Aprile 9, 2015

Il diritto dei minori alla bigenitorialità

Aprile 9, 2015

Il diritto dei minori alla bigenitorialità

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Indice

Anche in caso di seperazione dei genitori, i minori hanno diritto alla bigenitorialità.

Cosa si intende con bigenitorialità?

Con bigenitorialità si intende quel principio etico in base al quale un bambino ha un legittimo diritto ad avere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi siano separati o divorziati, purché non esistano impedimenti tali da giustificare l’allontanamento di uno dei genitori dal proprio figlio. Tale diritto, trae fondamento dalla constatazione che essere genitori è un impegno che si assume nei confronti dei figli, che non deve essere in alcun modo influenzato da una loro eventuale separazione.

Quali ripercussioni ha la separazione sui figli?

È ormai un dato di fatto, che la separazione dei genitori produce conseguenze sullo stato fisico e psicologico dei figliquando non viene garantito il loro diritto alla bigenitorialità. Dal punto di vista fisico sono note le influenze sugli equilibri ormonali, sull’integrità cromosomica, sulla possibilità di avere da adulti attacchi di panico, nonché sui livelli di Proteina C-Reattiva e su altri parametri biomurali. Dal punto di vista psicologico sono documentati effetti sulla piccola criminalità, sui rendimenti scolastici, sul tabagismo e sulle gravidanze indesiderate. Studi compiuti da varie Università straniere dimostrano infatti che i bambini che spendono tempi sostanzialmente eguali presso i due genitori, registrano livelli di soddisfazione di vita molto più alti rispetto ad ogni altra sistemazione separata.

Come si comportano i Paesi europei in materia di tutela dell’interesse del minore?

Dalle ricerche svolte in materia, è emerso che sussistono concezioni diverse da Paese a Paese, pur esistendo una generale inadeguatezza alla tutela del minore alla bigenitorialità. Sulla base di una panoramica offertaci da Colibrì-Italia, è possibile mettere a fuoco le differenze dei vari Paesi europei in tema di ripartizione media dei rapporti di:

– coabitazione e cura tra i due genitori (Tab.1);

– custodia paritetica (Tab.2);

– affido materialmente condiviso o psycal joint custody in cui, il minore, resta dal 30 fino al 50% del tempo totale col “secondo genitore”.

Tab.1 – Stima media del tempo teoricamente previsto per il “secondo genitore” (Fonte Colibrì-Italia).

Tab. 2 – Tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità di fronte al divorzio dei genitori secondo la stima della custodia parietetica (Fonte Colibrì-Italia).

Tab. 3 – Tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità (co-parenting) di fronte al divorzio dei genitori nei differenti Paesi Europei secondo la stima della physical joint custotdy o affidamento materialmente condiviso (Fonte Colibrì-Italia).

Quel che si trae dalle tabelle soprastanti è che il panorama europeo è indubbiamente triste e, la situazione italiana, è una tra le più drammatiche. In Italia infatti, pur esistendo una legge che riconosce il diritto del minore alla bigenitorialità, dopo la separazione, nella maggior parte dei casi vengono persi i contatti con uno dei genitori, più di frequente con il padre. Dalle statistiche risulta infatti che i bambini trascorrono l’83% del tempo con il primo genitore e solo il 17% con il secondo, e l’affidamento paritetico riguarda esclusivamente il 2% dei figli.

Quali sono le ragioni di questa carenza di tutela del diritto del minore alla bigenitorialità? Come intervenire?

Sono due gli ordini di motivazioni a cui ricondurre la generale carenza di tutela del diritto del minore alla bigenitorialità.

  • La tematica della bigenitorialità è sempre stata affrontata da un punto di vista esclusivamente giuridico, ed è estremamente restrittivo relegare la sua trattazione al solo Diritto di famiglia. Sono molti gli aspetti che devono essere considerati e, in primis, quelli di natura sociale e biomedica. È quindi opportuna una rinnovazione del linguaggio e dei modi di trattazione della materia, che dovrebbe essere letta, anche in chiave scientifica.
  • L’Unione europea riconosce una totale autonomia agli Stati membri nella gestione del Diritto di famiglia con la conseguenza che si sono generati molti localismi. È per questo motivo, che si pone come necessario un intervento delle istituzioni europee diretto, sia a rafforzare la tutela del minore, sia ad omogeneizzare le tendenze degli stati dell’Unione.

Di seguito riportiamo anche dei dati relativi all’ affido dei minori in Italia nel periodo ricompreso tra il 2008- 2015:

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:

Abbandono del tetto coniugale

Mediazione familiare

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli (separazioni e divorzi)

Separarsi evitando la guerra

TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI CON I GENITORI IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Il trasferimento del genitore separato o divorziato con figli minori

Figli di genitori separati: chi decide lo sport da praticare

Valenza probatoria sms ed e-mail nel diritto di famiglia

Il diritto di visita dei genitori dei figli separati

La responsabilità genitoriale

Il diritto agli alimenti

Come e quando cominciano i pernotti presso il padre?

La pensione di reversibilità

6 risposte

  1. Il mio ex compagno denunciato da me e dalle mie figlie quasi 14 enni di molestia sessuale sulle minori dopo 2 CTU nonostante gli abbiano dato incontri protetti con le minori ma le minori da quasi due anni non vogliono avere giustamente contatti con l’uomo (risultato 2 CTU anche portatore di disagi psichici, comportamenti a rischio, problemi di dipendenza con la libido e l’aggressività, aggressività che può essere agita ed aguzza, traumi infantili, negazione figure genitoriali..etc. etc) chiedono che io debba favorire i rapporti con questo padre ed addirittura parlano di bigenitorialità quando io ho chiesto ovviamente affidamento esclusivo. L’ultima udienza ci sarà il 27 marzo per decidere presso il tribunale di Nola (NA). Trovo tutto questo assurdo e pericoloso per le mie figlie e per me stessa. ho ricevuto numerose minacce che ho denunciato, ed ho addirittura scoperto che il mio ex convivente (non siamo coniugi) ha stipulato a mia insaputa con firma falsa UNA POLIZZA MORTE a mio nome.
    Ora mi chiedo possibile che quest’uomo disturbato deviante e pericoloso debba avere nonostante gli incontri protetti la bigenitorialità ??????????? sono sconvolta

    1. Buongiorno
      Raramente incorro situazioni così gravi.
      Sono addolorato per voi.
      Davvero.
      Se però ha un avvocato mi è vietato darle anche solo un parere!
      Confido che alla prossima udienza possa avere giustizia!!!
      Un caro saluto.

  2. Più volte leggo nelle sue risposte “se non vi è pregiudizio per i figli”.. Anche nelle frequentazioni con i nuovi coniugi dei genitori. Ma in cosa consiste questo pregiudizio? Come viene documentato? Può bastare il semplice “non voglio vedere la nuova moglie di papà” per allontanare la moglie del padre quando questi deve vedere una figlia vuota da precedente relazione?

    1. Buongiorno
      Si. Riporto il concetto della giurisprudenza.
      Il pregiudizio va valutato caso per caso.
      E deve essere evidente.
      Non basta una frase!
      Cordialità.
      Ah. Cirri

  3. un genitore separato con bigenitorialità può trscorrere il weekend con i propri figli ed altre famiglie con ragazzi, fuori della sede di residenza della stessa regione nell’interesse dei minori?

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Pubblicato
Aprile 9, 2015

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