In assenza di uno specifico riferimento normativo, la Giurisprudenza ha avuto il compito di dirimere i conflitti familiari creati a seguito della disgregazione del nucleo familiare. La Suprema Corte ha cercato di dare riposta alle diverse situazioni familiari e conseguenti conflitti insorti tra i genitori in merito al ruolo che dovrebbe avere nuovo compagno del genitore.
È possibile presentare il nuovo partner ai figli?
In assenza di qualsivoglia intervento normativo, i Giudici di legittimità hanno stabilito che non vi è alcun divieto per il nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli della coppia, quando sussiste una relazione equilibrata e stabile.
La Corte di Cassazione muove il proprio ragionamento sul principio della bigenitorialità, in quanto, a seguito della separazione o del divorzio viene meno il vincolo coniugale ma non l’unicità familiare nell’interesse della prole. Per tale motivo, i figli hanno il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana del singolo genitore e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale (Cass. Civ., n. 283/2009).
Sul punto, la migliore letteratura psicologica ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al benessere del figlio, ove i genitori abbiano cura e premura di far comprendere loro che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali (Tribunale di Milano, sez. IX, ord. 23/03/2013).
Dopo quanto tempo si può presentare il nuovo partner ai figli?
La giurisprudenza non stabilisce un momento preciso, ma deve trattarsi di una relazione stabile e duratura e, soprattutto, non deve arrecare pregiudizio alla prole.
Nonostante questo, su ricorso dell’ex coniuge, il genitore potrebbe essere obbligato, a seguito di un provvedimento giudiziario, ad intraprendere e coltivare la nuova relazione in maniera graduale, al fine di permettere ai figli di recepire serenamente la nuova presenza all’interno della famiglia.
Il giudice ha facoltà di statuire in merito alla frequentazione con il nuovo partner, sempre nell’esclusivo interesse e tutela del minore, favorendo e suggerendo degli incontri tra il nuovo compagno del genitore e la prole con l’obiettivo di introdurre la figura ed evitare scossoni emotivi.
È possibile chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che vieti al nuovo compagno di frequentare il figlio della coppia?
Non esiste una risposta in termini legislativi. Il codice civile all’art. 337-ter afferma che: “…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che, nonostante si debba riconoscere all’Autorità Giudiziaria ampia libertà in materia di affidamento dei figli minori, è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio.
Quando viene emesso il provvedimento che vieta la frequentazione?
Un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.
L’accertamento in sede giudiziaria, al fine di impedire la frequentazione con il figlio, deve dare prova che tale rapporto risulti deleterio per il minore. Non può, di conseguenza, essere sufficiente una valutazione personale dell’altro genitore sulla nuova figura.
È legittimo inserire nell’accordo tra coniugi la clausola che dispone l’espresso divieto di frequentazione del nuovo partner?
Le clausole che vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio, che vietano all’altro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo compagno oppure quelle che impongono agli ex coniugi di introdurre nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che se violato non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.
Nella gestione del rapporto con i figli e il nuovo compagno, quello che deve prevalere è il buon senso del genitore, il quale, inizialmente, ha il compito di comunicare al figlio l’esistenza della nuova relazione per poi introdurre la persona nella vita del minore, sempre rispettando i tempi di quest’ultimo. Una graduale conoscenza permetterà così al figlio di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto familiare ed evitare così la sovrapposizione dei ruoli genitoriali.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:
Il diritto di visita dei genitori dei figli separati
Tempi di permanenza dei figli con I genitori in caso di separazione o divorzio
Mediazione familiare
Il diritto dei minori alla bigenitorità
Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli (separazioni e divorzi)
Genitori Separati | Divorziati e COVID-19 (Coronavirus) – Turnazione dei figli – Istruzioni per l’uso.
La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori
Cosa dire ai figli in caso di separazione tra coniugi.
Il trasferimento del genitore separato o divorziato con figli minori
31 risposte
Ma se un genitore fa conoscere ai figli non un nuovo compagno ma 3 o 4?
Buongiorno
La rimando al
Mio video e articolo relativo.
L’importante è che i figli non patiscano la situazione.
Se stanno bene nulla questio.
Cordialità.
Lorenzo
Gent.mo Avvocato,
il mio ex compagno ha chiesto la delega per il ritiro dalla scuola della nostra figlia ad una persona “amica” sposata che frequenta (con la quale è in una relazione ambigua). Non ho dato il mio consenso perché non la conosco personalmente (solo di vista)
La signora interviene in modo invadente (si intromette nelle telefonate private), accompagna la mia figlia a prendere il pedibus (senza la mia autorizzazione) e passa gran tempo in casa del mio ex compagno, il quale fa i turni e scarica la mia figlia alla signora per poi farmi il ricorso e chiedere di poter passare più tempo – notti con la figlia. Mi sono opposta.
Manderò la mia non autorizzazione per la signora (x pedibus, accudimento, ecc) al mio ex compagno via raccomandata, posso mandarla anche alla signora?
Come, altrimenti, potrei intervenire che la mia figlia non sia coinvolta a 360 gradi con la persona (terza) a me sconosciuta (solo di vista e solo per i dispetti che mi stanno facendo) ?
