Febbraio 7, 2011

Codul Familiei Romeno (traduzione)

Febbraio 7, 2011

Codul Familiei Romeno (traduzione)

Condividi

Indice

Il codice della famiglia Romeno non richiede ai coniugi di procedere alla separazione per poi ricorrere al divorzio dopo tre anni.
Nei casi previsti dalla legge italiana è quindi possibile che due coniugi rumeni residenti in Italia possano chiedere l’applicazione della legge romena procedendo direttamente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (il c.d. divorzio).
In tale ipotesi sarà necessario depositare insieme agli atti la traduzione giurata del codul familiei.
Nel Novembre 2010 è intervenuta una riforma del Codul Familiei in base alla quale si può procedere a un “Divorzio Consensuale” anche in presenza di figli minori (in realtà il diritto Romeno non conosce la distinzione tra “giudiziale” e “consensuale“).
Qui di seguito si riporta una bozza quale utile traccia per il traduttore.

E’ anche possibile, in particolari condizioni, procedere direttamente al divorzio in Romania anche per i cittadini Italiani.

ATTENZIONE (dicembre 2011):
Il Codul Familiei è stato inglobato nel nuovo Codice Civile Romeno con alcune modifiche.
Per avere la traduzione aggiornata è sufficiente contattare l’Avv. Lorenzo Cirri attraverso l’apposito Form qui a destra.

CODUL FAMILIEI

Art. 35

Sotii administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele.
Oricare dintre soti, exercitind singur aceste drepturi, este socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot. Cu toate acestea, nici unul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot.

Art. 36
La desfacerea casatoriei, bunurile comune se impart intre soti, potrivit invoielii acestora. Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune, va hotara instanta judecatoreasca.
Pentru motive temeinice, bunurile comune, in intregime sau numai o parte din ele, se pot imparti prin hotarare judecatoreasca si in timpul casatoriei. Bunurile astfel impartite devin bunuri proprii. Bunurile neimpartite, precum si cele ce se vor dobandi ulterior, sunt bunuri comune.

Capitolul 4 – Desfacerea casatoriei

-se modifică şi se completează  prin Legea nr. 202 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26/10/2010 Intrare in vigoare: 25/11/2010

Art. II. – Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 37, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Căsătoria se poate desface prin divorţ. Divorţul poate avea loc:

a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi;

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

c) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.”

2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 38. – Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat de către instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.

Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.

Instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

La soluţionarea cererilor accesorii divorţului, referitoare la încredinţarea copiilor minori, obligaţia de întreţinere şi folosirea locuinţei, instanţa va ţine seama şi de interesele minorilor.”

3. După articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 381-384, cu următorul cuprins:

“Art. 381. – Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

Dispoziţiile art. 38 alin. 2 rămân aplicabile.

Art. 382. – Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divorţ.

La expirarea acestui termen, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.

Dacă soţii stăruie în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

Dispoziţiile art. 40 alin. 1 se aplică în mod corespunzător. Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată, potrivit prevederilor art. 38.

Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti.

Art. 383. – Când cererea de divorţ este depusă la primăria unde s-a încheiat căsătoria, ofiţerul de stare civilă, după emiterea certificatului de divorţ, face cuvenita menţiune în actul de căsătorie.

În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială soţii au avut ultima locuinţă comună, ofiţerul de stare civilă emite certificatul de divorţ şi înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face menţiune în actul de căsătorie.

În cazul constatării divorţului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorţ şi înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face menţiune în actul de căsătorie.

Art. 384. – Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. 381, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorţ.

Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau notarului public nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege.

Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiţerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi de a emite certificatul de divorţ, oricare dintre soţi se poate adresa, pe cale separată, instanţei competente.”

4. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 39. – Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas irevocabilă.

În cazul prevăzut la art. 381, căsătoria este desfăcută pe data eliberării certificatului de divorţ.

Faţă de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează de la data când s-a făcut menţiune despre hotărârea de divorţ sau, după caz, despre certificatul de divorţ pe marginea actului de căsătorie ori de la data când ei au cunoscut divorţul pe altă cale.”

