Maggio 5, 2022

La riconciliazione dei coniugi

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La riconciliazione dei coniugi

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Indice

Che cosa è la riconciliazione?

La riconciliazione è la cessazione degli effetti della separazione. I coniugi separati possono riconciliarsi in qualsiasi momento facendo cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice.

La riconciliazione dei coniugi presuppone la presenza del c.d. animus conciliandi ovvero la volontà di entrambi i coniugi di ripristinare l’affectio coniugalis

Il codice civile all’art. 157 c.c. prevede:

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione puo’essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Riconciliazione espressa e tacita

La norma prevede che i coniugi di comune accordo, senza necessità dell’intervento del giudice, possono far cessare gli effetti della separazione o con espressa dichiarazione (riconciliazione espressa) oppure con un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione (riconciliazione tacita).

Difatti, nell’accertare la sussistenza di un comportamento non equivoco incompatibile con la separazione si deve dar rilievo alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti dei coniugi dai quali deve trasparire l’effettiva volontà dei medesimi di ripristinare integralmente sia la convivenza materiale sia l’unione spirituale che è alla base della vita coniugale.

Ai fini della riconciliazione, non costituiscono circostanze rilevanti, la temporanea ripresa della coabitazione, magari a scopo sperimentale o saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della mogli, né tantomeno la mera coabitazione la quale “… non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale..” cfr. Cass Civile 2360/2016

Pertanto per poter attuare la pubblicità della riconciliazione è necessario che i coniugi sottoscrivano una dichiarazione scritta.

Secondo la giurisprudenza, però la manifestazione di volontà pura e semplice non è sufficiente per poter affermare che vi sia stata una riconciliazione tra marito e moglie

il Tribunale di Monza, con una pronuncia del 1 aprile 2004, ha evidenziato come la dichiarazione espressa di cui all’art. 157 c.c. debba essere sotto il profilo formale inequivocabile e verificabile in ogni momento, anche mediante la sua iscrizione tra gli atti dello stato civile, oltre a dover essere accompagnata da elementi tali che ne confermino la valenza reale e non astratta, quali la ripresa effettiva della convivenza.

Coabitazione non significa necessariamente riconciliazione

Ai fini della riconciliazione è fondamentale il ripristino del nucleo famigliare. Non sono sufficienti, al fine di dimostrare l’avvenuta riconciliazione, brevi vacanze trascorse insieme dai coniugi (con o senza figli), sporadici rapporti sessuali, incontri occasionali, inviti a cena/pranzo, regali, ecc.

La giurisprudenza è andata oltre e non ha ritenuto sussistesse la riconciliazione tra i coniugi in presenza della nascita di un figlio, stante che il rapporto fra i coniugi era caratterizzato da disistima ed indifferenza affettiva. Era, infatti, emerso dalle testimonianze, assunte nel procedimento di primo grado, che il marito, da molti anni, viveva da solo e andava a casa della moglie solo per trovare i figli (senza neppure cenare con loro). E senza mai parlare con i propri amici della moglie, tanto da non averla neppure avvertita in occasione di due ricoveri ospedalieri (cfr. Cass. Civ. 16/10/2003 n. 15481).

Ancora, la Cassazione Civile del 01/10/2012 n. 16661, ha ritenuto determinante per escludere la riconciliazione, pur a fronte di una temporanea coabitazione, l’intenzione dell’ex marito di intraprendere una relazione con un’altra donna, comprovata da alcuni viaggi con quest’ultima, una parziale coabitazione e l’acquisto di alcuni mobili. Non ultimo ha pesato contro la dichiarazione della moglie di un’avvenuta riconciliazione, il fatto che la moglie stessa avesse effettuato una denuncia ai Carabinieri, nella quale lamentava il comportamento negligente del marito che, in occasione di una visita al figlio minore, lo aveva lasciato all’interno di un grande magazzino, proprio per incontrare la convivente!

Il Tribunale di Torino, in una recente sentenza del 07/02/2019 n. 597, non ha ritenuto che il rapporto coniugale si fosse ricostituito, nonostante la moglie lamentasse una ripresa degli incontri con il marito, non solo in occasione della laurea del figlio. Ma anche durante il periodo estivo, quando il marito, per un lungo periodo, si era presentato quotidianamente nella casa famigliare occupandosi del giardino, svolgendo lavori di manutenzione, mangiando e cenando con moglie e figli, stendendosi addirittura nel letto già matrimoniale per il riposino pomeridiano, guardando la televisione in poltrona, ecc. Per il marito si trattava, invece, di incontri occasionali, motivati unicamente da questioni l’assenza di un comune progetto di vita, è stata fatta propria dalla decisione del Tribunale.

Diversamente si è espresso invece il Tribunale di Reggio di Calabria che, con sentenza del 25/11/2019 n. 1572, ha ritenuto che, una volta ripresa la convivenza, sia da presumere la riconciliazione. Presunzione non superabile dal fatto che i coniugi, dopo la ripresa della convivenza, abbiano frequentato amici non comuni o abbiano talora dormito in camere separate. Stante che le dette circostanze – a parere dei giudici calabresi – sono frequenti anche quando i coniugi siano legati da indubbia e intensa affectio. Il Tribunale di Reggio Calabria ha, tuttavia, rilevato – in linea con la costante giurisprudenza – come si debba dare importanza agli elementi esteriori ed oggettivi e diretti in modo non equivoco a dimostrare la seria e comune volontà delle parti di ripristinare una comunione di vita.

La riconciliazione comporta la ricostituzione della comunione legale tra coniugi da loro scelto come regime patrimoniale durante il matrimonio, fatta salva una diversa convenzione.

In mancanza di una specifica regolamentazione si ritiene che il ripristino avvenga automaticamente a seguito della riconciliazione è però opportuno che i coniugi chiedano l’annotazione della riconciliazione sui registri anagrafici per poter opporre ai terzi l’avvenuta ricostituzione della comunione dei beni (Cass. civile 5 dicembre 2003 n. 18619, Cass. civile 12 novembre 1998 n. 11418).

Secondo la tesi prevalente la riconciliazione non comporta la caduta in comunione dei beni acquistati durante il periodo di separazione, che restano beni personali del coniuge acquirente (Cass. civile 11418/1998)

La dichiarazione dell’avvenuta riconciliazione all’Ufficio di Stato Civile.

In un primo tempo la giurisprudenza riteneva che la dichiarazione espressa avesse un’efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti. Oggi, la giurisprudenza ritiene che debba esservi anche l’effettiva ripresa della convivenza coniugale, intesa come ripristino della comunione vita.

I coniugi per far cessare gli effetti della sentenza di separazione e per rendere la conciliazione opponibile a terzi devono rendere una dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile presso il Comune dove fu celebrato il matrimonio o presso il Comune dove il matrimonio fu trascritto (art. 63 c. 1 lett. G DPR 396/2000).

La dichiarazione espressa ha efficacia autonoma rispetto al comportamento delle parti.

In mancanza di annotazione, la riconciliazione non è opponibile ai terzi in buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell’immobile alienato, l’avvenuto ripristino del regime di comunione (cfr. Cass. civile 5 dicembre 2003 n. 18619, Cass. civ. 11428/1998), salvo la stipulazione di una convenzione matrimoniale debitamente annotata e trascritta.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:

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Pubblicato
Maggio 5, 2022
Cateogoria

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