In più, ho richiesto ma non mi consegna (prima abbiamo fatto ad entrambi) i suoi orari di lavoro (fa turni) perché la mia figlia si lamenta che padre va a lavorare ed è lasciata in casa con la signora, nonostante, la mia disponibilità di tenere la mia figlia. Come posso intervenire ad averli per poter capire con chi sta la mia figlia in sua assenza ?
Grazie
Buongiorno
La frequentazione dei nuovi compagni è permessa finché non crea pregiudizio ai figli.
Il mio articolo sul tema spiega i dettagli.
Grazie per aver scritto
Lorenzo
Buongiorno,
Mio marito ha fatto conoscere la nuova compagna e il figlio di questa a cena e nella stessa sera li ha fatti dormire nella stessa casa. Ho trovato la cosa poco rispettosa nei confronti di mio figlio ( e gli avevo chiesto espressamente la cortesia di aspettare per questo incontro). Lui è andato via di casa un anno fa ma non abbiamo ancora firmato la separazione. Possibile che possa fare tutto quello che gli pare?
La ringrazio e saluto cordialmente
Cristina
Buongiorno.
Suo figlio come si è sentito?
Grazie per avermi scritto.
Lorenzo
Buongiorno,
La ringrazio tanto per avermi risposto.
Mio figlio tende a tenere tutto dentro per non scontentare il padre e non far preoccupare me ma è stato nervoso per una settimana intera. (Ho scoperto solo dopo il motivo).
Un caro saluto
Cristina
Buongiorno
La contatto perchè non riesco a trovare una riscontro per la seguente questione, che a mio parere è una cosa con cui molte persone hanno a che fare ma probabilmente sottovalutano.
io da ormai un anno ho una compagna che ha due figli minorenni e si è separata dal padre biologico (non erano sposati) consensualmente e tra loro non sussistono vertenze o cose simili.
Io non vivo con loro, i bambini ormai mi conoscono bene, sanno che sono il nuovo fidanzato della mamma, ci vado molto d’accordo e sono semplicemente “un amico più grande”. Conosco anche il padre biologico che è a conoscenza della situazione, sa che frequento i suoi figli, etc., in pratica non c’è nessun problema.
Io avrei bisogno di sapere come comportarmi nel caso dovessi accompagnare i bambini da qualche parte, e mi sto riferendo a semplici accompagnamenti, tipo al parco, o in un negozio a fare spese, o solo a fare un giro, nulla insomma che preveda viaggi o gite fuori porta. Ho bisogno di avere un nulla osta, un’autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori? Se dovessero fermarmi in macchina con i bambini (a parte avere il seggiolino che non è un problema), i bambini devono avere dietro i documenti, che attualmente non hanno essendo nello stato di famiglia dei genitori?
Insomma, io vorrei sapere come essere “a norma” in modo da poter andare in giro con i bambini affinchè siano tutelati loro, i genitori e ovviamente io.
La ringrazio anticipatamente per un’eventuale riscontro.
Buongiorno
L’autorizzazione la ha in modo implicito nel momento in cui la sua compagna glieli affida.
Nessuna altra formalità ma magari i documenti potrebbero essere utili.
Anche se quasi nessuno se li porta dietro!
Grazie per avermi scritto
Lorenzo
Salve avvocato io sono separato e ho due figlie e la mia ex è andata a convivere con il nuovo compagno che parlando con le mie figlie mi dicono che la mamma è il nuovo compagno litigano sempre a casa e davanti a loro io già li ho richiamati una volta ma la cosa continua come devo comportare grazie
Buonasera,
le consiglio di rivolgersi ad un avvocato perché i figli vanno tutelati.
Da dove mi scrive?
lorenzo
Salve, sto con una signora divorziata , con un figlio di 6 anni, volevo sapere se fosse possibile accompagnarlo e andare a prendere a scuola o il padre potrebbe far problemi e creare ulteriori problemi? Grazie mille per la disponibilità
Marco ho lo stesso problema tuo!
Nei giorni in cui spetta alla tua compagna puoi.
A meno che l’atto di divorzio non dica il contrario (ma anche se lo dicesse e lo fai non può fare nulla di nulla).
Personalmente evitiamo (io e la mia compagna) e aspettiamo che si rassegni!
Grazie per avermi scritto.
Lorenzo
Salve io volevo sapere i genitori del mio nuovo compagno per i miei figli sono nonno acquisiti oppure non valgono nulla per i miei figli?
Buongorno,
con i genitori dei compagni non ci sono legami di parentela e nemmeno giuridici.
Lorenzo
Salve,
io convivo da pochi giorni con il mio fidanzato che ha una figlia di 4 anni. La bambina da diversi giorni non vuole più andare dalla mamma, quindi vive con noi momentaneamente. La mamma non è ancora a conoscenza della convivenza, volevo sapere se è illegale o cose simili, se la mamma debba saperlo e cosa succede se scoprisse ora la cosa etc. Grazie mille.
Buongiorno
Non c’è nulla di illegale.
Però è buona prassi che tra i genitori queste cose vengano condivise.
