In sede di separazione e divorzio o di procedimenti per la regolamentazione dei diritti di visita e mantenimento dei figli, può essere disposto a carico di un genitore l’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Il genitore sarà dunque obbligato a versare un assegno in favore dell’altro genitore.
Costituisce, principio acquisito nel nostro ordinamento quello per cui il credito per il contributo al mantenimento per i figli non è disponibile, rinunciabile e, soprattutto, compensabile.
All’assegno di mantenimento a favore dei figli, infatti, si deve riconoscere natura sostanzialmente alimentare, con conseguente applicabilità, per analogia, del divieto di compensazione sancito dall’articolo 447 del Codice Civile.
Che cosa è la compensazione?
La natura alimentare del mantenimento previsto in favore dei figli
La giurisprudenza ricorda che ad ostacolare la compensazione è la natura alimentare dello stesso
Per questa ragione l’assegno per il dei figli non può essere compensato con altri crediti quelli relativi.
Sul punto una recente pronuncia del Tribunale di Parma nel provvedimento n. 713/2022 ha ribadito che il mantenimento dei figli ha carattere alimentare e in quanto tale non può essere compensato.
Ed ha aggiunto che “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.”
Si può compensare il mantenimento ordinario con le spese straordinarie dei figli?
No. E’ vietata la compensazione fra crediti alimentari derivanti da inadempimento all’obbligo di mantenimento della prole e controcrediti per omessa corresponsione della quota di spese straordinarie. Il Tribunale di Modena sul punto, con la sentenza del 9 febbraio 2022 n. 135 ha affermato “Il credito relativo al mantenimento dei figli (anche maggiorenni, se ancora non economicamente indipendenti) ed il credito a titolo di mantenimento del coniuge hanno struttura e natura diverse e, proprio per la loro diversità ontologica, soggiacciono a regimi giuridici differenti.
Mentre l’assegno di mantenimento per il coniuge può essere compensato?
Si, sul punto si è espresssa la Corte di Cassazione “Il credito dell’assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato … avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale” (Corte di Cassazione sent. n. 6519/1996).” (leggi l’articolo che parla di questo)
Altri articoli che potrebbero interessarti:
https://www.avvocatofirenze.it/news/per-i-privati/2019/separazione-e-divorzio-consensuale/
https://www.avvocatofirenze.it/news/per-i-privati/2018/come-si-calcola-assegno-di-divorzio-novita/