CODICE DELLA FAMIGLIA

Articolo 35
I coniugi amministrano, utilizzano e dispongono insieme i beni comuni.
Quando uno dei coniugi esercita questi diritti, è sottinteso che ha il consenso dell’altro coniuge. Tuttavia, nessuno dei coniugi può vendere o ipotecare un terreno o un edificio che fa parte dei beni comuni, se non ha l’esplicito consenso dell’altro coniuge.

Articolo 36
Allo scioglimento del matrimonio, i beni comuni sono divisi tra i coniugi in base al loro consenso. Se i coniugi non sono d’accordo su qualcosa della divisione dei beni comuni, il Tribunale deciderà.
Per buone ragioni i beni comuni, in tutto o in parte, possono essere divisi per ordine del Tribunale anche durante il matrimonio. I beni cosi divisi diventano beni propri. I beni che non sono divisi, come quelli che saranno poi acquisiti, sono di proprietà comune.

Capitolo 4
Scioglimento del matrimonio

-Si modifica e si completa la Legge nr. 202 del 25/10/2010 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26/10/2010  Entrata in vigore: 25/11/2010.

Articolo II. – Legge n. 4 / 1953 – Codice della Famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 13 del 18 aprile 1956, come modificato e integrato;

modificato e integrato come segue:

All’articolo 37, comma 2 è modificato come segue:

“Il matrimonio può essere sciolto attraverso il divorzio. Il divorzio può avvenire:

a) previo accordo tra i coniugi e su richiesta di entrambi;

b) quando, per qualche motivo, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e non è più possibile continuare il matrimonio;

c) alla richiesta di quel coniuge la cui salute non permette di proseguire il matrimonio;

2. L’articolo 38 è modificato come segue:

“Articolo 38 -. Lo scioglimento del matrimonio tramite accordo tra i coniugi può essere pronunciato dal giudice a prescindere dal fatto che ci siano o meno figli minori nati dal matrimonio.
Il divorzio di comune accordo tra i coniugi non può essere accettato se uno dei coniugi è  interdetto.
Il giudice è tenuto a verificare l’esistenza del consenso libero e incondizionato di ciascun coniuge.
Per quanto riguarda le richieste accessorie al divorzio in materia di affidamento di figli minori, di manutenzione e di uso dell’abitazione, il giudice terrà in considerazione gli interessi dei minori. ”

3. Dopo l’articolo 38 si introducono quattro nuovi articoli, gli articoli dall’art. 381al – art. 384, come segue:

“Articolo Art. 381 -. Se i coniugi sono  d’accordo nel procedere col divorzio e non hanno figli minori nati nel matrimonio o figli adottivi, gli ufficiali di stato civile o un notaio pubblico presso il luogo dove hanno contratto matrimonio o l’ultimo domicilio comune dei coniugi, possono dichiarare sciolto il matrimonio con l’accordo delle parti, rilasciando loro un attestato di divorzio come previsto dalla legge.

Le disposizioni di cui all’art. 38 comma 2 rimangono applicabili.

Articolo 382 – La domanda di divorzio deve essere presentata dai coniugi congiuntamente, l’ufficiale di stato civile o il notaio pubblico devono registrare la domanda e concedere un termine di 30 giorni per l’eventuale ritiro della domanda di divorzio.
Successivamente, l’ufficiale di stato civile o, eventualmente, il notaio pubblico verificano se i coniugi mantengono la volontà di divorziarsi e se il loro consenso è libero e incondizionato.
Se i coniugi mantengono la volontà di divorziarsi, l’ufficiale di stato civile, o il notaio pubblico, rilasciano un certificato di divorzio senza fare alcuna menzione sulla eventuale colpa di uno dei coniugi.

Le disposizioni di cui all’art. 40 comma 1 sono invariate.