La comunicazione è alla base di una buona gestione tra genitori.
Buone feste e se la bambina sta bene con voi è un bene per lei.
Lorenzo
ciao a tutti. Nell’amore e nel matrimonio arriva un momento in cui quasi rinuncio al divorzio a causa di problemi di infedeltà e infertilità finché non incontro il prete Jaja che risolve i miei problemi in soli sette giorni e mi riporta il mio amante, da quando è il mio partner ho avuto due figli. Chiunque abbia avuto il problema simile che ho menzionato può connettersi a lui: tramite [priestjaja7@mail.com]
Mi sembra un’ottima alternativa alla psicologia.
Si
Salve io e il mio compagno ci siamo lasciati un anno e mezzo fa, da circa un anno ho una relazione stabile con un compagno che conosco da 25 anni, lui non vive in casa mia ed ha avuto pochi incontri con i bambini che però gli vogliono bene e chiedono sempre di vederlo.
Nonostante questo il mio ex mi perseguita inventando cose ad esempio che il mio compagno ha tirato i capelli alla bambina e dicendo ai nostri figli che è cattivo e che devono dire che lì picchia..mi sono rivolta quest’ estate al centro antiviolenza e dopo mesi e mesi l ho denunciato come consigliato anche dalle psicologhe in quanto violento e perseguitante.
La mia domanda è può il mio ex ottenere che io ed il mio compagno non possiamo più vederci in futuro in presenza dei bambini affermando certe falsità.
L ho denunciato anche per calunnia.
Grazie
Buonasera,
se i bambini stanno bene con il suo nuovo compagno lui può anche fare i ricorsi che vuole ma li perde tutti.
Lorenzo
Buongiorno avvocato, volevo chiedere, sto con un uomo di 43 anni che ha una figlia di 8 da una relazione precedente, noi abbiamo un figlio di pichi mesi, all’inizio sembravo andare d’accordo con questa bambina ma da quando è nato il fratello si sono innevato dei comportamenti che odio è quindi la tengo lontana senza offendere o altro semplicemente essendo meno disponibile cosa poi reale visto che devo stare con mio figlio oppure le dico di non stare tr vicina al bambino se ha influenza o altro la mamma ha esordito che io sono pazza e che non ha più intenzione di farmela frequentare o farla venire in questa casa perché lei una volta ha assistito ad un litigio tra me e o il padre. Può farlo? Io sono obbligata a vivere con questa bambina 2 volte a settimana?
Buongiorno,
la legge non la obbliga a vivere con la bambina ma il pare avrà un provvedimento di turnazione che deve rispettare.
Penso che la cosa sia più da risolvere con uno psicologo che con un avvocato.
Magari con una terapia familiare che coinvolga tutti.
Lorenzo
il padre , non affidatario, divorziato ha una compagna.
Ora si deve assentare per tre mesi, può delegare la compagna a fare le sue veci
nell’affidamento concordato con la ex moglie?
Grazie.
Buongiorno
Visto il periodo molto lungo ritengo sia necessario il consenso della madre.
Lorenzo
Buongiorno avvocato e grazie per la sua risposta al mio precedente post.
Vorrei fare alcune precisazioni affinché la sua gradita risposta non lasci
dubbi di interpretazioni.
Nel descrivere il padre, da otto anni divorziato, ho dato la definizione ” non
affidatario” omettendo il- non esclusivo- poiché l’affido del minore è quello
condiviso. Per il resto rimane il fatto che il padre da anni ha una compagna, e che adesso si deve recare all’estero per tre mesi, per cui chiedo : la compagna può subentrare al padre nell’affido e tutela del minore? Complimenti e grazie. Dina
Buonasera,
si si, avevo comunque capito.
Le ho già risposto al quesito sotto il precedente commento.
Se ha bisogno non esiti a chiamarmi in studio.
Lorenzo
Ancora grazie ma non vorrei disturbarla in studio.
Ma una domanda mi viene spontanea alla lettura del mio primo post e cioè :
la convivente ha la facoltà di affido del minore che il padre- reale possessore dell’affido condiviso- non potrà svolgere per un periodo molto lungo?
SI (ma per un breve periodo)
NO (no in nessun caso)
MAI ( perché la legge espressamente lo vieta).
MI scusi per l’insistenza, ma non vorrei confrontarmi con il mio ex
nel Tribunale dei minorenni per una decisione di cui non conosco la portata.
NB: io sono propensa per il no.
Un cordiale saluto. Dina
Buonasera
Come le ho già detto per un periodo così lungo personalmente ritengo ci voglia il consenso dell’altro genitore.
E comunque non si ha “affido” (che è il diritto di decidere su salute, residenza, istruzione, sport etc) ma bensì di turnazione.
Lorenzo
Buon giorno mi chiamo Alessandro o una mi cara amica che è separata dal marito alcolista e c’è di mezzo una bambina di 7 anni che una volta a settimana va dagli assistenti sociali. Volevo chiederle se può frequentare un compagno in queste situazioni difatti non riusciamo a sentirci grazie a presto
Buongiorno
Se la situazione rispetta quanto scritto nel suddetto articolo certo che potete vedervi.
Lorenzo