La tutela dei minori nei procedimenti di separazione costituisce uno dei pilastri fondamentali del moderno diritto di famiglia. L’evoluzione normativa italiana ha compiuto passi significativi verso il riconoscimento dell’importanza di mantenere relazioni equilibrate con entrambe le figure genitoriali. L’Affido condiviso rappresenta il culmine di questo percorso evolutivo, introducendo principi innovativi che pongono al centro l’interesse del minore. La complessità della materia richiede competenze specialistiche che solo uno studio legale Firenze con esperienza in ambito familiare può garantire. La consulenza di professionisti qualificati diventa fondamentale per navigare tra norme giuridiche e prassi giurisprudenziale, assicurando soluzioni che rispettino i diritti di tutti i soggetti coinvolti, particolarmente quelli dei figli.
Genitore collocatario: definizione, ruolo e responsabilità nella gestione quotidiana del minore
Nell’ambito delle separazioni e dei divorzi con figli minori, il genitore collocatario rappresenta quella figura genitoriale presso la quale i figli risiedono in maniera prevalente, pur nel contesto di un affido condiviso. Questa figura si distingue dal concetto di “genitore affidatario esclusivo”, poiché nel regime di affidamento condiviso entrambi i genitori mantengono pari responsabilità genitoriale sul figlio, ma per ragioni logistiche e organizzative, il minore deve avere una residenza abituale presso uno dei due.
La collocazione prevalente presso un genitore non implica una diminuzione dei diritti e doveri dell’altro, ma rappresenta una soluzione pratica per garantire al minore stabilità abitativa e continuità scolastica e sociale. Il Tribunale, nel determinare quale genitore debba assumere il ruolo di collocatario, valuta diversi fattori come
- le abitudini consolidate del minore
- la disponibilità di tempo di ciascun genitore
- la vicinanza alla scuola e alle attività extrascolastiche
- la rete sociale e familiare di supporto
Al genitore collocatario spetta la gestione delle questioni quotidiane relative al minore, come la preparazione dei pasti, l’accompagnamento a scuola, la supervisione dei compiti e delle attività extrascolastiche, e l’assistenza in caso di malattie non gravi. La Cassazione, con sentenza n. 18087/2016, ha precisato che tali attività rientrano negli “atti di ordinaria amministrazione” che non richiedono necessariamente la consultazione dell’altro genitore.
Tuttavia anche in regime di affido condiviso, il genitore collocatario ha l’obbligo di consultare l’altro genitore per le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, come stabilito dall’art. 337-ter c.c. La corresponsabilità genitoriale rimane infatti un principio cardine dell’ordinamento italiano.
Sul piano economico, al genitore non collocatario è generalmente imposto l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per contribuire alle spese ordinarie del figlio, mentre le spese straordinarie sono solitamente ripartite tra entrambi i genitori secondo percentuali stabilite dal giudice in base ai rispettivi redditi.
La giurisprudenza più recente tende a promuovere modelli di collocamento paritario o di tempi paritetici tra i genitori, superando così il concetto tradizionale di genitore collocatario, in un’ottica di piena attuazione del principio di bigenitorialità.
Affidamento condiviso figli: principi e normativa di riferimento
Il decreto legislativo del 28.12.2013 n.154 ha riscritto gli articolo da 337 bis c.c. a 337 octies c.c. dando una nuova visione di ciò che dovrebbe essere la responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui ci si trovi ad affrontare una separazione o un divorzio, consensuale o giudiziale, nonché nei casi in cui siano presenti figli nati fuori dal vincolo coniugale.
“Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi”, così recita l’art. 337 ter c.c. e tale disposizione rappresenta la ratio verso cui sono orientate le modifiche apportate al corpo del diritto, nei casi di separazione e divorzio, siano questi consensuali o giudiziali.
L’attuazione del principio della bigenitorialità è anche un passo che porta la nostra legislazione ad adeguarsi a quanto da tempo hanno stabilito gli ordinamenti europei. Un documento fondamentale in tal senso è la “Convenzione sui diritti del fanciullo” sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Affidamento congiunto o condiviso: differenze e applicazioni pratiche
La sentenza del Tribunale di Roma del 10.01.2013 precisa che, in tema di separazione o divorzio, l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Il diritto di visita rappresenta uno degli aspetti fondamentali per garantire la continuità del rapporto tra il minore e il genitore non collocatario.