Se i coniugi non sono d’accordo sul cognome che devono avere i coniugi dopo il divorzio, l’ufficiale di stato civile o, il notaio pubblico emettono un provvedimento con il quale respingono la domanda di divorzio, invitano i coniugi a presentare ricorso presso il tribunale, ai sensi dell’art . 38.
Per quanto riguarda gli aspetti per i quali i coniugi non sono d’accordo, spetta al Tribunale decidere.

Articolo 383. – Se la richiesta di divorzio è depositata presso il comune dove il matrimonio ha avuto luogo l’ufficiale di stato civile, dopo il rilascio del certificato di divorzio, deve annotare nell’atto di matrimonio il proprio provvedimento.
Se la domanda di divorzio è presentata al comune nel cui territorio i coniugi hanno avuto l’ultima dimora comune l’ufficiale di stato civile che rilascia il certificato di divorzio lo trasmette immediatamente in copia conforme al comune dove il matrimonio ha avuto luogo, in modo che venga annotato nell’atto di matrimonio il  provvedimento.

Se la domanda di divorzio è presentata a un notaio pubblico, quest’ultimo rilascia il certificato di divorzio e lo trasmette immediatamente in copia conforme al comune dove il matrimonio ha avuto luogo, in modo che venga annotato nel registro di matrimonio.

Articolo 384 – Se non sono rispettate le condizioni di cui all’art. 381, l’ufficiale di stato civile o il notaio respingono la domanda di divorzio.

Contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile o del notaio pubblico non esiste la possibilità di fare appello, tuttavia i coniugi possono presentare la domanda di divorzio presso il Tribunale per disporre lo scioglimento del matrimonio consensuale oppure in un altro modo previsto dalla legge.

Per riparare al danno causato dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile o del notaio pubblico di dichiarare lo scioglimento del matrimonio con l’accordo delle parti e di emettere il provvedimento di divorzio, entrambi i coniugi possono presentare ricorso separatamente presso il tribunale competente.

4. L’articolo 39 è modificato come segue:
“Articolo 39 -. Il matrimonio viene sciolto dal giorno in cui la sentenza di divorzio  diventa irrevocabile.
Nel caso di cui all’art. 381, lo scioglimento del matrimonio si ha alla data di rilascio del provvedimento di divorzio.
Nei confronti del terzo gli effetti patrimoniali del matrimonio cessano dalla data in cui è stata annotata al margine dell’atto di matrimonio la sentenza di divorzio o il certificato di divorzio, oppure dalla data in cui loro hanno avuto conoscenza del divorzio in un altro modo.

_____________________________________________________________________________________________

VECCHIO TESTO

CODICE DELLA FAMIGLIA

Capitoli IV

La cessazione del matrimonio

Art.37

Il matrimonio cessa con la morte con uno dei coniugi oppure con la dichiarazione della morte di uno dei coniugi fatta da un giudice. Il matrimonio può cessare col divorzio.

Art.38

Il giudice può far cessare il matrimonio con il divorzio quando ci sono motivi gravi, i rapporti tra i coniugi sono compromessi e il matrimonio non è più sostenibile.

Il divorzio può essere pronunciato anche soltanto in base all’accordo dei coniugi se si verificano le seguenti condizioni:

a) è passato almeno un anno dal matrimonio;

b) non ci sono figli minori nati in costanza di matrimonio.

Ogni coniuge può chiedere il divorzio quando il suo stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio. Per risolvere le richieste accessorie al divorzio che si riferiscono all’affidamento dei figli minori, l’obbligo di mantenimento e l’uso dell’abitazione il giudice terrà conto anche dell’interesse dei minori.

Art. 39

Il matrimonio cessa dal giorno in cui la decisione che pronuncia il divorzio diventa irrevocabile. Nei confronti dei terzi gli effetti patrimoniali del matrimonio cessano dalla data in cui è stata menzionata la sentenza di divorzio a margine dell’atto di matrimonio oppure dalla data i terzi sono venuti a conoscenza del divorzio per altri mezzi.

Art.40

Alla cessazione del matrimonio a seguito di divorzio i coniugi possono concordare che il coniuge, che secondo l’art.27 ha portato durante il matrimonio il cognome dell’altro coniuge, porti questo cognome anche dopo la cessazione del matrimonio.

