un papà che porta a spasso per il parco i 3 bambini
Maggio 22, 2025

Responsabilità genitoriale post-separazione: sfide e prospettive per garantire la bigenitorialità effettiva

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Responsabilità genitoriale post-separazione: sfide e prospettive per garantire la bigenitorialità effettiva

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Nel panorama giuridico contemporaneo, la tutela dei minori rappresenta una priorità fondamentale nell’evoluzione del diritto di famiglia. La crisi coniugale comporta inevitabilmente un ripensamento degli assetti familiari, richiedendo l’intervento di professionisti qualificati. Uno studio legale Firenze specializzato risulta essenziale per navigare le complessità normative che regolano i rapporti tra genitori e figli dopo la separazione. L’ordinamento giuridico italiano ha progressivamente modificato il proprio approccio, passando da una visione adultocentrica a un sistema incentrato sul superiore interesse del minore. L’esercizio della responsabilità genitoriale si inserisce in questo contesto come istituto giuridico in costante evoluzione, che risponde alle mutate esigenze della famiglia contemporanea.

Bigenitorialità: definizione e principi fondamentali

La bigenitorialità rappresenta un principio etico-giuridico fondamentale che riconosce il diritto inalienabile di ogni minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche quando questi decidono di interrompere la loro relazione affettiva. Questo diritto sussiste indipendentemente dalla cessazione della convivenza tra i genitori, salvo nei casi in cui esistano comprovati elementi che giustifichino l’allontanamento di uno dei genitori nell’interesse superiore del minore. Il concetto di bigenitorialità si fonda sulla premessa che il legame parentale costituisce un vincolo permanente che trascende le dinamiche della coppia genitoriale.

La responsabilità genitoriale permane infatti inalterata anche dopo la separazione o il divorzio, configurandosi come un dovere che entrambi i genitori assumono nei confronti dei figli dal momento della nascita. Il principio della bigenitorialità supera il tradizionale concetto di diritto di visita attribuito al genitore non collocatario, evolvendosi verso un più completo riconoscimento della necessità di una presenza significativa di entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana del minore.

Gli esperti nel campo della psicologia dell’età evolutiva concordano nell’affermare che per un sano sviluppo psico-emotivo, i bambini necessitano di modelli di riferimento completi e complementari. La presenza di entrambi i genitori garantisce al minore la possibilità di costruire la propria identità personale attraverso l’interiorizzazione di figure di attaccamento diverse ma ugualmente importanti. La bigenitorialità non si limita quindi a stabilire tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma implica una condivisione effettiva delle decisioni educative, scolastiche, sanitarie e ricreative che riguardano il minore.

Il principio della bigenitorialità trova riscontro in numerosi strumenti normativi internazionali, primo fra tutti la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che sancisce il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare armonioso. La tutela di questo diritto richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge non solo gli operatori giuridici, ma anche psicologi, assistenti sociali e mediatori familiari, chiamati a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a garantire il benessere del minore.

Diritto alla bigenitorialità: conseguenze della sua mancata tutela sui minori

La mancata garanzia del diritto alla bigenitorialità durante la separazione dei genitori produce conseguenze documentate sullo stato fisico e psicologico dei minori. Dal punto di vista biomedico, numerose ricerche evidenziano alterazioni negli equilibri ormonali e nell’integrità cromosomica dei bambini, con ripercussioni che si estendono fino all’età adulta. Si registrano infatti correlazioni con l’insorgenza di disturbi d’ansia, attacchi di panico e alterazioni di markers infiammatori come la Proteina C-Reattiva. Queste manifestazioni cliniche si accompagnano spesso a disfunzioni del sistema immunitario e a modificazioni nei parametri bioumorali.

La sfera psicologica risulta altrettanto compromessa, con effetti misurabili sul rendimento scolastico, sull’adozione di comportamenti a rischio come il tabagismo e sull’incidenza di gravidanze precoci. Gli studi longitudinali dimostrano che anche il rischio di coinvolgimento in atti di microcriminalità aumenta significativamente. Il corretto esercizio della responsabilità genitoriale implica la consapevolezza che, oltre al mantenimento figlio in termini economici, risulta fondamentale garantire una presenza equilibrata di entrambe le figure parentali.

Le ricerche condotte da istituti di ricerca internazionali confermano che i minori che trascorrono tempi equivalenti con entrambi i genitori presentano indicatori di benessere psicofisico nettamente superiori rispetto ai coetanei affidati prevalentemente a un solo genitore. Questi dati supportano l’importanza di modelli di affidamento che valorizzino la continuità relazionale con entrambe le figure genitoriali dopo la separazione.

 

Responsabilità genitoriale nel contesto europeo: un’analisi comparativa

Dalle ricerche svolte in materia, è emerso che sussistono concezioni diverse da Paese a Paese, pur esistendo una generale inadeguatezza alla tutela del minore alla bigenitorialità. Sulla base di una panoramica offertaci da Colibrì-Italia, è possibile mettere a fuoco le differenze dei vari Paesi europei in tema di ripartizione media dei rapporti di:

– coabitazione e cura tra i due genitori (Tab.1);

– custodia paritetica (Tab.2);

– affido materialmente condiviso o psycal joint custody in cui, il minore, resta dal 30 fino al 50% del tempo totale col “secondo genitore”.

