Nel panorama giuridico italiano, le questioni economiche rappresentano uno degli aspetti più complessi nelle cause di separazione con figli. La tutela del minore costituisce il principio cardine che orienta sia la normativa sia la giurisprudenza in materia. Il mantenimento figlio è regolato da un articolato sistema normativo che ha subito significative evoluzioni negli ultimi decenni, adattandosi ai mutamenti sociali e familiari della società contemporanea.
La consulenza specializzata di uno studio legale Firenze competente in diritto di famiglia risulta fondamentale per navigare la complessità degli aspetti economici, contribuendo a proteggere tanto i diritti del minore quanto la serenità genitoriale nel percorso post-separazione.
Mantenimento figlio: diritti e tutele dopo la separazione
La separazione dei genitori comporta la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei minori coinvolti. Il mantenimento figlio rappresenta un obbligo giuridico che persiste indipendentemente dalla cessazione del vincolo matrimoniale. La normativa vigente stabilisce che i figli mantengano il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi. L’obbligo di mantenimento non si limita alla semplice dimensione alimentare, ma si estende a tutte le esigenze di crescita in ambito scolastico, sportivo, sanitario e sociale. Queste necessità sono soddisfatte attraverso contributi diretti o mediante l’ assegno di mantenimento periodico, stabilito dal giudice quando i genitori non raggiungono un accordo autonomo.
La legislazione attuale promuove la bigenitorialità anche dopo la separazione, garantendo che il cambiamento dello stato coniugale non pregiudichi il benessere psicofisico dei figli. Gli obblighi genitoriali persistono in forma congiunta e condivisa, salvo casi eccezionali in cui uno dei genitori risulti inidoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale. Il sistema giuridico predispone inoltre strumenti di tutela per garantire l’adempimento degli obblighi di mantenimento, che rappresentano un diritto irrinunciabile del minore.
Cosa accade in caso di disaccordo tra i coniugi e come vengono quantificate le spese di mantenimento dei figli?
In mancanza di accordo, il giudice stabilisce, ai sensi dell’art. 155 comma 4 del codice civile, che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Per ristabilire un certo equilibrio, può ordinare che il coniuge con maggiori capacità reddituali corrisponda all’altro un assegno periodico (assegno di mantenimento). L’entità di tale assegno viene calcolata tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, del periodo di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, delle esigenze del figlio e del tenore di vita che aveva quando conviveva con entrambi.
Quali sono le spese ordinarie?
Le spese di mantenimento dei figli ordinarie sono quelle che rientrano nell’ambito del mantenimento, ossia quelle riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie. Vi rientrano, ad esempio, tutte le spese relative al cibo, al vestiario, alle spese mediche ordinarie. Fanno parte delle spese ordinarie quelle riguardanti l’acquisto di materiale di cancelleria scolastico e dello zaino, la mensa scolastica, le spese sostenute per un viaggio giornaliero di istruzione organizzato dall’istituto scolastico. In aggiunta, sono ordinarie tutte le spese che attengono all’igiene personale del figlio, al trasporto urbano e all’organizzazione domestica.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno non cambia.
Spese straordinarie separazione: definizione e casistiche frequenti
Nel contesto della separazione coniugale, le spese straordinarie separazione rappresentano una categoria distinta dagli oneri ordinari di mantenimento. Queste spese derivano da eventi eccezionali o necessità non prevedibili nella vita quotidiana del minore.
Le spese straordinarie figli comprendono tipicamente interventi sanitari non coperti dal servizio nazionale, come cure odontoiatriche, terapie specialistiche e interventi chirurgici non mutuabili. La giurisprudenza include in questa categoria anche le spese per attività extrascolastiche qualificate, corsi di lingua all’estero e viaggi di istruzione che esulano dalla normale programmazione didattica.
L’ordinamento non fornisce un elenco tassativo delle spese straordinarie, lasciando ai tribunali il compito di valutare caso per caso la natura della spesa. Tra gli esempi consolidati figurano il trasporto scolastico dedicato, le lezioni private per recupero scolastico, l’apparecchio ortodontico e i trattamenti riabilitativi post-trauma.
Risulta fondamentale la distinzione tra queste spese e quelle ordinarie, poiché le prime richiedono generalmente una preventiva consultazione tra i genitori e una ripartizione percentuale specifica, diversa dal contributo mensile standard. La corretta catalogazione delle spese influisce significativamente sulla gestione economica post-separazione, evitando controversie che potrebbero richiedere l’intervento giudiziale.