Il giudice prenderà atto di questo accordo dagli scritti delle parti.

Il giudice con validi motivi può accordare questo diritto anche in assenza di accordo trai coniugi. Se non c’è stato un accordo e se il giudice non ha dato il consenso ogni coniuge porterà il cong0ome che aveva prima del matrimonio.

Art.41

Fino alla cessazione del matrimonio così come previsto dall’art. 39 i coniugi si dovranno reciprocamente mantenere.

Il coniuge divorziato ha diritto al mantenimento se si trova nello stato di bisogno dovuto a una incapacità a lavorare precedente al matrimonio oppure intervenuta in costanza di matrimonio; il coniuge avrà diritto al mantenimento anche quando l’incapacità si manifesta entro il primo anno successivo al divorzio ma soltanto se l’incapacità è dovuta a fatti relativi al matrimonio.

Il mantenimento dovuto secondo quanto disposto dal secondo comma può essere quantificato fino ad un terzo del reddito netto dell’altro coniuge obbligato, in proporzione al bisogno del coniuge bisognoso e in relazione anche alle possibilità economiche del coniuge obbligato. Questo mantenimento, insieme al mantenimento dei figli, non potrà superare metà del reddito netto del coniuge obbligato.

Quando il divorzio è pronunciato con addebito per colpa ad uno solo dei coniugi questo non godrà dei benefici dei commi 2 e 3 se non per un solo anno successivo al divorzio.

In tutti i casi il diritto al mantenimento cessa quando il coniuge contrae nuovo matrimonio.

Art.42

Il giudice al momento di pronunciarsi con sentenza deciderà a chi verranno affidati i figli. A tal fine il giudice ascolterà i genitori, l’autorità tutelare e i figli se maggiori di anni 10, deciderà tenendo conto degli interessi di ciascuno di loro se affidarli al padre o alla madre.

Per comprovati motivi i bambini possono essere affidati a parenti o terzi, consenzienti, o a istituti di tutela.

Allo stesso tempo il giudice stabilisce il contributo di ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione, lo studio e la preparazione professionale dei figli.

L’accordo dei genitori riguardo l’affidamento e il contributo materiale di ciascuno per mantenere, educare, far studiare e preparare alla professione dei figli avrà valore solo se approvato dal giudice.

Art.43

Il coniuge divorziato che ha avuto in affidamento il figlio esercita su di lui la patria potestà.

Quando il figlio viene affidato ad altra persona o istituto di tutela il giudice stabilisce quale dei due coniugi avrà il diritto di amministrare i beni del figlio, di rappresentarlo e di dare il consegno ad ogni atto.

La persona o l’istituto di tutela che hanno avuto in affidamento il figlio avrà nei confronti di questo soltanto i diritti e i doveri che avrebbero i genitori. Le disposizioni dell’art.108 si applicano in quanto compatibili.

Il coniuge divorziato, che non ha avuto in affidamento il figlio mantiene il diritto di avere legami personali con questo, così come veglierà sull’educazione, lo sviluppo, gli studi e la preparazione professionale.

Art.44

Nel caso in cui la situazione muti, su richiesta dei genitori o del figlio, se ha compiuto 14 anni, o dell’autorità tutelare o dell’istituto di tutela, il giudice potrà modificare le condizioni relative ai diritti e gli obblighi personali o patrimoniali trai genitori divorziati e il figlio. La modifica delle condizioni prese tenendo conto dell’art. 42 comma 1 e 2, potrà essere effettuata solo nel rispetto delle predette disposizioni con la dovuta cautela.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente ARTICOLO:

Applicazione del diritto Romeno per Divorziare senza preventiva separazione

22 risposte

  1. Gent.le avv. Cirri, sono una collega di Venezia e devo avviare il divorzio di una cittadina rumena. Esiste una traduzione ufficiale del codice della famiglia rumeno da poter produrre in giudizio? Dove posso trovarlo?
    Grazie e cordiali saluti
    Roberta Orlandi