Tab.1 – Stima media del tempo teoricamente previsto per il “secondo genitore” (Fonte Colibrì-Italia).

Tab. 2 – Tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità di fronte al divorzio dei genitori secondo la stima della custodia parietetica (Fonte Colibrì-Italia).

Tab. 3 – Tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità (co-parenting) di fronte al divorzio dei genitori nei differenti Paesi Europei secondo la stima della physical joint custotdy o affidamento materialmente condiviso (Fonte Colibrì-Italia).

Quel che si trae dalle tabelle soprastanti è che il panorama europeo è indubbiamente triste e, la situazione italiana, è una tra le più drammatiche. In Italia infatti, pur esistendo una legge che riconosce il diritto del minore alla bigenitorialità, dopo la separazione, nella maggior parte dei casi vengono persi i contatti con uno dei genitori, più di frequente con il padre. Dalle statistiche risulta infatti che i bambini trascorrono l’83% del tempo con il primo genitore e solo il 17% con il secondo, e l’affidamento paritetico riguarda esclusivamente il 2% dei figli.

 

Esercente la responsabilità genitoriale: criticità e proposte di intervento

Sono due gli ordini di motivazioni a cui ricondurre la generale carenza di tutela del diritto del minore alla bigenitorialità.

  • La tematica della bigenitorialità è sempre stata affrontata da un punto di vista esclusivamente giuridico, ed è estremamente restrittivo relegare la sua trattazione al solo Diritto di famiglia. Sono molti gli aspetti che devono essere considerati e, in primis, quelli di natura sociale e biomedica. È quindi opportuna una rinnovazione del linguaggio e dei modi di trattazione della materia, che dovrebbe essere letta, anche in chiave scientifica.
  • L’Unione europea riconosce una totale autonomia agli Stati membri nella gestione del Diritto di famiglia con la conseguenza che si sono generati molti localismi. È per questo motivo, che si pone come necessario un intervento delle istituzioni europee diretto, sia a rafforzare la tutela del minore, sia ad omogeneizzare le tendenze degli stati dell’Unione.

Di seguito riportiamo anche dei dati relativi all’ affido dei minori in Italia nel periodo ricompreso tra il 2008- 2015:

 

6 risposte

  1. Il mio ex compagno denunciato da me e dalle mie figlie quasi 14 enni di molestia sessuale sulle minori dopo 2 CTU nonostante gli abbiano dato incontri protetti con le minori ma le minori da quasi due anni non vogliono avere giustamente contatti con l’uomo (risultato 2 CTU anche portatore di disagi psichici, comportamenti a rischio, problemi di dipendenza con la libido e l’aggressività, aggressività che può essere agita ed aguzza, traumi infantili, negazione figure genitoriali..etc. etc) chiedono che io debba favorire i rapporti con questo padre ed addirittura parlano di bigenitorialità quando io ho chiesto ovviamente affidamento esclusivo. L’ultima udienza ci sarà il 27 marzo per decidere presso il tribunale di Nola (NA). Trovo tutto questo assurdo e pericoloso per le mie figlie e per me stessa. ho ricevuto numerose minacce che ho denunciato, ed ho addirittura scoperto che il mio ex convivente (non siamo coniugi) ha stipulato a mia insaputa con firma falsa UNA POLIZZA MORTE a mio nome.
    Ora mi chiedo possibile che quest’uomo disturbato deviante e pericoloso debba avere nonostante gli incontri protetti la bigenitorialità ??????????? sono sconvolta

    1. Buongiorno
      Raramente incorro situazioni così gravi.
      Sono addolorato per voi.
      Davvero.
      Se però ha un avvocato mi è vietato darle anche solo un parere!
      Confido che alla prossima udienza possa avere giustizia!!!
      Un caro saluto.

  2. Più volte leggo nelle sue risposte “se non vi è pregiudizio per i figli”.. Anche nelle frequentazioni con i nuovi coniugi dei genitori. Ma in cosa consiste questo pregiudizio? Come viene documentato? Può bastare il semplice “non voglio vedere la nuova moglie di papà” per allontanare la moglie del padre quando questi deve vedere una figlia vuota da precedente relazione?

    1. Buongiorno
      Si. Riporto il concetto della giurisprudenza.
      Il pregiudizio va valutato caso per caso.
      E deve essere evidente.
      Non basta una frase!
      Cordialità.
      Ah. Cirri

  3. un genitore separato con bigenitorialità può trscorrere il weekend con i propri figli ed altre famiglie con ragazzi, fuori della sede di residenza della stessa regione nell’interesse dei minori?

    1. Buonasera
      Me lo chiede come contesto generale o come normativa covid?
      Avv. Cirri

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Maggio 22, 2025

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