Spese extra mantenimento: ripartizione e gestione tra i genitori separati
La gestione delle spese extra mantenimento costituisce quindi un aspetto cruciale nell’amministrazione economica post-separazione. L’ordinamento giuridico stabilisce che tali oneri eccezionali gravino su entrambi i genitori, indipendentemente dall’affidamento dei minori.
La ripartizione standard prevede una suddivisione paritetica al 50%, sebbene questa percentuale possa variare in base alla capacità reddituale di ciascun genitore. I figli di genitori separati hanno diritto alla continuità del tenore di vita precedente alla separazione, principio che si riflette anche nella gestione delle spese straordinarie.
La normativa vigente consente ai coniugi di raggiungere un accordo preventivo sulla ripartizione di tali spese, formalizzandolo nel verbale di separazione o nell’omologa giudiziale. In mancanza di accordo, interviene il giudice stabilendo le quote in base ai parametri reddituali documentati.
È prassi consolidata che il genitore non collocatario contribuisca per almeno il 50%, quota che può aumentare proporzionalmente alla sua capacità economica. Per garantire trasparenza e prevenire controversie, è consigliabile implementare un sistema di comunicazione efficace tra i genitori, con documentazione delle spese attraverso fatture e ricevute fiscali. Alcuni tribunali richiedono la preventiva condivisione delle decisioni di spesa, salvo casi di urgenza documentata, per evitare contestazioni successive sull’effettiva necessità dell’esborso.
Cosa accade se il genitore non affidatario non paga le spese di mantenimento?
Se il genitore obbligato non paga, incorre nel reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” sancito dall’art. 570 del codice penale: in questo caso, può essere perseguito penalmente ed obbligato anche al risarcimento del danno patito dal figlio. Se però il genitore obbligato non smette di pagare in toto l’assegno ma solo lo riduce, non commette reato: in tal caso, il genitore affidatario che abbia pagato al suo posto potrà rivalersi contro di lui per ottenere il rimborso delle spese, chiedendo eventualmente anche l’esecuzione forzata sui suoi beni. Per ulteriori dettagli su questo aspetto puoi visitare il seguente LINK.
Si può parlare di mantenimento anche a favore dei figli maggiorenni?
In generale, l’obbligo di mantenimento del genitore non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, poiché occorre che il genitore dimostri che questo ha raggiunto piena indipendenza economica. È prevista, infatti, la possibilità che il giudice, in sede di separazione, stabilisca che venga riconosciuto un assegno periodico di mantenimento a favore di figli maggiorenni che non siano autosufficienti. Per ulteriori dettagli su questo aspetto puoi visitare il seguente articolo LINK.
Spese straordinarie figli patente di guida: chi paga e in che misura
Nel quadro delle obbligazioni economiche derivanti dalla separazione coniugale, le Spese straordinarie figli patente di guida rappresentano un caso particolare che merita un’analisi specifica. La giurisprudenza prevalente classifica queste spese come straordinarie, in quanto non rientrano nelle necessità quotidiane coperte dall’assegno di mantenimento figlio.
I costi per il conseguimento della patente includono diverse voci:
- iscrizione alla scuola guida (mediamente tra 200 e 300 euro)
- esame teorico (circa 100 euro)
- guide pratiche (da 30 a 50 euro l’ora per un minimo di 6-8 ore)
- esame pratico (circa 100 euro)
- documentazione amministrativa (circa 150 euro).
La ripartizione di questi oneri segue generalmente il principio di proporzionalità rispetto al reddito dei genitori, come stabilito dall’art. 337-ter del Codice Civile. Nella prassi giurisprudenziale, numerosi tribunali considerano la patente di guida come una spesa necessaria per l’autonomia e lo sviluppo professionale del giovane, soprattutto in contesti geografici dove i trasporti pubblici risultano insufficienti.
I genitori possono concordare preventivamente la suddivisione di questi costi nel verbale di separazione o nel piano genitoriale, evitando successive controversie. In assenza di accordo, la regola generale prevede una ripartizione al 50%, salvo significative disparità reddituali.
È importante sottolineare che per la validità della ripartizione, il genitore che anticipa la spesa deve documentare l’esborso e, in molti casi, ottenere il previo consenso dell’altro genitore, tranne in situazioni di comprovata urgenza. Per le patenti speciali (categoria A, C, D o CQC) i tribunali valutano caso per caso la loro effettiva necessità formativa, potendo classificarle come spese voluttuarie se non giustificate da concrete esigenze educative o professionali del figlio.