      1. EGR. COLLEGA,
        Avrei necessità di un collega rumeno per una causa urgente di divorzio di un mio cliente rumeno. E’ venuto ieri e il termine per costituirsi scade il 6 gennaio altrimenti non potrà più fare eccezioni o chiedere prove. Grazie in anticipo. Francesca

  2. Buona sera sono una ragazza madre rumena sono più di 6 anni che non sono con mio ex marito e non mi vole dare divorzio mi chiede soldi 2000 euro solo così mi può dare divorzio io non ce lo ,come posso divorziare io sono in italia di 4 anni grazie mille

    1. Buongiorno
      Non c’è bisogno di pagarlo!!
      Lei presenta un ricorso….
      Uno si può divorziare anche senza il consenso dell’altro….
      Altrimenti uno rimane sposato a vita!!!
      Avv. Cirri

      1. Buonasera avvocato avrei bisogno di un chiarimento io sto con una ragazza rumena che mi dice che a iniziato il divorzio nel 2017 e ha fatto due udienze e lui non si è presentato ora mi dice che a febbraio ci sarà l’ultima udienza e che se anche su questa non si presenta il divorzio avviene da parte del giudice e verità o mi sta raccontando balle

  3. Egregio Avvocato Cirri, sono una Collega di Ravenna; mi servirebbe una traduzione ufficiale del Codice di Famiglia Rumeno da produrre in un ricorso di divorzio congiunto. Posso contattarla privatamente? Grazie

  4. Buonasera Collega, sono iscritta al Foro di Massa ed avrei bisogno della traduzione giurata del codice di famiglia rumeno. Possiamo sentirci? Grazie

  5. Buongiorno Collega,
    sto trattando un caso di regolamentazione di figlio naturale nato fuori dal matrimonio, riconosciuto dal padre equadoregno. La madre è rumena e la figlia è di nazionalità rumena. Vi è già stato ricorso e decreto del Tribunale di Monza che ha regolamentato, consensualmente, i diritti/doveri dei genitori verso la figlia (id est: affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre). Ora, la cliente chiede l’applicazione della legge rumena (la figlia è rumena e l’art. 38 della Legge 218/95 prevede l’applicazione della legge di nazionalità della minore, quindi rumena, ndr) da far valere in Italia con ricorso in modifica delle condizioni, ciò, al fine di ottenere l’affidamento esclusivo della figlia. Secondo Lei, vi sono margini? Ringrazio in anticipo per l’attenzione che vorrà riservare a questa mia. Avv. Gian Luigi Guana

    1. Caro Collega,
      ritengo vi siano i margini. Tuttavia ritengo che della questione dovrà essere necessariamente investito anche il servizio sociale competente che dovrà valutare la fattibilità -nel caso che ti interessa- di un affido esclusivo; il tutto anche alla luce dei contegni del padre.
      un caro saluto
      Lorenzo Cirri

  6. Gentile Collega,
    sono una Collega del Foro di Ancona e per un divorzio congiunto tra cittadini rumeni mi occorrerebbe copia tradotta del codice di famiglia rumeno.
    Può aiutarmi? Possiamo sentirci telefonicamente?
    Grazoe

  7. buongiorno Collega
    posso contattarti al numero che vedo nei precedenti messaggi, sempre per una questione di divorzio tra rumeni? grazie mille
    Avv. EDF

  8. Egregio Collega,
    sono una Antonella Biscotti Collega del Foro di Torino e per un divorzio giudiziale tra cittadini rumeni mi occorrerebbe copia tradotta del codice di famiglia rumeno.
    Può aiutarmi? La ringrazio

    1. Antonella scusa se rispondo in ritardo ma il blog era bloccato fino a due giorni fa!
      Se mi scrivi una mail o chiami, provvedo.
      Sempre che tu ne abbia bisogno ancora.
      A presto
      Lorenzo

Lascia un commento

Pubblicato
Febbraio 7, 2011
Cateogoria

Articoli correlati