Come si concordano le vacanze dei figli per i genitori separati?
Generalmente i periodi di vacanza da trascorrere con l’uno o l’altro genitore sono preventivamente concordati tra gli ex coniugi, nel caso di separazione consensuale. Nel caso di separazione giudiziale sono decise da un giudice. I giorni o meglio i periodi concordati corrisponderanno a quelli scritti nella sentenza di separazione (ad esempio in questo modo: “i primi 15 giorni di agosto i figli trascorreranno le vacanze con il padre, i restanti con la madre”).
Non ci sono dei periodi predeterminati per legge da rispettare e generalmente questi vengono liberamente concordati dai genitori o da un giudice, nel primario interesse dei minori.
C’è l’obbligo di comunicare all’altro genitore dove si portano i figli in vacanza?
Omettere di comunicare all’ex coniuge (collocatario e non) il luogo dove si portano i figli in vacanza non costituisce un reato. La Giurisprudenza ha ritenuto che il comportamento del genitore separato che rifiuta di comunicare all’altro la città e l’indirizzo dell’alloggio dove porta i figli in vacanza “non costituisce reato se nelle condizioni della separazione è stabilito soltanto di concordare i periodi di vacanza, senza specificare ulteriormente il luogo ove vengono portati i figli” (Tribunale di Rieti sez. GIP del 15.06.2011)
Invece, commette reato il genitore che nega all’altro di portare con sé il figlio in vacanza eludendo il periodo appositamente stabilito per questo scopo dal Giudice (Sent. 27995/2009 Corte di Cassazione). Sottrarsi a tale impegno, significa infatti, non rispettare l’altro genitore il quale ha il diritto di portare con sé i figli in vacanza. Oltre questi casi, comunque, l’obbligo di comunicare all’altro genitore il luogo dove si portano i figli in vacanza è previsto dalle norme del Codice Civile che disciplinano i rapporti tra i coniugi e la collaborazione tra questi, nell’interesse della famiglia. (art. 143 cc).
Cosa succede se il genitore collocatario si rifiuta di mandare il figlio in vacanza con l’ex coniuge?
Quando tra i genitori separati si presenta il problema del mancato consenso fornito da uno degli ex coniugi affinché l’altro porti il figlio con sé in vacanza, il genitore consenziente può ricorrere al Tribunale per i Minorenni del luogo dove il minore ha la residenza e chiedere che venga emesso un provvedimento sostitutivo della volontà dell’altro genitore. A seguito di tale richiesta il Giudice Tutelare pronuncia un provvedimento che non risolve in via definitiva il conflitto tra i genitori, ma che riesce a sopperire al mancato consenso di uno dei due nel primario interesse dei figli.
In sostanza, il giudice in questi casi, svolge un importante lavoro di mediazione volto a dirimere i conflitti tra i genitori, eventualmente facendo ricorso alla collaborazione di altre professionalità (assistenti sociali, psicologi, ecc.). Nella prassi è stato evidenziato che, proprio la definitività della decisione pronunciata da un giudice, porta spesso alla soluzione del conflitto. Il provvedimento concessivo dell’autorizzazione non può prescindere dal coinvolgimento del genitore non collocatario che, pertanto, viene messo nelle condizioni di sapere che l’altro genitore ha presentato la domanda, in modo da poter, eventualmente, interloquire nella procedura.
Le spese sostenute dal genitore durante le vacanze sono considerate spese straordinarie per il figlio?
No, durante le vacanze le spese sostenute per il figlio non sono considerate spese straordinarie e pertanto non vi sarà il rimborso del 50% da parte dell’altro coniuge. Le stesse, quindi, dovranno essere sostenute interamente dal genitore con cui il figlio trascorrerà le vacanze. Pertanto esse non potranno essere usate come scusa per non contribuire al mantenimento o per richiedere un rimborso, di qualunque tipo, da parte dell’altro genitore.
Durante le vacanze l’assegno di mantenimento può essere sospeso?
No, portare con sé il figlio in vacanza e provvedere alle spese che essa comporta non rappresenta un motivo valido per cambiare le condizioni di separazione e divorzio. Il genitore che trascorre con il figlio il periodo di vacanza non può, quindi, rifiutarsi di pagare l’assegno di mantenimento mensile previsto per legge. Pertanto il genitore non collocatario dovrà continuare a pagare la mensilità per il mantenimento anche nel mese in cui è in vacanza con il figlio e sostiene delle spese (Corte di Cassazione, 18869/2014).
Infatti la Cassazione con sentenza 16351/2018 ha affermato che: “il contributo al mantenimento dei figli minori, non corrisponde ad un mero rimborso delle spese sostenute dall’affidatario nel mese corrispondente, ma costituisce la rata mensile di un assegno annuale.” Quindi è assolutamente irrilevante ai fini della corresponsione dell’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario abbia passato gran parte del mese in vacanza sostenendo più spese del solito.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:
Il diritto dei minori alla bigenitorialità
TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI CON I GENITORI IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
Assegno di mantenimento: Sospensione o riduzione quando figli sono in vacanza
Il trasferimento del genitore separato o divorziato con figli minori
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