Che cosa si intende per obblighi di assistenza familiare?
Si possono considerare due aspetti:
- Quelli connessi allo status di genitore:
Obbligo di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente la prole.
- Quelli connessi allo status di coniuge:
obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’ interesse della famiglia e alla coabitazione e dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
L’art.570 c.p. contempla tre diverse fattispecie:
- Allontanamento volontario,senza giusta causa dalla casa familiare o condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie con contestuale violazione dell’obbligo di assistenza, alludendo in senso ampio non solo all’ assistenza economica ma anche a quella morale, inerente per natura allo status di genitore o di coniuge.
- Malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell’altro coniuge.
- Mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a figli minori, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Si tratta del caso di più frequente applicazione.
Che cosa si intende per mezzi di sussistenza?
A chiarire la portata della nozione dei mezzi di sussistenza è intervenuta la Cass. Pen. 18572/2019, affermando che: “La nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” non si identifica con il concetto civilistico di “alimenti” previsto dagli artt. 433 c.c.e seguenti (in particolare dall’art. 438), atteso che, seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell’alimentando. Detti mezzi non sono riconducibili neanche al concetto di “mantenimento“ – che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio ai sensi degli artt. 155 e 156 c.c.e della L. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, -, in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell’avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell’obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto. I mezzi di sussistenza rilevanti ai fini della incriminazione si identificano invece in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l’abitazione, i canoni per forniture (luce, acqua, gas e riscaldamento), i medicinali, le spese per l’istruzione dei figli e di vestiario.”
Ne deriva pertanto la portata più ristretta rispetto al concetto di mantenimento, essendo i mezzi di sussistenza funzionali solo a garantire una vita dignitosa.
La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice determina l’applicazione l’art.12 sexies della L.898/1970 e non automaticamente il reato ex art. 570 c.p. laddove il genitore pur non pagando l’assegno garantisce ai figli i mezzi di sussistenza.
Quali sono i presupposti richiesti?
- Stato di bisogno del soggetto beneficiario
- Possibilità di adempiere da parte dell’obbligato, fornendo i mezzi di sussistenza. In particolare “per quel che concerne l’elemento soggettivo del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, esso è costituto dal dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo”. Corte d’Appello di Lecce, sent. 20 giugno 2016
Quali sono i soggetti attivi?
- I genitori
- Il coniuge
- Parte unione civile
Non vale ad escludere l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza:
- l’avere un diritto di credito verso il beneficiario, in particolare la Cass. Penale con sent. 9553/2020 ha sostenuto che: “ In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori.”
- Il fallimento del soggetto obbligato
- Lo stato di disoccupazione. Infatti La suprema Corte di Cassazione ha affermato con sent. 3952/2018 che: “Lo stato di precarietà economica non è sufficiente ad evitare la condanna in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli”. Quindi anche lo stato di disoccupazione non esonera il soggetto dall’obbligo di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza.
L’incapacità economica dell’obbligato quando rileva?
Sul punto la Corte d’Appello di Ancona, con sent. 05/10/2020, ha affermato che: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, che abbia idoneità giustificatrice, deve essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e di consistere in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti e deve essere da lui provata con rigore. Le difficoltà economiche in cui ipoteticamente versi l’obbligato, infatti, devono tradursi in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l’obbligazione.”
Quali sono i soggetti tutelati?
• Figli minori
La minore età del soggetto rappresenta di per sé una condizione soggettiva dello stato di bisogno. Pertanto come ha affermato il Tribunale di Genova, sent.12 marzo 2019: “Il reato di cui all’ art. 570 comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.”
La Cassazione Penale, con sent. 30 Gennaio 2020 ha statuito che: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.”
- Figli inabili al lavoro
La Cassazione penale con sent. 1342/2019 ha affermato che non si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p. nel caso in cui il genitore manchi di corrispondere i mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili al lavoro anche se studenti.
Cosa si intende per inabilità al lavoro?
- Ascendenti
- Coniuge anche separato, salvo il caso di addebito.
In quali conseguenze si incorre in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
La reclusione fino a 1 anno e la multa da 103 a 1032 €.
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Una risposta
Ciao sono italiano giuseppe quello che anno fatt9 tubazione del figli strappati così da polizia e assistenti sociali vorrei giustizia e i miei figli sopratutto dove sono chi c’è li a non mi dice niente nessuno in slovacchia tutto loro fann9 che bisness dei bambini tutto organizzato era stato burocrazia ma io vivo e non mi arrendo voglio mio figlio tolto e dare alla madre originale che noi siamo vivi e loro u genitori originali ciao