Febbraio 17, 2011

Adozione da parte dei single: Cassazione 3572 del 2011

Febbraio 17, 2011

Adozione da parte dei single: Cassazione 3572 del 2011

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In molti paesi Europei, come la Spagna, la Francia e l’Inghilterra, già da tempo è legalmente permesso ad un genitore single di adottare un minore.

Per quanto concerne la situazione italiana, allo stato attuale l’adozione legittimante rimane consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, sulla base dell’assunto per cui è necessario, per il minore, crescere con entrambi i genitori.

La situazione potrebbe cambiare radicalmente al più presto in virtù della recente sentenza della Cassazione n. 3572 del 14.02.2011, con la quale si è sottolineato come i tempi siano maturi in Italia per permettere anche ai single di adottare: Il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una persona singola anche con gli effetti dell’adozione legittimante”.

La sentenza trae sputo dalla vicenda di una signora di Genova che ha ottenuto, nel 2009 in Appello, il riconoscimento dello status di madre per una bambina di origine russa con la quale vive da anni, prima in Russia ed in seguito negli Stati Uniti.

La Suprema Corte della Cassazione ha, pertanto, riconosciuto l’ammissibilità anche in Italia dell’adozione da parte dei single, aprendo le porte al Parlamento per l’introduzione di una normativa ad hoc.

Importante il riferimento contenuto nel corpo della sentenza alla Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967, punto di riferimento europeo per le regole sull’adozione e che, a parer della Suprema Corte, non contempla particolari preclusioni circa l’ammissibilità dell’adozione da parte di single.

A supporto di tale arresto giurisprudenziale concorrono anche valutazioni di fatto.

In primo luogo è innegabile che negli ultimi tempi vi è stato un aumento vertiginoso di casi di abbandono di minori con correlativa diminuzione, di quasi il 50%, delle coppie disponibili ad adottare.

In secondo luogo non può sottacersi che, prima dell’introduzione dell’istituto dell’affido condiviso, grazie alla legge n. 54 del 2006, di fatto il minore veniva quasi sempre assegnato ad un solo genitore, spesso single.

Tali circostanze di fatto, unitamente al supporto normativo offerto dalla convenzione di Strasburgo e alla situazione sussistente nei principali Paesi d’Europa, fanno si che la sentenza n. 3572/2011 della Cassazione sia stata accolta con estremo favore da coloro che ritengono che anche un single possa dare una famiglia al minore e portarlo via dagli istituti e dalle strutture cui sarebbero confinati.

Un’ulteriore svolta si è avuta con l’ordinanza 17100/2019, nella quale  la Cassazione ha riconosciuto la possibilità per persone singole ad adottare minori, indipendentemente dall’ età dell’adottante o dalla condizione di handicap del minore; in questo modo si attribuisce preminente rilevanza al legame affettivo che sussiste tra il bambino e chi se ne è preso cura anche laddove sia una singola persona, a discapito dei requisiti soggettivi richiesti all’ adottante, attribuendo pertanto  rilevanza prioritaria all’ interesse del minore.

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Pubblicato
Febbraio 17, 2011
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