Dobbiamo preliminarmente rifuggire dall’ erronea assimilazione in cui si incorre nella prassi tra assegno alimentare e assegno di mantenimento. Si tratta infatti di istituti di natura giuridica diversa, con presupposti, funzioni e criteri di quantificazione diversi.
Che cos’è l’assegno alimentare (i c.d. “alimenti”)?
Si tratta di una prestazione patrimoniale di natura assistenziale, a cui sono tenuti il coniuge o in successione gli altri membri della famiglia in virtù del dovere di solidarietà familiare, a beneficio di chi all’interno della famiglia si trova in stato di bisogno ed è impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento. “Nel concetto di alimenti ex art. 433 c.c. rientra anche l’attività di assistenza, intesa come prestazione personale di supporto globale al soggetto in stato di bisogno, in termini di presenza, di compagnia, di conforto e di affetto.” App. Lecce, 2 novembre 2016.
Qual è la natura del diritto agli alimenti?
Si tratta di un diritto:
- Indisponibile
- Irripetibile
- Incedibile
- imprescrittibile.
Non può inoltre essere oggetto di rinunzia, di transizione o di pignoramento.
Quali sono i presupposti del diritto agli alimenti?
Il diritto agli alimenti è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni (art. 438):
- Stato di bisogno, ossia impossibilità di far fronte alle esigenze di prima necessità.La casistica di quelli che a titolo esemplificativo possono considerarsi i bisogni di prima necessità è ricavabile dalla giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione con la sent.25248/2013 afferma che: “ Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 cod. civ., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.”
È proprio nel requisito dello stato di bisogno si coglie il principale discrimine con l’assegno di mantenimento, la cui portata è indubbiamente molto più ampia, in quanto è funzionale a garantire all’ ex coniuge lo stesso tenore goduto durante il matrimonio.
- Impossibilità di provvedere al proprio mantenimento mediante attività lavorativa. Nel valutare l’idoneità allo svolgimento di una prestazione lavorativa particolare rilevanza verrà attribuita all’ età, alla sussistenza di menomazioni fisiche e le inclinazioni personali. Sul punto la Corte di Cassazionecon la sentenza 770/2020 ha affermato che: “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, tanto che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata”.Sarà onere del richiedente dimostrare l’effettiva sussistenza dello stato di bisogno e l’impossibilità di prestare attività lavorativa. Non viene soddisfatto l’onere probatorio laddove la patologia riscontrata sia tale da rendere impossibile “la capacità di prestazione specifica ma non tale da impedire lo svolgimento di attività lavorative e generiche” ciò è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 770/2000.
- Possibilità economica del soggetto obbligato a versare l’assegno.
- La sussistenza di un certo legame personale tra il soggetto obbligato e il beneficiario.
Quali sono i soggetti tenuti all’obbligazione alimentare?
Di seguito troviamo l’elencazione dei soggetti obbligati ex lege e secondo il seguente ordine:
- coniuge
- figli e in mancanza discendenti prossimi
- genitori o in mancanza ascendenti prossimi “ il figlio che ha bisogno di aiuto deve ricevere il supporto dei genitori a prescindere da quale sia la sua età”, tale principio è stato affermato dalla Cassazione con la sent.9451/2017.
- generi e nuore
- suocero e suocera
- fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Si tratta in modo evidente di soggetti legati al beneficiario da vincolo di parentela o affinità.
Il richiedente dovrà rivolgersi al soggetto più prossimo e solo in via alternativa rivolgersi in modo progressivo agli altri soggetti, con la precisazione che nel caso di fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nello stretto necessario e che nel caso in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale non potrà sussistere nessun obbligo alimentare nei confronti del genitore.
In ogni caso il donatario è obbligato agli alimenti prima di ogni altro soggetto ai sensi dell’art. 437 cc.
In caso di separazione o divorzio permane l’obbligazione alimentare a carico del coniuge nei confronti dell’altro in stato di bisogno?
