Maggio 5, 2022

Frequentazione dei figli con il nuovo compagno del genitore

Frequentazione dei figli con il nuovo compagno del genitore

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In assenza di uno specifico riferimento normativo, la Giurisprudenza ha avuto il compito di dirimere i conflitti familiari creati a seguito della disgregazione del nucleo familiare. La Suprema Corte ha cercato di dare riposta alle diverse situazioni familiari e conseguenti conflitti insorti tra i genitori in merito al ruolo che dovrebbe avere nuovo compagno del genitore.

È possibile presentare il nuovo partner ai figli?

In assenza di qualsivoglia intervento normativo, i Giudici di legittimità hanno stabilito che non vi è alcun divieto per il nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli della coppia, quando sussiste una relazione equilibrata e stabile.

La Corte di Cassazione muove il proprio ragionamento sul principio della bigenitorialità, in quanto, a seguito della separazione o del divorzio viene meno il vincolo coniugale ma non l’unicità familiare nell’interesse della prole. Per tale motivo, i figli hanno il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana del singolo genitore e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale (Cass. Civ., n. 283/2009).

Sul punto, la migliore letteratura psicologica ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al benessere del figlio, ove i genitori abbiano cura e premura di far comprendere loro che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali (Tribunale di Milano, sez. IX, ord. 23/03/2013).

Dopo quanto tempo si può presentare il nuovo partner ai figli?

La giurisprudenza non stabilisce un momento preciso, ma deve trattarsi di una relazione stabile e duratura e, soprattutto, non deve arrecare pregiudizio alla prole.

Nonostante questo, su ricorso dell’ex coniuge, il genitore potrebbe essere obbligato, a seguito di un provvedimento giudiziario, ad intraprendere e coltivare la nuova relazione in maniera graduale, al fine di permettere ai figli di recepire serenamente la nuova presenza all’interno della famiglia.

Il giudice ha facoltà di statuire in merito alla frequentazione con il nuovo partner, sempre nell’esclusivo interesse e tutela del minore, favorendo e suggerendo degli incontri tra il nuovo compagno del genitore e la prole con l’obiettivo di introdurre la figura ed evitare scossoni emotivi.

È possibile chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che vieti al nuovo compagno di frequentare il figlio della coppia?

Non esiste una risposta in termini legislativi. Il codice civile all’art. 337-ter afferma che: “…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”.

 Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che, nonostante si debba riconoscere all’Autorità Giudiziaria ampia libertà in materia di affidamento dei figli minori, è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio.

 Quando viene emesso il provvedimento che vieta la frequentazione?

Un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.

L’accertamento in sede giudiziaria, al fine di impedire la frequentazione con il figlio, deve dare prova che tale rapporto risulti deleterio per il minore. Non può, di conseguenza, essere sufficiente una valutazione personale dell’altro genitore sulla nuova figura.

È legittimo inserire nell’accordo tra coniugi la clausola che dispone l’espresso divieto di frequentazione del nuovo partner?

Le clausole che vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio, che vietano all’altro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo compagno oppure quelle che impongono agli ex coniugi di introdurre nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che se violato non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.

Nella gestione del rapporto con i figli e il nuovo compagno, quello che deve prevalere è il buon senso del genitore, il quale, inizialmente, ha il compito di comunicare al figlio l’esistenza della nuova relazione per poi introdurre la persona nella vita del minore, sempre rispettando i tempi di quest’ultimo. Una graduale conoscenza permetterà così al figlio di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto familiare ed evitare così la sovrapposizione dei ruoli genitoriali.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:

Il diritto di visita dei genitori dei figli separati
Tempi di permanenza dei figli con I genitori in caso di separazione o divorzio
Mediazione familiare
Il diritto dei minori alla bigenitorità
Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli (separazioni e divorzi)
Genitori Separati | Divorziati e COVID-19 (Coronavirus) – Turnazione dei figli – Istruzioni per l’uso.
La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori
Cosa dire ai figli in caso di separazione tra coniugi.
Il trasferimento del genitore separato o divorziato con figli minori

4 risposte

    1. Buongiorno
      La rimando al
      Mio video e articolo relativo.
      L’importante è che i figli non patiscano la situazione.
      Se stanno bene nulla questio.
      Cordialità.
      Lorenzo

  1. Gent.mo Avvocato,
    il mio ex compagno ha chiesto la delega per il ritiro dalla scuola della nostra figlia ad una persona “amica” sposata che frequenta (con la quale è in una relazione ambigua). Non ho dato il mio consenso perché non la conosco personalmente (solo di vista)
    La signora interviene in modo invadente (si intromette nelle telefonate private), accompagna la mia figlia a prendere il pedibus (senza la mia autorizzazione) e passa gran tempo in casa del mio ex compagno, il quale fa i turni e scarica la mia figlia alla signora per poi farmi il ricorso e chiedere di poter passare più tempo – notti con la figlia. Mi sono opposta.
    Manderò la mia non autorizzazione per la signora (x pedibus, accudimento, ecc) al mio ex compagno via raccomandata, posso mandarla anche alla signora?
    Come, altrimenti, potrei intervenire che la mia figlia non sia coinvolta a 360 gradi con la persona (terza) a me sconosciuta (solo di vista e solo per i dispetti che mi stanno facendo) ?
    In più, ho richiesto ma non mi consegna (prima abbiamo fatto ad entrambi) i suoi orari di lavoro (fa turni) perché la mia figlia si lamenta che padre va a lavorare ed è lasciata in casa con la signora, nonostante, la mia disponibilità di tenere la mia figlia. Come posso intervenire ad averli per poter capire con chi sta la mia figlia in sua assenza ?
    Grazie

    1. Buongiorno
      La frequentazione dei nuovi compagni è permessa finché non crea pregiudizio ai figli.
      Il mio articolo sul tema spiega i dettagli.
      Grazie per aver scritto
      Lorenzo

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Pubblicato
Maggio 5, 2022

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