Mantenimento figlio cosa comprende: dall’ordinario allo straordinario
Tiriamo quindi le somme di quanto visto finora. L’istituto del mantenimento figlio rappresenta un pilastro fondamentale nella disciplina giuridica della separazione coniugale, finalizzato a garantire la continuità del benessere dei minori coinvolti. La normativa distingue chiaramente tra spese ordinarie e straordinarie, stabilendo criteri precisi per la loro identificazione e ripartizione.
Le spese ordinarie, coperte dall’assegno periodico stabilito in sede giudiziale o consensuale, includono gli oneri quotidiani relativi ad alimentazione, abbigliamento, igiene personale, trasporti urbani e materiale scolastico di uso comune. Queste spese sono generalmente a carico del genitore affidatario o collocatario, che le gestisce attraverso il contributo economico dell’altro genitore.
Diversamente, le spese straordinarie comprendono esborsi eccezionali e non prevedibili, come cure mediche specialistiche, attività extrascolastiche qualificate, viaggi di istruzione e, come evidenziato, i costi per il conseguimento della patente di guida. La loro ripartizione segue il principio di proporzionalità reddituale, generalmente fissata al 50% per ciascun genitore, salvo diversi accordi o disposizioni giudiziali.
La legge prevede strumenti di tutela in caso di inadempimento, configurando anche la possibilità di procedimenti penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È importante sottolineare che il diritto al mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età, persistendo fino al raggiungimento dell’autonomia economica del figlio.
Un Avvocato Matrimonialista Prato specializzato rappresenta una figura essenziale per navigare correttamente la complessa materia del mantenimento, che richiede un’attenta valutazione dei singoli casi e una precisa conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali. La corretta gestione degli aspetti economici post-separazione contribuisce significativamente alla serenità del minore, obiettivo primario dell’intero sistema normativo in materia di diritto di famiglia.
17 risposte
Il mio compagno adesso che ci siamo lasciati in attesa che ci chiami il giudice per stabilire somma assegno mantenimento figlia ha comprato la macchina a rate secondo me per far vedere che ha spese ( deve pagare anche il mutuo per intero che casa e sua)e dare meno di assegno
Un uomo che versa mantenimento in romania sua Ex anche lavorando nero ..dua Ex puo chiedere romania omento se ora senza contratto lavora nera E sernza residenza ..?
Buongiorno
Non ho capito nulla.
Me lo rispiega?
Grazie
Avv. Cirri
mi sono separata da mio marito per obi ragioni e ho due figli sono straniera rumena ,volevo sapere come facio per fare i pasaporti ai bimbi per andare da mia madre in germani per lavoro non ce la facio da sola con le spese della casa .ci siamo separato ma ancora divortiati end io sono blocata qua in italia mi puo dare un consiglio per favore
Buongiorno
Cosa dice l’atto di separazione su questo?
In germania ci vuole andare per ferie o stabile?
Le spese per ordinarie analisi cliniche di routine per figli affidati alla madre devono essere considerate straordinarie, e dunque il padre deve contribuire per il 50%???
Le spese di visite dal medico di base (tipo pediatra) di routine sono spese ordinarie
Ma le spese per analisi mediche direi proprio di no!
Avv. Cirri
Buongiorno sono in sede di divorzio giudiziale . Mio marito propone spese straordinarie al 70 per lui e 30 per me . Premetto che in separazione spese universitarie e mediche e primo sport erano a suo carico . Se dovesse il giudice confermare questa suddivisione al 70 e 30 ho obbligo di pagare un Erasmus e/o spese universitarie . Premetto io ho un lordo di 20 mila euro , lui di 110. Grazie
Buonasera,
Lei dovrà farsi carico delle spese così come indicato dal protocollo d’intesa del CNF.
vedrà che il Collega che la segue saprà darle tutte le informazioni del caso.
Saluti
Avv. Cirri
Salve avvocato, ho letto alcuni suoi articoli ed ho pensato così scriverle e porle solo una domanda che mi farà capire alcune cose, spero in una sua risposta perché non so più cosa pensare e fare. Mia mamma quando ero minorenne denunciò mio padre per il mancato versamento del mantenimento, cosa che io non volevo assolutamente (denunciare mio padre), fatto sta che lei fino ad ora (io ora ho 25 anni, quella volta 17)non ha pagato l’avvocato e ciò ha comportato ovviamente un pignoramento, il punto è che stanno pignorando a me e non capisco il perché, perché ci sia il mio nome e tutto, come se io avessi agito.. Perché??? Io quella volta dissi al giudice che non volevo saperne niente di sta storia, e ora pago io.. Per una cosa fatta da mia madre nonostante io non fossi d’accordo.. Cioè non ha senso
Buongiorno
Si. Anche secondo me non ha senso.