La risposta è positiva nel caso della separazione, in quanto al coniuge separato può attribuirsi a tutti gli effetti lo status di coniuge, con la precisazione che se in sede di separazione viene stabilito a vantaggio dell’ex coniuge già l’assegno di mantenimento questo sarà inclusivo degli alimenti.
Tuttavia anche nel caso di separazione con addebito il coniuge perde solo il diritto all’assegno di mantenimento ma non il diritto agli alimenti.
La risposta è positiva anche nel caso della cessazione della convivenza di fatto.
La risposta è negativa in caso di divorzio, in quanto lo scioglimento del vincolo coniugale comporta anche la perdita in via definitiva della qualifica di coniuge, ma potrà comunque beneficiare dell’assegno di divorzio.
Se vi sono più persone obbligate nello stesso grado della prestazione alimentare?
La legge sul punto afferma che: “tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche”. Se ne deduce pertanto la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.
Qual è il criterio da seguire nella determinazione dell’ammontare dell’assegno alimentare?
Per quanto riguarda la quantificazione dell’importo dell’assegno alimentare una sicura indicazione si può ricavare dall’art. 438 cc, il quale afferma che: essi “sono assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale.”
Sotto questo profilo si può cogliere l’altra grande differenza che sussiste con l’assegno di mantenimento il cui importo “è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
Secondo quali modalità può essere adempiuta l’obbligazione alimentare?
Generalmente si assiste alla corresponsione di un assegno mensile oppure accogliendo nella propria abitazione l’alimentando in modo da provvedere direttamente al suo mantenimento.
Qual è il limite temporale dell’obbligazione alimentare?
Non c’è un limite stabilito ex ante, ma l’importo stabilito dal giudice sarà suscettibile di modifica (determinandone un aumento o una riduzione) oppure di revoca al mutare delle condizioni economiche di chi è obbligato o del beneficiario.
In attesa della pronuncia del giudice ossia “finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.” (art.446 c.c.)
La ratio è quella di apprestare una tutela immediata allo stato di bisogno del soggetto beneficiario senza aspettare i tempi del giudizio.
Un’ipotesi particolare idonea a legittimare una modifica dell’assegno alimentare è anche quella del beneficiario che sperpera il denaro ricevuto per scopi diversi rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari.
Dato il carattere personale della misura, si avrà la cessazione dell’obbligazione in caso di morte dell’alimentando.
Quando sorge il diritto agli alimenti?
“Il diritto alle prestazioni alimentari in capo all’avente diritto sorge esclusivamente al momento della domanda giudiziale. Tale soluzione fa leva su un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo viene in rilievo un argomento di tipo letterale. L’art. 445 c.c., prevedendo che gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale, conferma l’indispensabilità della domanda giudiziale per la costituzione effettiva del diritto alimentare. Inoltre, a conforto della tesi in esame, milita un argomento di natura pratica. In assenza di un apposito accertamento giudiziale il diritto alimentare risulterebbe privo di ogni connotato di certezza, sia sull’an, sia sul quantum.” tribunale di Roma, sentenza 13385/2017
In quali conseguenze si può incorrere nel caso di inadempimento all’ obbligazione alimentare?
Il soggetto tenuto alla prestazione alimentare qualora non ottemperi al suo obbligo potrà addirittura incorrere in responsabilità penale.
Infatti la sua condotta potrebbe integrare le seguenti fattispecie di reato:
- Art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).
- Art. 388 comma 2 c.p. (esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
- Art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
“L’inadempimento sanzionato dall’art. 570 c.p. potrà ritenersi giustificato solo laddove sia correlato ad una condizione rapportabile alla forza maggiore, non risultando idoneo ad esentare dall’obbligo alimentare neppure il mero documentato stato di disoccupazione.” Cass. Penale, sent. 19519/2012
Allo stesso modo il tribunale di Udine con sent. 14/07/2020 ha affermato che:
“ In tema di responsabilità penale, integra gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p. il soggetto obbligato che non provi il suo eventuale stato di indigenza e men che meno la eventuale riconducibilità dello stesso a cause indipendenti dalla sua volontà.”
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