L’obbligo di solidarietà contributiva
La legge stabilisce che ciascuno dei coniugi è tenuto, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia, l’art. 143 c.c. sancisce “l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Il dovere di contribuzione non è altro che l’estrinsecazione sul piano economico del principio di solidarietà ed uguaglianza tra coniugi.
Esso costituisce il regime patrimoniale della famiglia ed è pertanto inderogabile. A differenza dei regimi patrimoniali secondari che hanno ad oggetto la titolarità del patrimonio, l’obbligo di contribuire è diretto a soddisfare le comuni e reciproche esigenze dei coniugi, garantendo loro un unitario tenore di vita.
La ripetizione delle spese sostenute per la casa familiare di proprietà di un solo coniuge.
È circostanza ricorrente nella prassi che ad essere adibita a casa familiare, ossia a luogo abituale di svolgimento della convivenza del nucleo familiare, sia un’abitazione di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi e che l’altro, in costanza di matrimonio, avvalendosi del proprio patrimonio personale, effettui innumerevoli spese di riparazioni e migliorie.
La giurisprudenza maggioritaria è sempre stata tendenzialmente concorde nel ritenere che costituisca adempimento del dovere di contribuzione l’aver speso del denaro proprio al fine di apportare delle migliorie alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, affermando pertanto la non rimborsabilità degli importi versati quando “ le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi l’esborso di rilevi sostenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.” (cfr. Cass. civile sentenza n. 10942/2015).
In tal senso si sono orientate diverse ulteriori pronunce:
“In tema di regime patrimoniale fra coniugi, l’obbligo di reciproca assistenza non costituisce una pretesa soggettiva qualificabile come posizione creditoria, quindi non sono rimborsabili le spese fatte da un coniuge in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., intesa come espressione di partecipazione alle esigenze di tutto il nucleo familiare, come, nel caso di specie, le spese sostenute per l’acquisto di una casa familiare e di una casa vacanze intestata al figlio” Tribunale di Napoli sez. II, 01.02.2017 n. 1291
Ed ancora, “Il diritto del coniuge non proprietario di ottenere un’indennità ai sensi dell’art. 1150 c.c. per le migliorie apportate all’abitazione familiare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, può essere escluso laddove tali spese siano state eseguite per il soddisfacimento di bisogni familiari” Cassazione civile sentenza n. 10942/2015
Ed infine, “in mancanza di prova contraria, l’utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’altro, può pertanto configurare adempimento di tale dovere contributivo adempiuto, dall’uno, mettendo l’immobile a disposizione del nucleo familiare e, dall’altro, impiegando i suoi cespiti personali al fine di rendere l’abitazione confacente alle esigenze della vita quotidiana – che appartenendo al novero delle obbligazioni naturali di cui all’art. 2034 c.c. fa si che la somma investita non possa essere ripetuta” Tribunale di Pavia sentenza n. 1344/2019.
Migliorie significative e incremento del valore patrimoniale dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge. Quale tutela per il coniuge che ha sostenuto la spesa.
L’assenza di una chiara indicazione da parte della legge circa l’esatta qualificazione del coniuge non proprietario come possessore o come detentore qualificato della casa familiare, non ha condotto ad una soluzione unanimemente condivisa, determinando lo sviluppo di diversi orientamenti giurisprudenziali.
Optare per una qualificazione piuttosto che per un’altra si ripercuote nella tipologia delle azioni esperibili.
Se andiamo a considerare il coniuge non proprietario come possessore della casa familiare potrà trovare applicazione l’art. 1150 c.c. in base al quale al possessore spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie ed un’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa, purchè sussistano al momento della restaurazione.
La Corte di Cassazione sul punto con la sentenza n. 20207/2017 afferma che: “Al coniuge non proprietario quale compossessore – che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese a migliorie od ampliamenti dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, deve riconoscersi il diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplati dall’art. 1150 c.c. per il possesso di buona fede”.
Ed ancora, la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22730 ha stabilito:
“e’ detenzione qualificata e non compossesso quello configurabile in capo al coniuge separato che occupa l’abitazione familiare concessa in comodato d’uso e di proprietà di un soggetto terzo. Le spese per migliorie e ristrutturazioni sostenute dall’altro coniuge non risultano ripetibili ai sensi dell’ articolo 1150 c.c., se non nei confronti del proprietario dell’immobile”
Non mancano, tuttavia, anche pronunce che escludono la possibilità di intraprendere un’azione ex art. 1150 c.c. sulla base della considerazione che non vi sarebbe una situazione di compossesso tra il coniuge proprietario e il coniuge non proprietario, al quale dovrebbe piuttosto riconoscersi la qualifica di detentore.
“Data la configurabilità di un rapporto di natura obbligatoria atipico al godimento dell’abitazione, destinata a residenza familiare, in capo al coniuge non proprietario, deve escludersi la tutela tipica del possessore – specie per quanto concerne il diritto al rimborso dei miglioramenti – in quanto la natura relativa del diritto è compatibile solo con il riconoscimento di una situazione di mera detenzione e non anche di possesso: essendo il possesso configurabile solo quando siano esercitati i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale, e non anche nella diversa ipotesi in cui la condotta posta in essere da un soggetto in relazione ad una determinata res, presupponga il riconoscimento del diritto altrui” cfr. Tribunale di Brindisi 26.05.2014.
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