In questo panorama normativo va inserito anche un recente provvedimento legislativo, il D.Lgs n. 154 del 28 dicembre 2013, che ha riformulato l’art. 316 c.c. introducendo il nuovo concetto di responsabilità genitoriale. Secondo una parte della dottrina questo nuovo intervento legislativo inciderà sull’istituto dell’affido condiviso, conferendo al giudice un maggior potere decisionale, circa la possibilità di prevedere l’affidamento esclusivo della prole a uno dei coniugi.
Affidamento condiviso congiunto: giurisprudenza e casi esemplificativi
La differenza tra separazione e divorzio non impedisce l’applicazione dei medesimi principi in materia di affidamento dei figli. La Cass. civ., sentenza n. 26587 del 17.12.2009 spiega come l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, applicabile nel caso di separazione e di divorzio, è derogabile soltanto ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore“, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori oppure abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita.
Cass. civ.n. 977/2017: “La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, il che si verifica nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”.
Tribunale di Modena sez. I, 12/06/2019, n. 931: “L’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.”
Cass. Civ. sez. I, 30/07/2018: “Posto che il giudice, in tema di affidamento dei figli minori nella separazione, come nella specie, o nel divorzio, deve attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, riguardo al quale i genitori, sia l’affidatario/collocatario che l’altro, sono titolari non di diritti, ma di un mero munus, ne segue che il principio di bigenitorialità non postula una paritaria determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso di essi, purché siano assicurate congrue modalità di incontro con i medesimi.”
Affido condiviso: eccezioni e limiti all’applicazione
Alla regola dell’affidamento condiviso, costituisce eccezione la previsione dell’affidamento esclusivo, cui può farsi ricorso solo quando l’affidamento congiunto risulti contrario all’interesse del minore, ossia solo in caso di inidoneità e inadeguatezza di uno dei genitori. Tale conclusione trova riscontro anche nella giurisprudenza dominante. La responsabilità genitoriale viene quindi riconosciuta ad entrambi i genitori, salvo casi eccezionali.
Tribunale di Rimini 12/06/2018 n. 2428: “Qualora non emergano elementi di incapacità o inadeguatezza genitoriale, deve essere disposto il regime dell’affidamento condiviso, la cui adozione è esclusa dal Legislatore nelle sole ipotesi in cui la condivisione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori determini un concreto e specifico pregiudizio per il minore; in assenza di elementi di incapacità genitoriale, deve prioritariamente disporsi l’affido condiviso anche quando uno dei due genitori risieda abitualmente all’estero.”
19 risposte
Salve,sono la signora bonanno,non sono sposata ma ho convissuto per 10 anni,ho una figlia di 15 anni,mia figlia è stata con me a Palermo per un anno,ma poi è voluta tornare a Caltanissetta,città da dove è nata,perché a Palermo non si trovava bene,dopo la sentenza del giudice che stabilisce i giorni che mi spettavano,il padre non me la fatta venire più,perché non vuole che mia figlia sta con il mio compagno,poi ha rinunciata l’aiuto da me ,io però ho comprato il cellulare ha mia figlia perché non me la faceva sentire,e le compro i vestiti,l’epaid per la scuola,le ricariche per il cellulare,e qualcosa per lei,adesso lui mi manda una lettera da parte del tribunale che vuole 500 euro per il mantenimento di mia figlia,io ho un cud che non supera 7 mila euro,poi è da anni che non passo una festa con mia figlia,è da anni che non mi passo una vacanza con mia figlia,poi mi tiene il cellulare spento e neanche la sento,non so cosa fa,dove và,cosa fa per le vacanze estive,cosa succederà secondo la legge?ha chi devo mantenere se neanche posso stare con mia figlia?
Buongiorno.
Per “lettera del tribunale” intende un ricorso?
Lei è obbligata a contribuire al mantenimento di sua figlia anche se sua figlia non la vuole vedere.
Visto che è stata chiamata in causa e che se la dovessero condannare a 500€ al mese (lei ne guadagna pochi di più) forse è il caso che corra da un avvocato.
Guardi il mio articolo sul patrocinio a spese dello stato.
Avv. Cirri
Buongiorno,nel caso di un affidamento esclusivo a me,madre di mia figlia,e ad un assegno mensile di 250 euro che mai arriva se non ogni qualche mese 100 euro,considerando inoltre che il “padre”viene a trovare la figlia di e no 3 volte l anno,cosa dovrei fare per richiedere quantomeno il mantenimento e le spese extra(mai.percepite in 8 anni?)
Buongiorno!
Direi perché sarebbe l’ora…!