Dovrei vederla e leggere gli atti per capire cosa è successo.
Ma se lei aveva 17 anni e le azioni le ha promosse sua madre tocca a lei pagare.
Avv. Cirri
Ho affidamento esclusivo di mio figlio la mamma non versa gli alimenti o meglio mai versati. Separazione giudiziale e/o divorzio. Come posso richiedere il divorzio giudiziale oppure ė compreso nella stessa sentenza ma va solo formalizzato richiedendo al tribunale?
Buongiorno
Per le spese arretrate deve rivolgersi a un avvocato e fare precetto e pignoramento.
Qui nel mio sito trova un articolo dove viene spiegato nei dettagli.
Per il divorzio serve un avvocato per presentare ricorso.
Da dove mi scrive?
Avv. Cirri
Buongiorno,
colgo l’opportunità che gentilmente mette a disposizione per chiedere una sua opinione in merito alla mia situazione che è la seguente:
– sono una madre di un ragazzo di 21 anni e una ragazza da poco 18enne
– divorziata consensualmente da 2 anni (dopo aver “sfiorato” un procedimento giudiziale a causa delle divergenze sorte in itinere per la tutela degli interessi economici dei ragazzi) a seguito di quasi 15 anni di separazione consensuale
– vivo con i ragazzi collocati presso la mia abitazione, nella casa in comproprietà affidatami dal giudice (per la quale paghiamo un mutuo ciascuno per la propria quota parte al 50%)
– ricevo un assegno di mantenimento per i ragazzi per un tot. di 900 euro mensili (450 euro a testa)
– per scelta familiare condivisa, dalla nascita dei figli ho rinunciato al mio lavoro a tempo pieno optando per un part-time (che attualmente subisce un’ulteriore riduzione causa Covid) mentre il padre dei miei figli ha per sua fortuna uno stipendio che è superiore al mio del 300%.
Il punto è cruciale questo: avendo io spuntato in sede divorzile un assegno di mantenimento per i ragazzi più alto rispetto a quello inizialmente offerto dal padre, ora mi trovo a dover subire continue vessazioni in riferimento alle spese straordinarie (l’atto fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Milano). Ad ogni mia richiesta segue immancabilmente un rifiuto di autorizzazione o una decurtazione di quanto anticipato, laddove ci sia un minimo spazio per la libera interpretazione, nonostante le spese vengano sempre sostenute nell’interesse superiore dei ragazzi.
Per fare qualche esempio:
– mi viene richiesto di sostenere io le spese del vitto (o addirittura è capitato che decurtasse da quanto mi doveva, l’ammontare di cibo da asporto/pizza ecc. consumato dai ragazzi) anche quando i ragazzi sono in visita presso il suo domicilio (considerando tra l’altro che in un mese, quando va bene vanno in visita dal padre 1 sera alla settimana + 2 sabati e domenica al mese, se non hanno altri impegni personali, e il resto del tempo lo trascorrono a casa da me, facendo due conti sono 4 sere/notti + 4 giorni su 30)
– mi chiede di condividere le spese di carburante per la sua auto per gli spostamenti dei ragazzi (quando viene a prenderli o per riportarli a casa, se i ragazzi non possono spostarsi con l’auto che attualmente guida il figlio maggiore. Per onestà devo dire che da sempre, il 90% delle volte, li passa a prendere alla sera rientrando dall’ufficio e poi li riporta a casa nostra o alla metropolitana se devono andare a scuola (cosa che da dopo il divorzio non manca mai di rinfacciarmi), ma con altrettanta sincerità devo sottolineare che è l’unico compito a cui adempie, di tutta la gestione della routine ordinaria e straordinaria nella vita dei ragazzi me ne sono sempre dovuta occupare solo ed esclusivamente io, lui è stato solo un padre “ludico”, da tempo libero).
