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Giugno 20, 2025

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il sistema sanzionatorio a protezione del nucleo familiare

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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il sistema sanzionatorio a protezione del nucleo familiare

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L’ordinamento giuridico italiano riconosce alla famiglia un ruolo fondamentale, tutelando i suoi componenti attraverso un articolato sistema di norme civili e penali. La violazione degli obblighi di assistenza familiare rappresenta una delle fattispecie più rilevanti nell’ambito della tutela penale, evidenziando come il legislatore consideri la protezione dei legami familiari un interesse di particolare rilevanza sociale. La giurisprudenza ha progressivamente definito i contorni di questi istituti, bilanciando la libertà personale con la responsabilità verso i familiari. Per una consulenza specialistica su questi temi, rivolgersi a uno studio legale Firenze competente in diritto di famiglia costituisce la soluzione più adeguata a tutelare i propri diritti.

 

Obblighi assistenza familiare: definizione e aspetti fondamentali

Gli obblighi di assistenza familiare rappresentano un insieme di doveri che nascono dai rapporti familiari e sono tutelati sia dal diritto civile che penale. Questi obblighi si distinguono in due categorie principali. La prima categoria comprende i doveri connessi allo status di genitore, che includono l’obbligo di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente la prole. La seconda categoria riguarda i doveri legati allo status di coniuge, che comprendono obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Ogni coniuge deve contribuire ai bisogni familiari in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative.

Questi obblighi non cessano automaticamente con la fine del matrimonio. Anche dopo la separazione o il divorzio, i genitori mantengono l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli. Nel caso del divorzio, può essere stabilito un assegno di divorzio a favore del coniuge che non dispone di mezzi adeguati o che non può procurarseli per ragioni oggettive. L’importo viene determinato considerando le condizioni economiche di entrambi i coniugi, la durata del matrimonio e il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio familiare.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce un reato previsto dall’art. 570 del codice penale. Questo reato si configura quando il soggetto obbligato si sottrae intenzionalmente ai propri doveri di assistenza economica e morale verso i familiari. La tutela penale interviene quando la condotta dell’obbligato mette a rischio il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei familiari aventi diritto.

È importante sottolineare che gli obblighi di assistenza familiare sono indisponibili e inderogabili, nel senso che non possono essere oggetto di rinuncia da parte dei beneficiari né di accordi che ne escludano l’adempimento. La loro violazione genera conseguenze sia in ambito civile, con provvedimenti come l’assegnazione della casa familiare o l’imposizione di assegni di mantenimento, sia in ambito penale con sanzioni pecuniarie e detentive.

 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando si configura il reato

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è disciplinato dall’articolo 570 del codice penale e prevede tre distinte fattispecie criminose. La prima riguarda l’allontanamento volontario, senza giusta causa, dalla casa familiare o comportamenti contrari all’ordine o alla morale delle famiglie, accompagnati dalla violazione degli obblighi di assistenza morale ed economica. La seconda concerne la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge. La terza, che rappresenta il caso di più frequente applicazione, consiste nella mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai soggetti tutelati dalla norma.

Per configurarsi il reato, non è necessario che vi sia un provvedimento giudiziale che stabilisca formalmente gli obblighi, poiché questi derivano direttamente dal rapporto familiare. Nel caso del mantenimento figlio, l’obbligo sussiste indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento di separazione o divorzio, essendo intrinsecamente connesso allo status di genitore. Come ha affermato la Cassazione Penale (sentenza del 30 Gennaio 2020), il reato è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.

È fondamentale distinguere tra il concetto di “mezzi di sussistenza” rilevante ai fini penali e quello civilistico di “alimenti” o “mantenimento“. I mezzi di sussistenza si identificano con i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali vitto, alloggio, spese sanitarie essenziali e istruzione di base. Non coincidono con il più ampio concetto di mantenimento, che tiene conto anche del tenore di vita precedentemente goduto dal beneficiario.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura come un reato a dolo generico, richiedendo la consapevolezza e volontarietà della condotta omissiva. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’obbligato omette di fornire i mezzi di sussistenza, provocando o aggravando lo stato di bisogno dei beneficiari. Le conseguenze penali includono la reclusione fino a un anno e una multa da 103 a 1032 euro, oltre alle eventuali conseguenze civili derivanti dall’inadempimento.

Che cosa si intende per mezzi di sussistenza?

A chiarire la portata della nozione dei mezzi di sussistenza è intervenuta la Cass. Pen. 18572/2019, affermando che: “La nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” non si identifica con il concetto civilistico di “alimenti” previsto dagli artt. 433 c.c.e seguenti (in particolare dall’art. 438), atteso che, seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell’alimentando. Detti mezzi non sono riconducibili neanche al concetto di “mantenimento – che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio ai sensi degli artt. 155 e 156 c.c.e della L. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, -, in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell’avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell’obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto. I mezzi di sussistenza rilevanti ai fini della incriminazione si identificano invece in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l’abitazione, i canoni per forniture (luce, acqua, gas e riscaldamento), i medicinali, le spese per l’istruzione dei figli e di vestiario.”  

Ne deriva pertanto la portata più ristretta rispetto al concetto di mantenimento, essendo i mezzi di sussistenza funzionali solo a garantire una vita dignitosa.

La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice determina l’applicazione l’art.12 sexies della L.898/1970 e non automaticamente il reato ex art. 570 c.p. laddove il genitore pur non pagando l’assegno garantisce ai figli i mezzi di sussistenza. 

