Novembre 7, 2016

Le unioni civili

Novembre 7, 2016

Le unioni civili

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TUTTE LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE CIRINNA’

Cosa sono le unioni civili?

Le unioni civili sono formazioni sociali tra due persone maggiorenni e dello stesso sesso, legate affettivamente ed economicamente che, pertanto, sono impossibilitate a contrarre matrimonio.

Per dar vita all’unione civile è sufficiente una dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, a cui farà seguito la registrazione nell’archivio di stato civile. A differenza del matrimonio, per le unioni civili non è richiesta la pubblicazione, pertanto, nessuno potrà opporsi.

Da tali unioni discendono degli obblighi, quali la coabitazione e l’assistenza morale e materiale reciproca ma non l’obbligo di fedeltà che, invece, è richiesto nel matrimonio. Inoltre, ambedue le parti dovranno contribuire alle necessità reciproche, commisurate alle proprie capacità di lavoro, che possa essere professionale o casalingo.

La documentazione che attesta la costituzione dell’unione deve contenere:

a) i dati anagrafici delle parti;

b) indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);

c) residenza;

d) identità e residenza dei due testimoni.

Che differenze ci sono con il matrimonio?

Il matrimonio, oltre ad essere un’unione solo ed esclusivamente tra due persone di sesso opposto, è anche un legame di tipo materiale e spirituale tra i coniugi da cui discendono specifici obblighi previsti dal codice civile.

La legge n. 76/2016, detta legge Cirinnà, non fa in alcun modo menzione riguardo l’obbligo di fedeltà e circa quello di collaborazione. Invero gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.

Come per il matrimonio, anche nell’unioni civili le coppie saranno automaticamente soggette al regime di comunione di beni a meno che non decidano per la separazione dei beni.

Inoltre, mentre nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, nelle unioni civili la coppia può scegliere il cognome di famiglia, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile oppure mantenere ognuno il proprio.

Infine, in caso di scioglimento dell’unione basterà farne richiesta all’ufficiale di Stato Civile attraverso una dichiarazione e dopo soli 3 mesi sarà possibile procedere con il divorzio. Tale procedura potrà essere attivata attraverso un accordo sottoscritto dalle parti, per via giudiziale o tramite negoziazione assistita. Se uno dei due partner versa in una situazione economica disagiata, potrebbe vedersi riconoscere gli alimenti.

Sullo scioglimento dell’ unione civile e la determinazione dell’ assegno divorzile si è pronunciato il Tribunale di Pordenone con sentenza 13/03/2019, la quale afferma che: “ a seguito dello scioglimento dell’unione civile, devono applicarsi all’assegno le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile, al fine di valutare lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti devono tenersi in considerazione anche le scelte assunte dalle stesse in fase di convivenza “di fatto” prima della celebrazione dell’unione civile.”

Inoltre, in caso di cambio sesso da parte di uno dei due partner questo comporterà lo scioglimento dell’unione civile.”

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina come automatica conseguenza, in assenza della dichiarazione congiunta delle parti di volere costituire una unione civile, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente relativa annotazione sull’atto di matrimonio.” Tribunale Milano sez.IX, n. 10622/2017

Quando non è possibile dare vita all’unione civile?

La nuova legge prevede anche una serie di cause c.d. impeditive alla costituzione dell’unione civile, che qualora presenti renderebbero nulla l’unione stessa. Nello specifico, questo può accadere se:

a) uno dei due partner è già unito in matrimonio oppure ha già costituito un’unione civile con altra persona.

b) una delle parti è incapace.

c) le parti sono legate da un vincolo di parentela

d) uno dei due partner è stato condannato definitivamente per omicidio consumato, o tentato, nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Quali ulteriori regimi giuridici conseguono alle unioni civili?

La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili per le persone dello stesso sesso:

a) ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti; b) la disciplina inerente l’amministrazione di sostegno;

c) la disciplina relativa all’inabilitazione e interdizione;

d) la disciplina relativa all’annullamento del contratto a seguito di violenza;

e) in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di un’unione civile, la corresponsione all’altra parte sia dell’indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto.

Cosa accade in caso di morte?

La legge Cirinnà ha esteso all’unioni civili la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia ed in particolare le disposizioni riguardanti la successione legittima, legittimataria, dell’indegnità, alla collazione e del patto di famiglia.

E per quanto riguarda la “step-child adoption”?

In tema di adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali rimandiamo all’articolo dedicato interamente all’argomento.

  MATRIMONIO UNIONE CIVILE
Obbligo di fedeltàSI NO
Obbligo di assistenza reciproca SI SI
Obbligo di contribuire ai bisogni familiari SI SI
Comunione dei beni SI SI
Separazione dei beni convenzione patrimoniale Convenzione patrimoniale
Stepchild adoptionSISolo in casi particolari
Alimenti SISI
Mantenimento SI SI
Scioglimento del rapporto Separazione e divorzio Dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile e divorzio
EreditàSISI
Diritto di vivere nella casa familiare di proprietà del defuntoSISI
Detrazioni per

partner a carico

SISI
Detrazioni per le spese mediche per il partnerSISI

Congedo matrimoniale SI SI
Diritto a ricevere il Tfr in caso di morte del partner SISI
Pensione di reversibilitàSI SI
Permesso di 3 giorni al mese per assistere il partner disabileSISI
Permessi per lutto e gravi motivi familiariSISI

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Pubblicato
Novembre 7, 2016

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