Marzo 21, 2013

TFR e divorzio: cosa spetta al coniuge?

Marzo 21, 2013

TFR e divorzio: cosa spetta al coniuge?

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Al coniuge divorziato cosa spetta del TFR dell’altro coniuge?

Il trattamento di fine rapporto o TFR, rappresenta una retribuzione differita spettante al lavoratore.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere tale trattamento. Esso corrisponde ad un credito che matura per ogni anno di lavoro e che diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto stesso.

La legge 74/87 ha introdotto l’art. 12-bis alla legge 898/70, il quale prevede, al ricorrere di alcuni presupposti, il diritto del coniuge divorziato di ottenere una quota del TFR dell’altro coniuge.

I presupposti in presenza dei quali tale diritto si realizza sono:

  • che vi sia una sentenza di divorzio passata in giudicato;
  • che tale sentenza preveda effettivamente un assegno divorzile in favore del coniuge che richiede la quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge;
  • che il coniuge non si sia nuovamente sposato (condizione che fa venire meno anche il diritto di percepire l’assegno di divorzio).

Al ricorrere cumulativo dei suesposti presupposti, il coniuge avrà diritto di ottenere il 40% del TFR dell’ex coniuge. Il diritto in questione sorge e diviene esigibile solo dal momento in cui il coniuge che lo ha con gli anni maturato, lo percepisce.

A riguardo è importante notare come molte pronunce giurisprudenziali abbiano escluso la sussistenza di tale diritto nel caso in cui il mantenimento da parte del coniuge sia il frutto di un accordo tra le parti e non di un provvedimento del giudice (si veda a titolo di esempio Cass. Civ., 01.08.2008, n. 21002).

Da questo si deduce che in caso di coniugi separati e non divorziati, la disposizione in esame non troverà attuazione.

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Pubblicato
Marzo 21, 2013

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