 

Obbligo assistenza familiare: presupposti richiesti per la configurazione

Per la configurazione dell’obbligo di assistenza familiare devono sussistere due presupposti fondamentali. Il primo è lo stato di bisogno del soggetto beneficiario, che rappresenta una condizione oggettiva di necessità di ricevere assistenza per soddisfare le esigenze vitali primarie. Il secondo presupposto è la possibilità di adempiere da parte dell’obbligato, ovvero la capacità economica di fornire i mezzi di sussistenza richiesti.

Questi presupposti sono strettamente connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, che include non solo aspetti patrimoniali ma anche morali. La responsabilità genitoriale comporta il dovere di assicurare ai figli un’esistenza dignitosa, garantendo loro adeguata istruzione, assistenza sanitaria e sostegno morale. Questo obbligo non viene meno neppure quando il genitore è in difficoltà economiche, a meno che non si trovi in una condizione di assoluta impossibilità ad adempiere.

L’avvocato divorzista Pistoia svolge un ruolo cruciale nell’assistere i clienti nella determinazione degli obblighi di assistenza familiare, sia in fase di separazione che di divorzio. Il professionista deve valutare attentamente la situazione economica di entrambe le parti per stabilire l’entità dell’obbligo e le modalità di adempimento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

La giurisprudenza ha chiarito che non costituiscono giusta causa per sottrarsi agli obblighi: l’esistenza di un credito verso il beneficiario, lo stato di disoccupazione temporanea o il fallimento dell’obbligato. Come stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 9553/2020), il soggetto obbligato non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario per escludere la propria responsabilità penale, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura quando l’obbligato, pur avendo la possibilità di adempiere, si sottrae volontariamente ai propri doveri. L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ovvero dalla consapevolezza di omettere un comportamento doveroso e dalla volontà di sottrarsi agli obblighi familiari, nella consapevolezza dello stato di bisogno del beneficiario. Solo una condizione di assoluta, oggettiva e incolpevole impossibilità economica, che perduri per tutto il periodo dell’inadempimento, può escludere la responsabilità penale dell’obbligato.

 

Quali sono i soggetti attivi?

  • I genitori
  • Il coniuge
  • Parte unione civile

Non vale ad escludere l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza:

  •  l’avere un diritto di credito verso il beneficiario, in particolare la Cass. Penale con sent. 9553/2020 ha sostenuto che: “ In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori.”
  • Il fallimento del soggetto obbligato
  • Lo stato di disoccupazione. Infatti La suprema Corte di Cassazione ha affermato con sent. 3952/2018 che: “Lo stato di precarietà economica non è sufficiente ad evitare la condanna in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli”. Quindi anche lo stato di disoccupazione non esonera il soggetto dall’obbligo di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza.

 

L’incapacità economica dell’obbligato quando rileva?

Sul punto la Corte d’Appello di Ancona, con sent. 05/10/2020, ha affermato che: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, che abbia idoneità giustificatrice, deve essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e di consistere in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti e deve essere da lui provata con rigore. Le difficoltà economiche in cui ipoteticamente versi l’obbligato, infatti, devono tradursi in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l’obbligazione.”

Violazione obblighi di assistenza familiare: soggetti tutelati dalla normativa

La normativa sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare tutela specifiche categorie di soggetti considerati particolarmente vulnerabili. In primo luogo, i figli minori rappresentano una categoria privilegiata, poiché la minore età costituisce di per sé una condizione soggettiva dello stato di bisogno. Come stabilito dal Tribunale di Genova (sentenza del 12 marzo 2019), il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori, sebbene l’altro genitore provveda in via sussidiaria al loro mantenimento.

La tutela si estende anche ai figli inabili al lavoro, indipendentemente dalla loro età. È importante precisare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 1342/2019), non si configura il reato nel caso di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili al lavoro, anche se studenti. L’inabilità al lavoro deve essere intesa come impossibilità, totale o parziale, permanente o temporanea, di svolgere attività lavorativa remunerativa a causa di menomazioni fisiche o psichiche.

Altri soggetti tutelati sono gli ascendenti e il coniuge, anche in caso di separazione giudiziale, purché non vi sia stato addebito a suo carico. Durante la separazione giudiziale, il giudice stabilisce a quale dei coniugi spetti l’utilizzo della casa familiare e determina l’eventuale assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi e delle ragioni della decisione.

I soggetti attivi del reato sono principalmente i genitori e i coniugi, incluse le parti dell’unione civile. Il dovere di assistenza familiare grava su queste figure in virtù del legame familiare esistente, indipendentemente dalla formalizzazione di tale obbligo in un provvedimento giudiziale. La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di mantenimento dei figli sussiste anche in assenza di un provvedimento di separazione o divorzio, essendo intrinsecamente connesso allo status di genitore.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare rappresenta un reato che tutela non solo l’interesse patrimoniale dei beneficiari, ma anche l’interesse morale all’assistenza familiare. La disciplina penalistica interviene quando la condotta dell’obbligato mette a rischio la sopravvivenza e la dignità dei soggetti tutelati, garantendo loro protezione anche quando i rimedi civilistici risultano insufficienti o inefficaci.

 

 

Una risposta

  1. Ciao sono italiano giuseppe quello che anno fatt9 tubazione del figli strappati così da polizia e assistenti sociali vorrei giustizia e i miei figli sopratutto dove sono chi c’è li a non mi dice niente nessuno in slovacchia tutto loro fann9 che bisness dei bambini tutto organizzato era stato burocrazia ma io vivo e non mi arrendo voglio mio figlio tolto e dare alla madre originale che noi siamo vivi e loro u genitori originali ciao

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Pubblicato
Giugno 20, 2025
Cateogoria

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