Tra le spese straordinarie che respinge posso annoverare:
– l’assicurazione, il bollo, la revisione e la manutenzione dell’auto – di oltre 10 anni di anzianità – guidata da mio figlio maggiore (e che a breve servirà anche per fare scuola guida alla figlia minore che poi ne condividerà l’uso con il fratello) che è di proprietà del nonno materno 89enne che non guida più e che quindi l’ha ceduta nell’uso al nipote senza il trapasso di proprietà (e con tacito benestare del mio ex-marito, che non ha mai manifestato disaccordo per l’uso di questo mezzo). Il mio ex-marito giustifica il suo rifiuto a condividere queste spese con il fatto che l’auto non è intestata a nostro figlio e che pertanto, secondo lui non è di uso esclusivo del ragazzo (cosa assolutamente non vera perché la usa solo mio figlio), quindi è una spesa che non gli compete
– le ripetizioni per la figlia minore (che per un “incidente di percorso” ha accumulato una serie di lacune per le quali ha chiesto di essere supportata e che effettivamente hanno portato ad un risultato finale ottimo), che sono state condivise a livello decisionale ma a ciò non è seguito una condivisione della spesa in quanto, a suo dire, le ricevute giustificative dell’esborso non erano “consone” (le lezioni sono state erogate da uno studente universitario e il mio ex-marito ne era assolutamente consapevole…)
– qualsiasi spesa per le vacanze indipendenti dei ragazzi che non sia treno/aereo, albergo/appartamento in locazione e musei/escursioni, lasciando fuori divertimenti, ristoranti ecc… E’ vero che il vitto è coperto dall’assegno di mantenimento, ma in questo caso si tratta di spese per ristoranti (che soprattutto all’estero sono piuttosto importanti) che si ripetono 1-2 volte al giorno e che incidono diversamente dal pasto consumato a casa…
Come se non bastasse, se i figli chiedono di ospitare in vacanza un amico per qualche giorno nella casa al mare della sua famiglia, il padre compensa arbitrariamente questo “costo” decurtando da altre spese straordinarie dovute, e stesso destino hanno i costi per il vitto dei ragazzi durante tali vacanze con il padre (considerando che per sentenza dovrebbe trascorrere minimo 2 settimane estive con i figli + 1 a natale + 1 durante l’anno e invece a malapena si riducono a 2 se non una sola).
Purtroppo questo suo accanimento ha annullato completamente i nostri rapporti che ormai si riducono a pure comunicazioni scritte senza alcuna connotazione di collaborazione, auspicabile per il benessere dei ragazzi.
Sento la necessità di sciogliere questi dubbi interpretativi per chiarire in maniera definitiva dove sta la ragione, altrimenti mi vedrò costretta a ricorrere ad un giudizio legale per tutelare gli interessi miei e dei miei ragazzi, in quanto la situazione mi sta lentamente ma inesorabilmente esasperando. Se ho torto mi atterrò alle indicazioni ma se ho ragione troverò la giusta motivazione per insistere con convinzione nei confronti del mio ex-marito affinché sostenga economicamente le esigenze dei figli rispettando anche i miei diritti di madre e di donna ad un riconoscimento equo del mio impegno e dei miei sforzi.
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e mi farebbe piacere conoscere la sua opinione in merito.
Cordialità
Donatella buongiorno
Ricevo mail e post tutti i giorni
E a tutti rispondo. Sempre.
E gratuitamente.
Il suo però è davvero troppo lungo e pitterebbe via tempo a tanti altri utenti.
Mi mandi una mail più breve se può.
O chiami in studio per un appuntamento.
Grazie e spero mi capisca.
Avv. Cirri
Gent.mo Avvocato,
il mio ex compagno ha chiesto (per ennesima volta) di ridurre il mantenimento causa l’aumento del mio stipendio. Nonostante, lui ha regalato le quote della propria azienda al fratello, dichiara di pagare il mutuo per l’appartamento per il quale ho proposto di pagare l’affitto regolare e restarci con la nostra figlia. La mia proposta è stata rifiutata motivando che lui era intenzionato a trasferirsi con la figlia. Sono passati 8 anni, appartamento è stato abitato da persone diverse con entrate in nero.
Adesso dichiara che ha prestato l’appartamento ad “una amica” (sposata ma non compagna. Situazione molto complessa).
Vorrei chiedere al giudice (alla luce di richiesta di ridurre il mantenimento) di prendere in considerazione il fatto che mi ero proposta di pagare l’affitto in regola e il mio ex compagno potrebbe affittarlo e trarre beneficio economico, potrebbe essere valido questo aspetto da esporre?
Grazie
Buongiorno
In linea di massima direi che lo può esporre.
Però, visto che ha un legale, lui è la persona più idonea per risponderle.
Cordialità.
Lorenzo