IL VIA LIBERA DELLA CASSAZIONE ALLA STEPCHILD ADOPTION
La stepchild è un’istituto giuridico in vigore in Italia già dal 1983. E’ grazie alla L. 184/83 che si deve la sua introduzione nel nostro Paese. Questa norma permette l’adozione del figlio del coniuge con il consenso del genitore biologico. Il tutto deve avvenire nell’interesse esclusivo della prole, che ha la possibilità così di poter esprimere la propria volontà se ha più di 14 anni, ovvero la sua opinione se ha almeno 12 anni.
Detta possibilità veniva, fino ad ora, data solo alle coppie eterosessuali.
COSA E’ CAMBIATO CON LA LEGGE CIRINNA’?
Fino al 2007, l’adozione era ammessa solo per le coppie sposate. Il Tribunale di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi (quindi non sposati) eterosessuali.
La stepchild adoption per coppie omosessuali è stata riconosciuta per via giurisprudenziale già dal 2014, prima dell’emanazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Il testo normativo del 2016 non ha fatto altro che affermare: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, favorendo in questo modo l’evoluzione giurisprudenziale in materia. Ciò darebbe la possibilità ai tribunali italiani di applicare le norme sull’adozione in casi particolari come le coppie non legate da vincolo matrimoniale e dunque anche a coppie omosessuali.
L’ORIENTAMENTO SESSUALE COSTITUISCE UN’IMPEDIMENTO ALL’ADOZIONE?
Nel 2014, il Tribunale dei Minori di Roma, ha ritenuto che nessuna legge esprima il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l’adozione del figlio del partner “Considerando che l’obiettivo primario è il bene superiore del minore, è stato permesso ad una donna di adottare la figlia naturale della compagna”, fondando tale decisione sull’art. 44 della legge del 4 maggio 1983.
Ed invero la giurisprudenza ha sancito che l’orientamento sessuale dell’adottante non può essere considerato come un elemento ostativo alla stepchild. Infatti la Suprema Corte con sentenza 12962/2016 ha affermato che la stepchild adoption “ non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’ eventuale conflitto sia accertato dal giudice”. Prosegue la Corte che l’adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”. Sarà compito dei tribunali verificare, caso per caso e con estrema attenzione, che l’adottante abbia anche tutte le capacità per essere un buon genitore sotto il profilo giuridico.
Appare superfluo specificare che le capacità genitoriali non dipendano certamente dall’orientamento sessuale di un individuo.
Per maggiori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:
Il diritto dei minori alla bigenitorialità
Adozione da parte dei single: Cassazione 3572 del 2011
2 risposte
Buona sera noi siamo una coppia di donne con un bimbo di 1 anno concepito in spagna con inseminazione artificiale.
Riguardo all’adozione è possibile con il minore così piccolo??
Buonasera,
l’età non costituisce un ostacolo….
A presto