Maggio 21, 2025

Figli di genitori separati: chi decide sullo sport da praticare

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Figli di genitori separati: chi decide sullo sport da praticare

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L’affidamento condiviso, disciplinato dall’art. 337 ter co. 2 c.c. (introdotto dal D. Lgs 154/2013), stabilisce che la responsabilità genitoriale continui a essere esercitata da entrambi i genitori anche dopo la separazione. Questa normativa impone ai genitori di condividere le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli di genitori separati, attraverso la predisposizione di un programma educativo comune che rispetti le esigenze e le inclinazioni dei minori. Il legislatore include in queste decisioni rilevanti anche la scelta dell’attività sportiva, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo psicofisico ed emotivo del minore. La giurisprudenza conferma che tale scelta rientra nelle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori, a tutela del superiore interesse del minore.

Figli di genitori separati: diritti e responsabilità nella scelta dell’attività sportiva

La scelta dell’attività sportiva per i minori rappresenta spesso un punto di conflitto tra genitori separati o divorziati. Nell’ambito dell’affido condiviso, entrambi i genitori mantengono il pieno esercizio della responsabilità genitoriale anche dopo la fine della relazione. Questo comporta che le decisioni riguardanti le attività sportive del minore debbano essere prese di comune accordo, nel rispetto delle inclinazioni naturali del bambino.

La normativa vigente stabilisce che i genitori, anche se non conviventi, debbano confrontarsi e decidere insieme sulle questioni di maggiore interesse per i figli, compresa la scelta delle attività extrascolastiche. Questo principio si applica pienamente anche alla scelta dello sport da praticare, considerata una decisione rilevante per lo sviluppo psicofisico del minore.

I figli di genitori separati hanno diritto a esprimere le proprie preferenze e a vedere rispettate le proprie inclinazioni. La legge tutela il diritto all’ascolto del minore, affinché le sue aspirazioni non siano sacrificate a causa dei conflitti tra adulti. È fondamentale che l’opinione dei genitori non si trasformi in un’imposizione unilaterale, ma rappresenti un supporto per valorizzare le attitudini naturali del figlio.

I genitori devono quindi bilanciare il proprio ruolo decisionale con il rispetto delle preferenze del minore, considerando che lo sport rappresenta non solo un’attività ricreativa, ma anche un importante strumento di socializzazione, crescita personale e formazione del carattere.

 

Il minore può scegliere lo sport da praticare?

Certo che si! il minore ha diritto di manifestare le proprie preferenze. Ciò anche e soprattutto in relazione alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il minore non dovrebbe mai essere costretto alla pratica di un determinato sport, ma dovrebbe essere libero di potere scegliere. A tal proposito esiste un vero e proprio diritto all’ascolto del figlio minore codificato nell’art. 336-bis c.c. I problemi sorgono quando al minore non viene lasciata tale libertà di scelta, ma soprattutto quando vi è contrasto tra i genitori.

 

Quando serve il consenso di entrambi i genitori?

La scelta dell’attività sportiva per i minori richiede quindi il consenso di entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Come abbiamo visto i figli di genitori separati mantengono il diritto di vedere tutelate le proprie inclinazioni e preferenze, con decisioni condivise da entrambe le figure genitoriali. Quando sorge un disaccordo su quale sport il minore debba praticare, la questione può evolvere in un conflitto che richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria.

In questi casi, il sistema giuridico prevede una specifica procedura, anche nell’ambito della separazione giudiziale Prato. L’art. 316 c.c. stabilisce chiaramente che:

“In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.”

Il tribunale interviene quindi come mediatore di ultima istanza, cercando innanzitutto di favorire un accordo tra i genitori. Solo quando la conciliazione risulta impossibile, il giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che appare più adeguato a tutelare il benessere del minore nel caso specifico. Questo procedimento è applicabile per tutte le questioni di rilevante importanza, compresa la scelta dell’attività sportiva che incide significativamente sullo sviluppo psicofisico del minore.

