Maggio 21, 2025

Diritto agli alimenti

Maggio 21, 2025

Diritto agli alimenti

Condividi

Indice

Contatta lo Studio

Contattami per una Consulenza

Compila il Form e richiedi una consulenza professionale adesso

Contattami

L’ordinamento giuridico italiano contempla diversi istituti di protezione economica per i soggetti vulnerabili all’interno del nucleo familiare. Nel quadro della tutela patrimoniale delle relazioni familiari, il diritto agli alimenti rappresenta uno degli strumenti più antichi, fondato sul principio costituzionale di solidarietà sociale. La sua collocazione sistematica nel codice civile evidenzia la rilevanza che il legislatore attribuisce ai legami parentali anche in situazioni di crisi. Nelle controversie relative a questo istituto, l’intervento di un mediatore familiare Firenze può risultare determinante per individuare soluzioni condivise, evitando la conflittualità giudiziaria e preservando le relazioni interpersonali nonostante le difficoltà economiche.

Assegno alimentare: definizione e funzione assistenziale

L’assegno alimentare rappresenta una prestazione patrimoniale di natura specificamente assistenziale, chiaramente distinta dal mantenimento figlio sia nei presupposti che nelle finalità. Questo istituto giuridico trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare sancito dall’ordinamento e si configura come un obbligo legale a cui sono tenuti, secondo un preciso ordine gerarchico, il coniuge e successivamente gli altri membri della famiglia indicati dall’articolo 433 del codice civile.

I beneficiari di tale contributo sono esclusivamente i soggetti che si trovano in stato di bisogno e risultano impossibilitati a provvedere autonomamente al proprio sostentamento per ragioni non imputabili alla loro volontà. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’interpretazione del diritto agli alimenti, riconoscendo che tale istituto non si limita alla mera erogazione di mezzi economici per soddisfare i bisogni primari della vita.

Come chiarito da una significativa pronuncia della Corte d’Appello del 2 novembre 2016, “nel concetto di alimenti ex art. 433 c.c. rientra anche l’attività di assistenza, intesa come prestazione personale di supporto globale al soggetto in stato di bisogno, in termini di presenza, di compagnia, di conforto e di affetto.” Questa interpretazione estensiva riconosce la dimensione relazionale dell’obbligo alimentare, che include quindi anche forme di sostegno morale e assistenza personale che trascendono il mero aspetto economico.

Diritto agli alimenti: natura e caratteristiche giuridiche

Si tratta di un diritto:

  • Indisponibile
  • Irripetibile
  • Incedibile
  • imprescrittibile.

Non può inoltre essere oggetto di rinunzia, di transizione o di pignoramento.

Alimenti diritto: presupposti e condizioni per la concessione

Il diritto agli alimenti è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni (art. 438):

  • Stato di bisogno, ossia impossibilità di far fronte alle esigenze di prima necessità. La casistica di quelli che a titolo esemplificativo possono considerarsi i bisogni di prima necessità è ricavabile dalla giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione con la sent.25248/2013 afferma che: “ Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 cod. civ., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vittol’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.”
    È proprio nel requisito dello stato di bisogno che si coglie il principale discrimine con l’assegno di mantenimento, la cui portata è indubbiamente molto più ampia, in quanto è funzionale a garantire all’ ex coniuge lo stesso tenore goduto durante il matrimonio.
  • Impossibilità di provvedere al proprio mantenimento mediante attività lavorativa. Nel valutare l’idoneità allo svolgimento di una prestazione lavorativa particolare rilevanza verrà attribuita all’ età, alla sussistenza di menomazioni fisiche e le inclinazioni personali. Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza 770/2020 ha affermato che: “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, tanto che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata”. Sarà onere del richiedente dimostrare l’effettiva sussistenza dello stato di bisogno e l’impossibilità di prestare attività lavorativa. Non viene soddisfatto l’onere probatorio laddove la patologia riscontrata sia tale da rendere impossibile “la capacità di prestazione specifica ma non tale da impedire lo svolgimento di attività lavorative e generiche” ciò è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 770/2000.
  • Possibilità economica del soggetto obbligato a versare l’assegno.
  • La sussistenza di un certo legame personale tra il soggetto obbligato e il beneficiario.

Obbligo degli alimenti: soggetti tenuti alla prestazione e ordine di priorità

La normativa civilistica prevede una dettagliata gerarchia di soggetti tenuti alla prestazione alimentare, aspetto particolarmente rilevante anche per i Figli di genitori separati che necessitano di supporto economico oltre la maggiore età. Il diritto agli alimenti si differenzia dal mantenimento per il suo carattere di stretta necessità e trova la sua disciplina nell’articolo 433 del codice civile, che stabilisce un preciso ordine di chiamata secondo vincoli di parentela e affinità:

  1. Coniuge
  2. Figli e, in loro mancanza, discendenti prossimi
  3. Genitori o, in loro mancanza, ascendenti prossimi (come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9451/2017: “il figlio che ha bisogno di aiuto deve ricevere il supporto dei genitori a prescindere da quale sia la sua età”)
  4. Generi e nuore
  5. Suocero e suocera
  6. Fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani

Il meccanismo di attivazione dell’obbligo segue un criterio progressivo: il soggetto in stato di bisogno deve rivolgersi primariamente al familiare più prossimo nell’ordine indicato, potendo coinvolgere gli altri solo in caso di impossibilità del primo. Particolari limitazioni sussistono per fratelli e sorelle, tenuti a fornire solo lo stretto necessario, e nei confronti del genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, verso il quale cessa ogni obbligo alimentare. Una posizione privilegiata nella gerarchia è riservata al donatario, che ai sensi dell’articolo 437 c.c. è tenuto agli alimenti con precedenza rispetto a qualsiasi altro obbligato.

