Che cosa si intende per patto prematrimoniale?
È un accordo tra due soggetti prossimi al matrimonio volto a regolamentare la situazione patrimoniale e non solo, nell’eventualità di una futura e irreparabile crisi coniugale (separazione o divorzio).
In concreto significa accordarsi preliminarmente su aspetti come l’entità dell’assegno di mantenimento o l’assegnazione della casa coniugale o la divisione dei beni.
Si tratta di uno strumento molto diffuso all’estero soprattutto al fine di ottenere un risarcimento del danno nel caso di tradimento da parte del coniuge.
Sono validi in Italia?
No, la natura non contrattuale del matrimonio impedisce anche che i coniugi possano pattuire ex ante i rispettivi obblighi in caso di cessazione dello stesso.
Il nostro ordinamento sancisce espressamente la nullità degli accordi prematrimoniali, sulla base della considerazione dell’indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio (art.160).
È rimessa alle parti solo la scelta in merito al regime patrimoniale da adottare in costanza di matrimonio, separazione dei beni o comunione legale.
La mancanza di validità dell’accordo patrimoniale non impedisce che lo stesso possa essere preso in considerazione dal giudice dal punto di vista probatorio potendo essere funzionale a dimostrare per esempio quale sia stato l’apporto economico dato dai coniugi.
La nullità di tali accordi è stata ribadita più volte anche dalla giurisprudenza, in particolare con la sent.2224/2017 la suprema corte ha affermato la nullità degli accordi prematrimoniali per illiceità della causa sulla base della motivazione dell’indisponibilità dei diritti matrimoniali.
Dopo qualche cenno di apertura come con la sentenza 23713/2012, con la quale la Cassazione ha affermato che l’accordo stipulato prima del matrimonio tra i futuri coniugi, in base al quale la moglie si impegna a cedere al marito un immobile di sua proprietà, come forma di indennizzo a fronte delle spese per la ristrutturazione della casa coniugale sempre di proprietà della stessa, non configura un’ipotesi di accordo prematrimoniale nullo per illiceità della causa né si configura una violazione dell’art.160 cc, ma siamo in presenza di un contratto atipico ex art.1322 c.c. e ciò in virtù del fatto che il “fallimento del matrimonio non rappresenta la causa genetica dell’accordo ma è degradato a mero evento condizionale”, la Cassazione è tornata a ribadire con ordinanza 11012/2021 la nullità dei patti prematrimoniali.
Nonostante anche in Italia si siano susseguite varie proposte di legge
Come la L.2669/2014 formulata dai deputati Morani e D’Alessandro, nessun tentativo è andato in porto.
Quali potrebbero essere i vantaggi degli accordi prematrimoniali?
Allo stato attuale in cui separazioni e divorzi sono all’ordine del giorno potrebbe rappresentare uno strumento utile volto ad evitare inutile dispendio di denaro, tempo e a ridurre la conflittualità, soprattutto nelle situazioni in cui sono coinvolti minori. È ovvio infatti che addivenire ad un accordo soddisfacente per entrambi quando il rapporto risulta già in crisi è molto più difficile.
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