 

Quando serve la firma di entrambi i genitori: intervento del giudice in caso di rifiuto

Interessante in materia è una pronuncia del Tribunale della Spezia che ha previsto che “qualora uno dei genitori rifiuti di sottoscrivere il c.d. cartellino sportivo, per impedire al figlio minorenne di proseguire la propria attività presso un’associazione dilettantistica di calcio, il Giudice su ricorso dell’altro genitore, può provvedere inaudita altera parte, disponendo che il tesseramento abbia luogo con la sola sottoscrizione del genitore ricorrente” (cfr.Trib. La Spezia 09 ottobre 2017).

Chi paga le spese per l’attività sportiva?

Le spese per lo sport praticato dai figli, rientrando nelle c.d. spese straordinarie, devono essere previamente concordate e sostenute al 50% tra i coniugi, salvi diversi accordi tra i genitori pattuiti in sede di separazione o divorzio. Per una dettagliata esemplificazione delle spese straordinarie si rimanda al seguente articolo.

Conflittualità genitori separati: come risolvere i contrasti sullo sport

La conflittualità genitori separati rappresenta quindi una problematica frequente nella gestione delle attività extrascolastiche dei minori. Quando si tratta di sport, i contrasti possono riguardare sia la scelta dell’attività che la ripartizione delle relative spese. Per i figli di genitori separati, la continuità delle attività sportive già praticate prima della separazione costituisce un elemento di stabilità emotiva da preservare. In questi casi, la giurisprudenza è consolidata: il genitore in disaccordo deve comunque continuare a contribuire alle spese, poiché rientrano nell’ambito del mantenimento figlio e sono considerate necessarie per garantire lo sviluppo armonico del minore.

Le spese per attività sportive rientrano generalmente tra le spese straordinarie che, secondo numerose pronunce giurisprudenziali, vanno ripartite tra i genitori nelle percentuali stabilite in sede di separazione. L’eventuale disaccordo di un genitore non lo esime dall’obbligo contributivo quando lo sport era già praticato prima della separazione, rappresentando una consolidata abitudine di vita del minore.

Diverso è il caso di nuove attività sportive intraprese dopo la separazione. In questa circostanza, in caso di conflitto irrisolvibile, la questione deve essere sottoposta al tribunale, che valuterà secondo il criterio del preminente interesse del minore. Il giudice considererà vari fattori:

  1. le inclinazioni del bambino
  2. i benefici psicofisici dell’attività proposta
  3. la sostenibilità economica per entrambi i genitori
  4. la compatibilità con gli altri impegni del minore

La decisione giudiziale potrà stabilire sia l’autorizzazione all’attività che le modalità di ripartizione dei costi.

Figlio di genitori separati: tutela del suo interesse nella scelta sportiva

La tutela dell’interesse del minore rappresenta il principio cardine che orienta le decisioni sulla scelta sport genitori separati. La giurisprudenza ha stabilito che l’attività sportiva costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo equilibrato della personalità del minore. Nella separazione consensuale, i genitori possono inserire nel piano genitoriale clausole specifiche che regolamentano non solo la scelta dell’attività, ma anche i criteri di valutazione periodica della sua adeguatezza alle inclinazioni del minore.

I tribunali applicano il principio di continuità delle attività sportive già praticate. Durante la separazione giudiziale, questo principio assume particolare rilevanza, come confermato da numerose ordinanze che hanno disposto la prosecuzione dell’attività sportiva praticata da anni nonostante l’opposizione di un genitore.

L’ascolto qualificato del minore assume un ruolo centrale, con metodologie adeguate all’età e alla maturità. Il bilanciamento tra responsabilità genitoriale e autodeterminazione evolve: se per un bambino piccolo le decisioni genitoriali hanno maggior peso, per un adolescente la giurisprudenza riconosce un crescente spazio di autonomia nella scelta dell’attività sportiva, sempre nell’ottica di garantire le migliori opportunità di crescita equilibrata.

 

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Maggio 21, 2025
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