In Italia è possibile divorziare senza precedentemente separarsi?
Tendenzialmente no, tale possibilità è ammessa solo in casi tassativi previsti dalla legge:
- Mancata consumazione del matrimonio
- Avvenuto annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero.
- Condanna del coniuge con sentenza passata in giudicato per reati particolarmente gravi come violenza sessuale o atti sessuali con minorenne o corruzione di minorenne o omicidio volontario di un figlio ecc.
- In caso di rettifica di attribuzione di sesso.
La regola generale prevede che sia necessario passare per il procedimento di separazione prima di addivenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Quanto tempo deve intercorrere tra la separazione e il divorzio?
A seguito della riforma del 2015 i tempi sono drasticamente ridotti.
12 mesi in caso di:
6 mesi in caso di:
- Separazione consensuale
- Separazione in comune, davanti all’ ufficiale dello stato civile (iter perseguibile solo nel caso in cui i coniugi non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti).
- Negoziazione assistita
- Separazione avviata in forma giudiziale ma in corso di causa viene trasformata in consensuale.
Da quando devono decorrere i predetti termini per proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio?
La decorrenza varia a seconda della procedura perseguita:
- In caso di separazione consensuale permangono dei dubbi interpretativi in merito all’ individuazione del momento a partire dal quale far decorrere il termine dei 6 mesi. Infatti prendendo in considerazione gli art. 158 c.c. e 708 c.p.c. in base ai quali per la separazione il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione da parte del giudice, potremmo dedurne che è a partire dall’omologazione che inizia la decorrenza del predetto termine. Seguire tale orientamento significherebbe però legittimare una disparità rispetto alla separazione giudiziale, nella quale il termine annuale decorre dall’udienza presidenziale.
L’individuazione dell’udienza dinanzi al presidente del tribunale come momento a partire dal quale far decorrere il termine dei 6 mesi trova conferma nell’art. 3 della Legge sul Divorzio come modificato dalla L. 55/2015, nota come Legge sul divorzio breve, purchè comunque sia stato pronunciato il decreto di omologa.
- In caso di separazione in comune il termine decorre “dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinnanzi all’ufficiale dello stato civile” (art.3 Legge sul Divorzio).
- Anche in caso di negoziazione assistita possiamo riscontrare margini di incertezza, una prima soluzione si può ricavare sempre dall’art. 3 Legge sul Divorzio il quale fa decorrere il termine dei 6 mesi “dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
A livello giurisprudenziale però non mancano pronunce che propendono per una diversa conclusione; possiamo sul punto richiamare il decreto del tribunale di Torino del 1 ottobre 2018: “ Il termine semestrale dilatorio tra l’accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita e la domanda di divorzio non decorre dalla data dell’accordo bensì da quella della concessione del nulla osta o, quando vi siano figli minori o maggiorenni ancora non autonomi, dalla data dell’autorizzazione da parte del P.M. o, superate le eventuali obiezioni della parte pubblica, quella del Presidente del tribunale.”
- Dalla comparizione delle parti innanzi al tribunale se la separazione avviata in forma giudiziale sia stata trasformata poi in separazione consensuale.
(Tribunale di Verona, sent.16 maggio 2020: “ Il termine di sei mesi, previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale dinanzi al Giudice Istruttore e decorre dall’udienza ex art. 708 c.p.c.”
Tribunale di Milano, sent. 37959/2015: “Qualora la separazione giudiziale sia stata trasformata in separazione consensuale, il termine semestrale per la proposizione del ricorso per divorzio decorre dalla prima udienza in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente che li ha autorizzati a vivere separati (art. 708 c.p.c.) e non da quella successiva (ex art. 711 c.p.c.) in cui i coniugi hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni concordate, poi omologate dal Tribunale.”
Il termine di 12 mesi decorre:
- Nel caso di separazione giudiziale dall’ udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale e NON dalla sentenza finale, conclusione che si può trarre dall’art. 3 della Legge sul Divorzio.
Decorsi tali termini si potrà procedere alla richiesta di scioglimento del matrimonio laddove si tratti di matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di matrimonio concordatario.
Tribunale di Roma sent. 11456/2017: “ La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento quando risulta che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta (non essendo stata formulata eccezione in proposito né emergendo elementi di segno contrario), si sia protratta ininterrottamente ben oltre il termine previsto dalla legge rispetto al momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale. Sussiste in tale ipotesi infatti il presupposto previsto dal dall’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 Legge, e da ultimo dalla l. 06/05/2015 n° 55, applicabile ai giudizi in corso in forza dell’art. 3.”
Tribunale di Pisa, sent. 20.08.2020: “Deve dichiararsi lo scioglimento del matrimonio laddove ricorrano gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.898/70 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno di loro l’interruzione della separazione e debba, inoltre ritenersi che la comunione materiale e spirituale non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.”
In sintesi:
Divorzio senza precedente separazione: |
Mancata consumazione del matrimonio |
Avvenuto annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’ estero |
Condanna del coniuge con sentenza passata in giudicato per reati particolarmente gravi come violenza sessuale o atti sessuali con minorenne o corruzione di minorenne o omicidio volontario di un figlio ecc. |
In caso di rettifica di attribuzione di sesso |
Dalla separazione al divorzio | Termine | Decorrenza del termine |
Separazione consensuale | 6 mesi | Dall’udienza di comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale Dall’omologazione del giudice |
Negoziazione assistita | 6 mesi | Dalla data dell’accordo davanti agli avvocatiDal nulla osta del Procuratore della Repubblica (in caso di figli minori o maggiorenni non autosufficienti) o dall’autorizzazione del P.M. |
Separazione giudiziale | 12 mesi | Dall’udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale |
Trasformazione della separazione giudiziale in consensuale | 6 mesi | Dalla comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale |
Separazione davanti all’ ufficiale dello stato civile | 6 mesi | Dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione |
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