Art.24 comma 3 Cost.: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”
Il principale istituto che l’ordinamento predispone in ausilio di coloro che non
avrebbero le risorse economiche per sopperire alle spese processuali è il patrocino a spese dello Stato.
Il gratuito patrocinio può essere richiesto per processi penali, tributari, amministrativi e civili.
Al patrocinio gratuito possono accedere solo i cittadini italiani?
No, la legge afferma che lo stesso diritto è assicurato agli stranieri regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, quindi fondamentalmente quelli dotati di permesso di soggiorno valido e agli apolidi, purché abbiano la residenza in Italia.
Si ha in questo modo un’equiparazione con il cittadino italiano, valendo anche per lo straniero e l’apolide il limite reddituale annuo che non deve superare la soglia degli 12.838,01€ (limite aggiornato con decreto del ministero della giustizia del 10 maggio 2023, stabilito con cadenza biennale). In detta somma rientrano oltre all’assegno unico ed universale percepito per i figli, tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione: APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità. Viceversa, sono escluse l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, destinate alla sola funzione assistenziale. Rientra nella soglia di reddito anche l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge, ad
esclusione dell’assegno a favore dei figli che, appunto, è destinato unicamente alla cura della prole.
È opportuno inoltre ricordare che eventuali variazioni di reddito dovranno essere prontamente comunicate.
Ci sono delle differenze nella documentazione reddituale da allegare alla domanda di accesso al patrocinio gratuito?
Qualche differenza può esserci a livello pratico stante spesso le maggiori difficoltà in cui lo straniero, in particolare extracomunitario, può incorrere nel fornire la documentazione reddituale da allegare all’ istanza per poter accedere all’istituto.
Infatti, per quanto riguarda i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 115/2002: “il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”.
“In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’art.79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ciò oltre ad essere affermato dall’art. 94 comma 2 del D.P.R. 115/2002 trova conferma anche nella giurisprudenza, infatti la corte di Cassazione con sent. 8617/2018 ha affermato che laddove la mancata allegazione non sia riconducibile alla negligenza dell’istante ma all’autorità consolare, basta l’autocertificazione dei redditi.
A tale conclusione era già pervenuta la Cassazione penale con sent. 53557/2017: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’imputato straniero non appartenente all’Unione Europea, ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente alla istanza, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in conseguenza di un’allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, non è tenuto ad una ulteriore produzione documentale.”
Giova tuttavia ricordare che nel caso in cui siano fornite documentazioni incomplete o mendaci si incorre nella pena della reclusione da 1 a 5 anni e nella multa da 309,87€ a 1.549,37€. In caso di condanna oltre alla revoca il soggetto sarà tenuto a restituire allo Stato le somme di cui ha illegittimamente beneficiato.
Per una completa trattazione della procedura da seguire per l’accesso al patrocinio a spese dello stato nei giudizi civili si rimanda al seguente ARTICOLO.
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