Questi crediti si prescrivono in 5 anni peraltro…
Avv Cirri
Il giudice aveva messo sulla sentenza del divorzio che poteva vedere la figlia ma non è stato mai fatto perché lei e sua madre non vuole mio marito non vuole darci più mantenimento perché ci a Donato la casa si può voglio una risposta
Buongiorno,
non ho capito la domanda.
Dovrei vedere la sentenza.
Se non prevede che la donazione sostituisca il mantenimento allora lui rimane obbligato.
Comunque la domanda davvero non è chiara.
Avv Cirri
buongiorno avvocato, sono carla, mamma di due bimbi di 3 anni e 18 mesi, da quando son nati i bimbi non ho potuto piu lavorare, la casa è proprietà del padre, cosi sia disoccupata il collocamento prevalente va alla madre? in che casi lo darebbero al padre?
Buonasera.
Per risponderle ci vorrebbero 10 pagine.
Ha bisogno di un avvocato….
A presto.
Avv cirri
salve. sulla sentenza del tribunale io devo dare un assegno di mantenimento di 600 euro per i miei due figli che dovrebbero stare con la mia ex mogli circa 25 gg al mese. il fatto e’ che con lei non stanno mai perche’ lei lavora o e’ sempre in viaggio di piacere quando non lavora. cosi’ devo tutti i giorni io provvedere a miei spese per il mantenimento dei bambini. cosa posso fare per non versare i soldi che tanto li usa lei per i suoi comodi e non per i bambini?
Buonasera.
Fare un ricorso ex Art 710!
Ci sono tutti i requisiti.
Avv. Cirri
Buongiorno! Se in una separazione consensuale la moglie non vuole l’assegno di mantenimento per sè ma solo per i bambini minori.
1. Il giudice accetta anche se lei non ha reddito?
2. In un secondo tempo lei può cambiare idea e chiederlo anche se e sempre senza reddito?
Grazie!!
Buongiorno
1) se si dichiara autosufficiente il giudice potrebbe accertarlo
2) se non variano gli equilibri economici non può
Grazie!
Buongiorno avvocato
Volevo sapere se il genitore non collocatario deve tenere per forza con sé i figli nei wee end anche se vive in un altra regione
Buongiorno,
certamente, almeno che tra i genitori non intercorrano accordi diversi.
Saluto
Avv. Cirri
Buongiorno avvocato.
Io sono separato consensualmente dalla mia ex moglie e le passo il mantenimento di mio figlio di 7anni. A Marzo dell’anno scorso mio figlio veniva tranquillamente a casa mia a giocare e dormire. Dopo il lockdown mio figlio non vuole più venire da me(mai successo nulla di grave né nei suoi confronti né i quelli della madre). Premetto che siamo andati d’accordo e posso vederlo quando voglio e tenerlo due weekend al mese. Purtroppo temo che dietro questo suo rifiuto ci sia una manipolazione di sua madre e sua nonna Anzi ne sono certo. Visto che non mi è mai stata perdonata la separazione. Io posso impuntarmi e portare mio figlio a casa mia Comunque anche se entrambi non vogliono?
Buongiorno Marco,
certo, ritengo che la turnazione debba essere seguita.
Nel caso in cui abbia dubbi circa il corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, deve procedere presentando ricorso al Tribunale. Questo valuterà le capacità genitoriali di entrambi tramite apposita Consulenza tecnica d’ufficio.
Saluti
Avv. Cirri
Buongiorno, ho una separazione consensuale che prevede un assegno di mantenimento per le mie due figlie di 860 euro e l’accordo prevede anche 2 gg a settimana con il padre 2 we al mese oltre a circa 3 settimane per le vacanze estive ..questo accordo non è mai stato rispettato e si è stabilizzato nei 7 anni con 2 massimo 3 cene al mese .
Ora chiedo se è possibile addebitare al mio ex coniuge le spese che ho dovuto affrontare in misura superiore a quanto stabilito per provvedere al fabbisogno delle figlie per il suo mancato rispetto di occuparsi di loro.
Posso includere nelle spese straordinarie al 50% le spese del parrucchiere(100 euro) o dell’estetista essendo 2 ragazze da qualche anno ne stanno facendo sempre più uso e posso addebitare i regali ai loro amici che comunque sono molto ricorrenti e dispendiosi?
Grazie
Buongiorno,
no. Le spese straordinarie devono individuarsi sulla base del Protocollo d’intesa adottato dal Tribunale o sulla base delle tabelle del CNF.
Saluti
Avv. Lorenzo Cirri