video e articolo).
      Io prediligo la seconda.
      Grazie per avermi scritto.
      Lorenzo

    1. Buonasera
      Ho bisogno di più informazioni.
      Avete figli non economicamente indipendenti?
      Che tipo di modifiche volete fare?
      Siete d’accordo per le modifiche?
      Lorenzo

  15. Buongiorno io e il mio allora marito siamo separati fisicamente da oltre 4 anni, a settembre abbiamo fatto richiesta ed ottenuto ad ottobre la separazione in comune, secondo i termini prescritti dalla legge, volevo sapere cosa e se devo fare altro per essere riconosciuta legalmente separata, la ringrazio anticipatamente.

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Pubblicato
Novembre 7, 2016
Cateogoria

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