È pacifico che l’entità dei patrimoni delle famiglie d’origine non rientri tra i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, né rileva per l’assegno di mantenimento in sede di separazione.
La giurisprudenza lo ha espressamente affermato: “l’entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi, o la considerazione del loro rapporto, esulano dai parametri legali di riferimento previsti dal citato art.5 l. div. ai fini della commisurazione dell’assegno divorzile” (Cass., n. 7601/2011).
Non si può quindi, per l’individuazione del quantum dell’assegno di mantenimento, puramente e semplicemente tener conto della consistenza dei patrimoni familiari.
Diversa questione riguarda l’incidenza delle elargizioni più o meno regolari fatte dai parenti in favore dei coniugi.
L’aiuto economico costantemente erogato dai genitori del marito durante il matrimonio, ad esempio, è stato ritenuto influente sulla sua condizione economica e sul tenore di vita della coppia, e conseguentemente rilevante ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento da lui dovuto alla moglie (Trib. Roma, 2 maggio 2006, Trib. Roma 19 dicembre 2007; così pure Corte d’app. Firenze, 22 maggio 2009).
La Cassazione ha tuttavia, nel corso del tempo assunto diverse posizioni, con la sentenza n. 10380/2012, ha precisato che, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, non devono essere tenute in considerazione le generose e costanti elargizioni del padre del marito. Le elargizioni liberali ricevute dall’obbligato e provenienti da terzi, quindi, seppure regolari e protrattesi anche dopo la separazione, non sono rilevanti al fine di determinare le circostanze e i redditi del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento. E’ il carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti che esclude la possibilità di considerarli fonti di reddito.
In modo diametralmente opposto invece, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1129/2022 del 14 gennaio 2022 la quale ha stabilito che ai fini dell’accertamento delle risorse economiche dell’obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014, n. 13026; Cass., Sez. I, 26/06/1996, n. 5916);
E gli aiuti in favore del coniuge beneficiario l’assegno?
Anche in questo caso, irrilevante è stato ritenuto l’aiuto ricevuto dall’avente diritto all’assegno di mantenimento (sul punto, cfr. Corte di Cassazione, 1224/ 2003, 6200/2009).
Cosa si deve tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento?
assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell’obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. (cfr. Cass., Sez., 12/01/2017, n. 605; 11/07/20 13, n. 17199; 24/ 04/2007, n. 9915).
Le elargizioni saltuarie, i regali, i viaggi ricevuti in dono che incidenza hanno nella determinazione dell’assegno di mantenimento?
Quanto ai regali o doni divario tipo ricevuti da familiari, si esclude che abbiano incidenza sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento, lo ha affermato la Suprema Corte con la pronuncia n. 18708/2012 richiamando il proprio orientamento in materia, la Corte ha escluso la rilevanza delle elargizioni di terzi nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare, con riguardo sia alle elargizioni ricevute dal coniuge avente diritto all’assegno, che dal coniuge obbligato, richiamando il carattere liberale e non obbligatorio di tali elargizioni, cui non corrisponde un diritto – e quindi un reddito – del ricevente.
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