Divorzio e alimenti: permanenza dell’obbligo tra ex coniugi

La risposta è positiva nel caso della separazione, in quanto al coniuge separato può attribuirsi a tutti gli effetti lo status di coniuge, con la precisazione che se in sede di separazione viene stabilito a vantaggio dell’ex coniuge già l’assegno di mantenimento questo sarà inclusivo degli alimenti.

Tuttavia anche nel caso di separazione con addebito il coniuge perde solo il diritto all’assegno di mantenimento ma non il diritto agli alimenti.

La risposta è positiva anche nel caso della cessazione della convivenza di fatto.
La risposta è negativa in caso di divorzio breve in quanto lo scioglimento del vincolo coniugale comporta anche la perdita in via definitiva della qualifica di coniuge, ma potrà comunque beneficiare dell’assegno di divorzio.

Se vi sono più persone obbligate nello stesso grado della prestazione alimentare?

La legge sul punto afferma che: “tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche”. Se ne deduce pertanto la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.

Qual è il criterio da seguire nella determinazione dell’ammontare dell’assegno alimentare?

Per quanto riguarda la quantificazione dell’importo dell’assegno alimentare una sicura indicazione si può ricavare dall’art. 438 cc, il quale afferma che: essi “sono assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarliNon devono tuttavia superare quanto necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale.” 
Sotto questo profilo si può cogliere l’altra grande differenza che sussiste con l’assegno di mantenimento il cui importo “è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Secondo quali modalità può essere adempiuta l’obbligazione alimentare?

Generalmente si assiste alla corresponsione di un assegno mensile oppure accogliendo nella propria abitazione l’alimentando in modo da provvedere direttamente al suo mantenimento.

Qual è il limite temporale dell’obbligazione alimentare?

Non c’è un limite stabilito ex ante, ma l’importo stabilito dal giudice sarà suscettibile di modifica (determinandone un aumento o una riduzione) oppure di revoca al mutare delle condizioni economiche di chi è obbligato o del beneficiario.
In attesa della pronuncia del giudice ossia “finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.” (art.446 c.c.)
La ratio è quella di apprestare una tutela immediata allo stato di bisogno del soggetto beneficiario senza aspettare i tempi del giudizio.

Un’ipotesi particolare idonea a legittimare una modifica dell’assegno alimentare è anche quella del beneficiario che sperpera il denaro ricevuto per scopi diversi rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari.
Dato il carattere personale della misura, si avrà la cessazione dell’obbligazione in caso di morte dell’alimentando.

Quando sorge il diritto agli alimenti?

La giurisprudenza consolidata ha stabilito un principio fondamentale riguardo il momento costitutivo dell’obbligazione alimentare: il diritto agli alimenti si perfeziona esclusivamente con la presentazione della domanda giudiziale. Questa posizione, frequentemente sostenuta in sede processuale da ogni studio legale Firenze specializzato in diritto di famiglia, poggia su due distinti fondamenti.

Il primo è di natura strettamente normativa: l’articolo 445 del codice civile dispone espressamente che gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o, alternativamente, dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, purché questa sia seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale.

Tale formulazione legislativa conferma inequivocabilmente l’indispensabilità dell’azione giudiziaria per l’effettiva costituzione del diritto. Il secondo fondamento risponde a un’esigenza pratica di certezza del diritto: in assenza di un accertamento giurisdizionale, l’obbligazione alimentare risulterebbe caratterizzata da un’intrinseca indeterminatezza, tanto nell’esistenza stessa del diritto (an) quanto nella sua quantificazione economica (quantum).

Questa interpretazione, ribadita in una significativa sentenza giurisprudenziale del 2017, evidenzia la necessità del vaglio giudiziale come elemento costitutivo e non meramente dichiarativo dell’obbligazione, distinguendo nettamente l’obbligo alimentare da altre forme di assistenza familiare che possono sorgere automaticamente al verificarsi di determinate condizioni.

In quali conseguenze si può incorrere nel caso di inadempimento all’ obbligazione alimentare?

Il soggetto tenuto alla prestazione alimentare qualora non ottemperi al suo obbligo potrà addirittura incorrere in responsabilità penale.
Infatti la sua condotta potrebbe integrare le seguenti fattispecie di reato:

  • Art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).
  • Art. 388 comma 2 c.p. (esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
  • Art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).

“L’inadempimento sanzionato dall’art. 570 c.p. potrà ritenersi giustificato solo laddove sia correlato ad una condizione rapportabile alla forza maggiore, non risultando idoneo ad esentare dall’obbligo alimentare neppure il mero documentato stato di disoccupazione.” Cass. Penale, sent. 19519/2012
Allo stesso modo il tribunale di Udine con sent. 14/07/2020 ha affermato che:
“ In tema di responsabilità penale, integra gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p. il soggetto obbligato che non provi il suo eventuale stato di indigenza e men che meno la eventuale riconducibilità dello stesso a cause indipendenti dalla sua volontà.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pubblicato
Maggio 21, 2025
Cateogoria

Articoli correlati