Alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 26365 del 07.12.2011, è sempre necessaria la presenza dell’avvocato ex art. 82 c.p.c. nei giudizi di divorzio proposti congiuntamente dai coniugi.
La mancanza dell’assistenza obbligatoria di un difensore è sanzionata con la grave conseguenza della nullità della sentenza.
Le motivazioni che hanno spinto la suprema Corte a giungere a tale conclusione poggiano sulla circostanza che, nel caso dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, il provvedimento che lo dispone ha chiaramente carattere decisorio in quanto incide su diritti soggettivi ed è assunto con sentenza destinata a passare in giudicato.
Ciò a differenza invece del procedimento per separazione consensuale in cui l’effetto deriva non dal provvedimento del tribunale ma direttamente dalla volontà delle parti e per il quale, pertanto, non è necessaria la presenza di un avvocato.
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